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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 maggio 2025

Cassazione n. 14405/2025

Testo disponibile della fonte

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30859/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE rappresentate e difesedall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 2410/2021 depositata il 07/05/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in seguito ad una ispezione telematica del 15 maggio 2017, scopriva la presenza di una iscrizione ipotecaria del 18 novembre 2016 di cui non le era stato notificato il preavviso, denunciando altresì l’omessa notifica delle sottese cartelle esattoriali. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso, ritenendo la regolarità delle operazioni di notifica .

Sull’appello della contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, nel confermare la decisione di primo grado, affermava che il preavviso era stato regolarmente notificato presso la residenza seguendo le modalità prescritte per gli irreperibili e che anche le cartelle Avverso la sentenza n. 2410/2021 della C.T.R. del lazio, la ricorrente propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi.

La società di riscossione e l’amministrazione finanziaria replicano con controricorso.

Gli enti creditori e le articolazioni dell’Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si censura contestualmente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. la violazione degli artt. 115, 116 e 140 c.p.c., nonché dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e l’omessa valutazione di circostanze rilevanti; per avere i giudici regionali ritenuto legittima la notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria effettuata presso l’indirizzo di via Serranti n. 78, ancorché dal 22 febbraio 1993 il destinatario avesse trasferito la residenza in via Serranti n. 48, come risulta dalla certificazione anagrafica foto riprodotta nel ricorso ed allegata alle memorie illustrative depositate in sede di appello e nel giudizio di primo grado ( doc. n. 2).

La notificazione, quindi, veniva effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso un indirizzo non più attuale.

Si assume che disposta la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità della stessa in quanto mancante della raccomandata informativa.

2. La seconda censura deduce violazione dell’art. 140 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; si assume che sulla base della certificazione anagrafica la società di riscossione avrebbe dovuto procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

In particolare, si obietta che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario, che per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempreché abbia accertato che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale.

3. Il terzo mezzo di ricorso denuncia contestualmente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. la violazione degli artt. 115, 116 e 140 c.p.c., nonché dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e l’omessa valutazione di circostanze rilevanti; per avere i giudici regionali ritenuto legittima la notificazione delle prodromiche cartelle esattoriali effettuate tutte presso l’indirizzo di via Serranti n. 78, ancorché dal 22 febbraio 1993 avesse trasferito la residenza in via Serranti n. 48, come risulta dalla certificazione anagrafica foto riprodotta nel ricorso ed allegata alle memorie illustrative depositate in sede di appello e nel giudizio di primo grado ( doc. n. 2).

La notificazione veniva effettuata ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 143 c.p.c. presso un indirizzo non più attuale.

Si assume che disposta la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità della stessa in quanto mancante della raccomandata informativa.

4. Il ricorso è fondato.

5. La notificazione del preavviso di scrizione ipotecarie e delle cartelle esattoriali è avvenuta con il rito degli irreperibili ovvero ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (e senza successivo invio della raccomandata informativa) presso un indirizzo diverso da quello ove la ricorrente aveva la residenza anagrafica all’epoca delle notifiche degli atti impositivi.

6. Invero, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (cfr. Cass. n. 25436, n. 22796, n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e n.1440 del 2013).

In tali casi qualora il messo notificatore riscontri la irreperibilità del contribuente presso la sua residenza anagrafica, deve effettuare il deposito presso la casa comunale ed inviare raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. (vedi Cass. n. 21132 del 2009 e Cass. n. 25985 del 2014).

7. Nella fattispecie in rassegna, le notificazioni del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali sono state effettuate presso un indirizzo che non risultava più essere la residenza anagrafica della contribuente a far data dall’anno 1993.

La notificazione eseguita nel Comune di residenza della destinataria risultante dai registri anagrafici è comunque nulla quando questa si sia trasferita altrove ed il trasferimento della residenza sia opponibile ai terzi di buona fede, giacché denunciato nei modi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 44 cod. civ. e dell’art. 31 disp. att. cod. civ., e dunque provato mediante la doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale, sempre che risulti nella dichiarazione diretta al Comune che si abbandona il luogo in cui è fissata la nuova residenza (cfr. Cass. n. 24416 del 2006; n. 22955 del 2010; n. 1648 del 1996; n. 17752 del 2009; n. 19714 e n. 21922 del 2017; Cass. n. 4657del 21/02/2020 Cass. n. 4657 del 21/02/2020; Cass.n. 8252 del 27/03/2024).

L’opponibilità ai terzi del comprovato trasferimento della residenza della convenuta, denunciato in data 22 febbraio 1993 nei modi previsti dalla legge, inficia la validità delle operazioni di notificadisposte presso un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica della contribuente. 8.Segue l’accoglimento del ricorso e conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari accertamenti in fatto, la controversia va decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. 9.Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza (tenuto conto del valore della controversia) , con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di merito.

P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, dedicando nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna la Riscossione e l’Agenzia delle Entratee gli enti intimati in solido alla refusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.880,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30859/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE rappresentate e difesedall'Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 2410/2021 depositata il 07/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], in seguito ad una ispezione telematica del 15 maggio 2017, scopriva la presenza di una iscrizione ipotecaria del 18 novembre 2016 di cui non le era stato notificato il preavviso, denunciando altresì l’omessa notifica delle sottese cartelle esattoriali. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso, ritenendo la regolarità delle operazioni di notifica . Sull’appello della contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio, nel confermare la decisione di primo grado, affermava che il preavviso era stato regolarmente notificato presso la residenza seguendo le modalità prescritte per gli irreperibili e che anche le cartelle Avverso la sentenza n. 2410/2021 della C.T.R. del lazio, la ricorrente propone ricorso per cassazione, svolgendo tre motivi. La società di riscossione e l’amministrazione finanziaria replicano con controricorso. Gli enti creditori e le articolazioni dell’Agenzia delle Entrate sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si censura contestualmente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. la violazione degli artt. 115, 116 e 140 c.p.c., nonché dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e l’omessa valutazione di circostanze rilevanti; per avere i giudici regionali ritenuto legittima la notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria effettuata presso l’indirizzo di via Serranti n. 78, ancorché dal 22 febbraio 1993 il destinatario avesse trasferito la residenza in via Serranti n. 48, come risulta dalla certificazione anagrafica foto riprodotta nel ricorso ed allegata alle memorie illustrative depositate in sede di appello e nel giudizio di primo grado ( doc. n. 2). La notificazione, quindi, veniva effettuata ai sensi dell’art. 143 c.p.c. presso un indirizzo non più attuale. Si assume che disposta la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità della stessa in quanto mancante della raccomandata informativa. 2. La seconda censura deduce violazione dell’art. 140 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; si assume che sulla base della certificazione anagrafica la società di riscossione avrebbe dovuto procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. In particolare, si obietta che la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario, che per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempreché abbia accertato che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale. 3. Il terzo mezzo di ricorso denuncia contestualmente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c. la violazione degli artt. 115, 116 e 140 c.p.c., nonché dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e l’omessa valutazione di circostanze rilevanti; per avere i giudici regionali ritenuto legittima la notificazione delle prodromiche cartelle esattoriali effettuate tutte presso l’indirizzo di via Serranti n. 78, ancorché dal 22 febbraio 1993 avesse trasferito la residenza in via Serranti n. 48, come risulta dalla certificazione anagrafica foto riprodotta nel ricorso ed allegata alle memorie illustrative depositate in sede di appello e nel giudizio di primo grado ( doc. n. 2). La notificazione veniva effettuata ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 143 c.p.c. presso un indirizzo non più attuale. Si assume che disposta la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il giudice di merito avrebbe dovuto valutare la nullità della stessa in quanto mancante della raccomandata informativa. 4. Il ricorso è fondato. 5. La notificazione del preavviso di scrizione ipotecarie e delle cartelle esattoriali è avvenuta con il rito degli irreperibili ovvero ai sensi dell’art. 140 c.p.c. (e senza successivo invio della raccomandata informativa) presso un indirizzo diverso da quello ove la ricorrente aveva la residenza anagrafica all’epoca delle notifiche degli atti impositivi. 6. Invero, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c., quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (cfr. Cass. n. 25436, n. 22796, n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e n.1440 del 2013). In tali casi qualora il messo notificatore riscontri la irreperibilità del contribuente presso la sua residenza anagrafica, deve effettuare il deposito presso la casa comunale ed inviare raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. (vedi Cass. n. 21132 del 2009 e Cass. n. 25985 del 2014). 7. Nella fattispecie in rassegna, le notificazioni del preavviso di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali sono state effettuate presso un indirizzo che non risultava più essere la residenza anagrafica della contribuente a far data dall’anno 1993. La notificazione eseguita nel Comune di residenza della destinataria risultante dai registri anagrafici è comunque nulla quando questa si sia trasferita altrove ed il trasferimento della residenza sia opponibile ai terzi di buona fede, giacché denunciato nei modi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 44 cod. civ. e dell’art. 31 disp. att. cod. civ., e dunque provato mediante la doppia dichiarazione fatta al Comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale, sempre che risulti nella dichiarazione diretta al Comune che si abbandona il luogo in cui è fissata la nuova residenza (cfr. Cass. n. 24416 del 2006; n. 22955 del 2010; n. 1648 del 1996; n. 17752 del 2009; n. 19714 e n. 21922 del 2017; Cass. n. 4657del 21/02/2020 Cass. n. 4657 del 21/02/2020; Cass.n. 8252 del 27/03/2024). L’opponibilità ai terzi del comprovato trasferimento della residenza della convenuta, denunciato in data 22 febbraio 1993 nei modi previsti dalla legge, inficia la validità delle operazioni di notificadisposte presso un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica della contribuente. 8.Segue l’accoglimento del ricorso e conseguente cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari accertamenti in fatto, la controversia va decisa con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente. 9.Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza (tenuto conto del valore della controversia) , con distrazione in favore del legale dichiaratosi antistatario. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese del giudizio di merito. P.Q.M Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, dedicando nel merito, accoglie l’originario ricorso della contribuente; condanna la Riscossione e l’Agenzia delle Entratee gli enti intimati in solido alla refusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.880,00, oltre 200,00 euro per esborsi, rimborso forfettario ed accessori come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario