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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 08744/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato_oivrgóal-le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34425/21 Mastriani (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] -persona offesa nel procedimento per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; che il ricorrente denuncia, sub specie di violazione di legge, un generico vizio di motivazione del provvedimento, rappresentando altresì che l'attuale normativa prevede -ex art. 410-bis cod. proc. pen.- il reclamo al Giudice monocratico ; che con atto depositato presso la Cancelleria della Corte in data 21 gennaio 2022 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla trattazione della procedura; che il ricorso è pertanto inammissibile e che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] o UU5,13--Q </' DEPOL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato_oivrgóal-le parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 34425/21 Mastriani (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] -persona offesa nel procedimento per il reato di cui all'art. 323 cod. pen.- ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione in epigrafe indicata; che il ricorrente denuncia, sub specie di violazione di legge, un generico vizio di motivazione del provvedimento, rappresentando altresì che l'attuale normativa prevede -ex art. 410-bis cod. proc. pen.- il reclamo al Giudice monocratico ; che con atto depositato presso la Cancelleria della Corte in data 21 gennaio 2022 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla trattazione della procedura; che il ricorso è pertanto inammissibile e che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] o UU5,13--Q </' DEPOL
Sentenza Cassazione n. 08744/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris