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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32621/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Venezia, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n.5, 61, comma 1, numeri 7 e 9, cod. pen.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, dopo aver aperto, inserendo il codice segreto e utilizzando una chiave meccanica duplicata, la cassaforte dell'ATM della "Cariveneto", ubicata presso la "[OSCURATO:PERSONA]" del Comune di Occhiobello, si sarebbero impossessati dell'intera somma ivi contenuta, pari a euro 105.000,00, poco prima caricata da una guardia giurata.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.

3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti sulla base dell'erroneo convincimento che l'imputato non avrebbe risarcito il danno, nonostante avesse beneficiato del frutto dell'attività illecita.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale, su quest'ultima circostanza, sarebbe incorsa in un vero e proprio travisamento della prova, atteso che l'imputato, nel corso dell'interrogatorio, pur ammettendo pienamente gli addebiti, aveva negato di aver partecipato alla spartizione del denaro provento del furto.

3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale.

Il ricorrente contesta la determinazione della pena, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valorizzato l'incensuratezza dell'imputato e la circostanza che egli, nel corso dell'interrogatorio, aveva pienamente ammesso gli addebiti.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi.

4.1. Con un primo motivo, sostiene che il giudizio di responsabilità si fonderebbe su «un fragilissimo quadro probatorio», che non consentirebbe di arrivare a una pronuncia di condanna «oltre ogni ragionevole dubbio>.

L'unico elemento a carico dell'imputato sarebbe costituito dal rinvenimento sul cassetto dello sportello bancomat di un'impronta digitale riconducibile all'imputato, che, tuttavia, non sarebbe sufficiente a fondare una pronuncia di condanna, anche perché la difesa aveva offerto una ricostruzione alternativa dei fatti, secondo la quale la presenza dell'impronta era riconducibile al fatto che l'imputato tra il 1980 e il 2012 aveva prestato servizio come guardia giurata.

L'impronta, pertanto, ben poteva essere stata lasciata dall'imputato in quel periodo.

Il ricorrente, inoltre, sostiene che la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato che il mero rinvenimento di un'impronta digitale non sarebbe sufficiente a fondare una pronuncia di condanna.

4.2. Con un secondo motivo, contesta la determinazione della pena, sostenendo che sarebbe eccessiva e che la motivazione dei giudici di merito sul punto sarebbe insufficiente.

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi.

5.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di mancata assunzione di una prova decisiva.

Sostiene che il giudizio di responsabilità si fonderebbe esclusivamente sul contenuto della conversazione ambientale intercettata, il 13 agosto 2013, all'interno dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente sostiene, però, che non sussistesse alcuna certezza in ordine all'attribuzione all'imputato della voce dell'interlocutore del Cipriani.

Proprio per tale motivo, la difesa aveva chiesto «la riapertura dell'istruttoria dibattimentale», al fine di espletare una perizia fonica avente a oggetto la conversazione in questione.

Per il medesimo motivo, lo stesso Procuratore generale aveva chiesto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per escutere i testi di polizia giudiziaria, in ordine alla riconducibilità all'imputato della voce intercettata.

La Corte di appello, però, non avrebbe fornito alcuna risposta alle richieste delle parti, incorrendo così in un evidente vizio di motivazione.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che i testi di polizia giudiziaria non avrebbero dichiarato di aver identificato il timbro vocale dell'imputato né tantomeno di aver svolto una comparazione tra la voce di quest'ultimo e quella intercettata.

Il ricorrente, sempre nell'ambito di tale motivo, sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento di prova in ordine alla frequentazione tra il Cipriani e l'imputato, in quanto l'auto a bordo della quale era intervenuta la conversazione intercettata, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non era partita dal casello autostradale di Alba-est (circostanza che assumerebbe rilievo, essendo il Castagno di Alba) bensì da quello Asti-est.5.2.

Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 e 625 cod. pen.

Contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che essa si baserebbe su un unico elemento, costituito dalla conversazione ambientale intercettata il 13 agosto 2013.

La Corte di appello avrebbe, inoltre, errato nel ritenere che tale conversazione avrebbe un contenuto inequivoco, atteso che gli elementi che avrebbe tratto da essa sarebbero generici e inadeguati a fondare, «ogni oltre ragionevole dubbio», una pronuncia di condanna.

In particolare, scarsamente significativo sarebbe il riferimento all'uso delle chiavi "Dallas", atteso che tutti i bancomat avrebbero «un sistema di protezione difeso da chiavi Dallas elettroniche».

La Corte di appello, proprio con riferimento all'uso di una chiave di tale tipo, sarebbe incorsa in un travisamento degli atti e, in particolare, della sentenza di primo grado, non avendo colto che i giudici di primo grado avrebbero dato rilievo a tale elemento perché la chiave non era funzionante e l'intervento dell'imputato sarebbe stata finalizzato a porre rimedio a tale inconveniente.

5.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 61, 133 e 624 cod. pen.

Contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena sarebbe eccessiva rispetto a un furto commesso senza alcuna violenza, senza alcuna frode e nei confronti di un istituto di credito che non aveva avanzato alcuna pretesa risarcitoria.

6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nota scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza per difetto della querela, resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.

7. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nota scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza per difetto della querela, per prescrizione o per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello, infatti, ha ritenuto di confermare il giudizio di bilanciamento delle circostanze, considerandolo pienamente adeguato alla gravità del fatto, evidenziando poi anche la circostanza che l'imputato non aveva risarcito il danno.

Si tratta di una valutazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).

La Corte di appello non è incorsa in alcun travisamento della prova, atteso che non ha sostenuto che l'imputato abbia ammesso, nel corso dell'interrogatorio, di aver partecipato alla spartizione del provento del furto, ma ha semplicemente posto in rilievo che era mancato il risarcimento del danno, nonostante la partecipazione dell'imputato al furto di un'ingente somma di denaro.

1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri aduna nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata).

La Corte di appello, in particolare, ha dato rilievo alla gravità del fatto, al danno cagionato alla persona offesa e alla spregiudicatezza dimostrata dall'imputato.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Il primo motivo è inammissibile Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, escludendo che l'impronta potesse essere stata lasciata dall'imputato quando svolgeva l'attività di guardia giurata.

A tal riguardo, in primo luogo, ha evidenziato che l'imputato era stato licenziato nel 2011 (per essersi appropriato del denaro che avrebbe dovuto caricare su una macchina "ATM") e che, trattandosi di tracce biologiche, era da escludere che esse potessero conservarsi oltre un biennio.

In secondo luogo, ha posto in rilievo che l'imputato aveva svolto l'attività di guardia giurata nella provincia di Milano e il fatto era accaduto in Rovigo.

Va, infine, rilevato che la decisione dei giudici di merito di fondare il giudizio di responsabilità sulla base della rilevata impronta digitale, in assenza di un'adeguata giustificazione in ordine alla presenza di tale impronta sul cassetto bancomat, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte.

Al riguardo, deve essere ribadito che «il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza» (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3., Rv. 274167; Sez. 5, n. 48734 del 13/10/2014, Gnoffo, Rv. 261296).

Risulta, poi, evidente che non sempre la certezza che l'imputato si sia trovato sul luogo in cui è stato commesso il reato, di per sé, è sufficiente a dimostrare che sia stato lui a commetterlo, in quanto egli potrebbe essersi trovato in quel posto in un momento e in un'occasione diversi dalla commissione del reato.

È, pertanto, necessario che tale elemento venga valutato in correlazione alle caratteristiche del luogo ove è avvenuto il reato e alla collocazione cronologica della traccia rispetto ai rilievi della polizia giudiziaria, in modo tale da potere escludere che l'impronta possa essere stata lasciata in un momento e in un'occasione diversi dalla commissione del reato.

Nel caso in esame, i giudici di merito hanno fatto corretto uso dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando che - in considerazione del particolare luogo ove era stata rinvenuta la traccia (il cassetto del bancomat) e per la collocazione cronologica della traccia rispetto ai rilievi della polizia giudiziaria - era da escludere che essa potesse essere stata lasciata in epoca diversa dal tempus commissi delicti.

2.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, non risulta che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione.Al riguardo, deve essere ribadito che, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577).

Sotto altro profilo, deve essere evidenziato che il ricorso si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente esposto le ragioni per le quali la pena applicata dai giudici di merito sarebbe eccessiva.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820).

La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236).

Oggettiva necessità che nel caso in esame non è stata provata, non avendo la parte dimostrato che la motivazione del provvedimento impugnato presentasse lacune o manifeste illogicità, concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se fosse stata disposta l'integrazione probatoria richiesta.

Va evidenziato che la Corte territoriale non è incorsa in alcun travisamento di prova e che ha fondato il proprio convincimento in ordine alla riconducibilità all'imputato della voce intercettata sulla base di argomentazioni che non si espongono ad alcun vizio logico.

La Corte di appello, infatti, ha basato il proprio convincimento, essenzialmente, sulla base del riconoscimento della voce dell'imputato effettuato dagli operanti della polizia giudiziaria, che, sebbene all'inizio non conoscessero ancora le generalità della persona alla quale apparteneva, a seguito dell'intercettazione di ulteriori conversazioni, avevano imparato a riconoscerla.

All'esito di un controllo dei Carabinieri di Torino, specificamente organizzato a tal fine, era stata, poi, formalmente identificata la persona alla quale apparteneva la voce in questione.

Si tratta di una decisione priva di vizi logici e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario» (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265).

Quanto alla frequentazione tra il Cipriani e l'imputato, in primo luogo, va evidenziato che essa ha avuto un rilievo del tutto secondario nella valutazione della Corte territoriale in ordine alla riconducibilità all'imputato della voce intercettata, basata, come detto, essenzialmente, sul riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria.

Va, poi, rilevato che la Corte di appello ha posto in rilievo che la frequentazione tra il Cipriani e l'imputato era risultata anche da specifici servizi di osservazione pedinamento e controllo, in occasione dei quali il Castagno era stato anche compiutamente generalizzato.

Il presunto errore relativo al casello autostradale dal quale sarebbero partiti i due in occasione del viaggio nel corso del quale era stata intercettata la conversazione, nel ragionamento della Corte territoriale, assume scarsissimo rilievo.

Al riguardo, occorre ribadire che il travisamento della prova è configurabile solo quando l'errore è tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787).

3.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione (cfr. pagine 5 e SS. della sentenza).

Va rilevato che il Tribunale e la Corte di appello non hanno fondato il giudizio di responsabilità sulla base della sola conversazione ambientale intercettata, ma anche sulla base degli esiti della successiva attività di polizia giudiziaria e, in particolare, dei servizi di osservazione e pedinamento nonché sull'analisi dei tracciati "GPS".

I giudici di merito non sono incorsi in alcun vizio logico o travisamento di prova nel dare rilievo a tali elementi e anche a quello specifico costituito dal riferimento, nel corso della conversazione intercettata, alla chiave di tipo "Dallas".

Rispetto a tale elemento, la Corte di appello ha testualmente riportato il contenuto della conversazione senza incorrere in alcun errore sul significante e le argomentazioni tratte da esso non appaiono viziate sotto il profilo logico.

Al riguardo, va ribadito che il travisamento di prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia o quando si incorre in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa; l'errore deve essere tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice, e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787).

3.3. Il terzo motivo è inammissibile.

Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata).

4. Con riferimento alla mancanza di querela, dedotta dai difensori nelle memorie scritte, va rilevato che l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità previsto per le fattispecie in esame, che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso perseguibili a querela (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176).

Del tutto infondata è la richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare l'improcedibilità per estinzione del reato dovuta a prescrizione.

Il reato, invero, è stato commesso il 10 settembre 2013 e, in relazione a esso, è previsto un termine massimo di prescrizione pari a dodici anni e sei mesi.

5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e di annullare senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Venezia, che - per quanto qui di interesse - ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n.5, 61, comma 1, numeri 7 e 9, cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, dopo aver aperto, inserendo il codice segreto e utilizzando una chiave meccanica duplicata, la cassaforte dell'ATM della "Cariveneto", ubicata presso la "[OSCURATO:PERSONA]" del Comune di Occhiobello, si sarebbero impossessati dell'intera somma ivi contenuta, pari a euro 105.000,00, poco prima caricata da una guardia giurata. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti sulla base dell'erroneo convincimento che l'imputato non avrebbe risarcito il danno, nonostante avesse beneficiato del frutto dell'attività illecita. Secondo il ricorrente la Corte territoriale, su quest'ultima circostanza, sarebbe incorsa in un vero e proprio travisamento della prova, atteso che l'imputato, nel corso dell'interrogatorio, pur ammettendo pienamente gli addebiti, aveva negato di aver partecipato alla spartizione del denaro provento del furto. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente contesta la determinazione della pena, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente valorizzato l'incensuratezza dell'imputato e la circostanza che egli, nel corso dell'interrogatorio, aveva pienamente ammesso gli addebiti. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di due motivi. 4.1. Con un primo motivo, sostiene che il giudizio di responsabilità si fonderebbe su «un fragilissimo quadro probatorio», che non consentirebbe di arrivare a una pronuncia di condanna «oltre ogni ragionevole dubbio>. L'unico elemento a carico dell'imputato sarebbe costituito dal rinvenimento sul cassetto dello sportello bancomat di un'impronta digitale riconducibile all'imputato, che, tuttavia, non sarebbe sufficiente a fondare una pronuncia di condanna, anche perché la difesa aveva offerto una ricostruzione alternativa dei fatti, secondo la quale la presenza dell'impronta era riconducibile al fatto che l'imputato tra il 1980 e il 2012 aveva prestato servizio come guardia giurata. L'impronta, pertanto, ben poteva essere stata lasciata dall'imputato in quel periodo. Il ricorrente, inoltre, sostiene che la giurisprudenza di legittimità avrebbe affermato che il mero rinvenimento di un'impronta digitale non sarebbe sufficiente a fondare una pronuncia di condanna. 4.2. Con un secondo motivo, contesta la determinazione della pena, sostenendo che sarebbe eccessiva e che la motivazione dei giudici di merito sul punto sarebbe insufficiente. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di tre motivi. 5.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di mancata assunzione di una prova decisiva. Sostiene che il giudizio di responsabilità si fonderebbe esclusivamente sul contenuto della conversazione ambientale intercettata, il 13 agosto 2013, all'interno dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene, però, che non sussistesse alcuna certezza in ordine all'attribuzione all'imputato della voce dell'interlocutore del Cipriani. Proprio per tale motivo, la difesa aveva chiesto «la riapertura dell'istruttoria dibattimentale», al fine di espletare una perizia fonica avente a oggetto la conversazione in questione. Per il medesimo motivo, lo stesso Procuratore generale aveva chiesto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per escutere i testi di polizia giudiziaria, in ordine alla riconducibilità all'imputato della voce intercettata. La Corte di appello, però, non avrebbe fornito alcuna risposta alle richieste delle parti, incorrendo così in un evidente vizio di motivazione. Il ricorrente sostiene, inoltre, che i testi di polizia giudiziaria non avrebbero dichiarato di aver identificato il timbro vocale dell'imputato né tantomeno di aver svolto una comparazione tra la voce di quest'ultimo e quella intercettata. Il ricorrente, sempre nell'ambito di tale motivo, sostiene che la Corte territoriale sarebbe incorsa in un travisamento di prova in ordine alla frequentazione tra il Cipriani e l'imputato, in quanto l'auto a bordo della quale era intervenuta la conversazione intercettata, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, non era partita dal casello autostradale di Alba-est (circostanza che assumerebbe rilievo, essendo il Castagno di Alba) bensì da quello Asti-est.5.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 110 e 625 cod. pen. Contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che essa si baserebbe su un unico elemento, costituito dalla conversazione ambientale intercettata il 13 agosto 2013. La Corte di appello avrebbe, inoltre, errato nel ritenere che tale conversazione avrebbe un contenuto inequivoco, atteso che gli elementi che avrebbe tratto da essa sarebbero generici e inadeguati a fondare, «ogni oltre ragionevole dubbio», una pronuncia di condanna. In particolare, scarsamente significativo sarebbe il riferimento all'uso delle chiavi "Dallas", atteso che tutti i bancomat avrebbero «un sistema di protezione difeso da chiavi Dallas elettroniche». La Corte di appello, proprio con riferimento all'uso di una chiave di tale tipo, sarebbe incorsa in un travisamento degli atti e, in particolare, della sentenza di primo grado, non avendo colto che i giudici di primo grado avrebbero dato rilievo a tale elemento perché la chiave non era funzionante e l'intervento dell'imputato sarebbe stata finalizzato a porre rimedio a tale inconveniente. 5.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 61, 133 e 624 cod. pen. Contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena sarebbe eccessiva rispetto a un furto commesso senza alcuna violenza, senza alcuna frode e nei confronti di un istituto di credito che non aveva avanzato alcuna pretesa risarcitoria. 6. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nota scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza per difetto della querela, resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. 7. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato nota scritta con la quale ha chiesto l'annullamento della sentenza per difetto della querela, per prescrizione o per l'accoglimento dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.La Corte di appello, infatti, ha ritenuto di confermare il giudizio di bilanciamento delle circostanze, considerandolo pienamente adeguato alla gravità del fatto, evidenziando poi anche la circostanza che l'imputato non aveva risarcito il danno. Si tratta di una valutazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale che «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). La Corte di appello non è incorsa in alcun travisamento della prova, atteso che non ha sostenuto che l'imputato abbia ammesso, nel corso dell'interrogatorio, di aver partecipato alla spartizione del provento del furto, ma ha semplicemente posto in rilievo che era mancato il risarcimento del danno, nonostante la partecipazione dell'imputato al furto di un'ingente somma di denaro. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri aduna nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata). La Corte di appello, in particolare, ha dato rilievo alla gravità del fatto, al danno cagionato alla persona offesa e alla spregiudicatezza dimostrata dall'imputato. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Il primo motivo è inammissibile Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, escludendo che l'impronta potesse essere stata lasciata dall'imputato quando svolgeva l'attività di guardia giurata. A tal riguardo, in primo luogo, ha evidenziato che l'imputato era stato licenziato nel 2011 (per essersi appropriato del denaro che avrebbe dovuto caricare su una macchina "ATM") e che, trattandosi di tracce biologiche, era da escludere che esse potessero conservarsi oltre un biennio. In secondo luogo, ha posto in rilievo che l'imputato aveva svolto l'attività di guardia giurata nella provincia di Milano e il fatto era accaduto in Rovigo. Va, infine, rilevato che la decisione dei giudici di merito di fondare il giudizio di responsabilità sulla base della rilevata impronta digitale, in assenza di un'adeguata giustificazione in ordine alla presenza di tale impronta sul cassetto bancomat, è in linea con la giurisprudenza di questa Corte. Al riguardo, deve essere ribadito che «il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari di conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito, purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione, in quanto fornisce la certezza che la persona con riguardo alla quale detta verifica è effettuata si è trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato; ne consegue che il risultato legittimamente è utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza, in assenza di giustificazioni o prova contraria su detta presenza» (Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3., Rv. 274167; Sez. 5, n. 48734 del 13/10/2014, Gnoffo, Rv. 261296). Risulta, poi, evidente che non sempre la certezza che l'imputato si sia trovato sul luogo in cui è stato commesso il reato, di per sé, è sufficiente a dimostrare che sia stato lui a commetterlo, in quanto egli potrebbe essersi trovato in quel posto in un momento e in un'occasione diversi dalla commissione del reato. È, pertanto, necessario che tale elemento venga valutato in correlazione alle caratteristiche del luogo ove è avvenuto il reato e alla collocazione cronologica della traccia rispetto ai rilievi della polizia giudiziaria, in modo tale da potere escludere che l'impronta possa essere stata lasciata in un momento e in un'occasione diversi dalla commissione del reato. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno fatto corretto uso dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, evidenziando che - in considerazione del particolare luogo ove era stata rinvenuta la traccia (il cassetto del bancomat) e per la collocazione cronologica della traccia rispetto ai rilievi della polizia giudiziaria - era da escludere che essa potesse essere stata lasciata in epoca diversa dal tempus commissi delicti. 2.2. Il secondo motivo è inammissibile. Dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, non risulta che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione.Al riguardo, deve essere ribadito che, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577). Sotto altro profilo, deve essere evidenziato che il ricorso si presenta del tutto generico, non avendo il ricorrente esposto le ragioni per le quali la pena applicata dai giudici di merito sarebbe eccessiva. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va ribadito che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in ragione della sua natura eccezionale, in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale solo qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, Cozzetto, Rv. 258236). Oggettiva necessità che nel caso in esame non è stata provata, non avendo la parte dimostrato che la motivazione del provvedimento impugnato presentasse lacune o manifeste illogicità, concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se fosse stata disposta l'integrazione probatoria richiesta. Va evidenziato che la Corte territoriale non è incorsa in alcun travisamento di prova e che ha fondato il proprio convincimento in ordine alla riconducibilità all'imputato della voce intercettata sulla base di argomentazioni che non si espongono ad alcun vizio logico. La Corte di appello, infatti, ha basato il proprio convincimento, essenzialmente, sulla base del riconoscimento della voce dell'imputato effettuato dagli operanti della polizia giudiziaria, che, sebbene all'inizio non conoscessero ancora le generalità della persona alla quale apparteneva, a seguito dell'intercettazione di ulteriori conversazioni, avevano imparato a riconoscerla. All'esito di un controllo dei Carabinieri di Torino, specificamente organizzato a tal fine, era stata, poi, formalmente identificata la persona alla quale apparteneva la voce in questione. Si tratta di una decisione priva di vizi logici e in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «in tema di intercettazioni telefoniche, qualora sia contestata l'identificazione delle persone colloquianti, il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica, ma può trarre il proprio convincimento da altre circostanze - quali i contenuti delle conversazioni intercettate; il riconoscimento delle voci da parte del personale della polizia giudiziaria; le intestazioni formali delle schede telefoniche - che consentano di risalire con certezza all'identità degli interlocutori, mentre incombe sulla parte che contesti il riconoscimento l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario» (Sez. 5, n. 20610 del 09/03/2021, Sadikaj, Rv. 281265). Quanto alla frequentazione tra il Cipriani e l'imputato, in primo luogo, va evidenziato che essa ha avuto un rilievo del tutto secondario nella valutazione della Corte territoriale in ordine alla riconducibilità all'imputato della voce intercettata, basata, come detto, essenzialmente, sul riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria. Va, poi, rilevato che la Corte di appello ha posto in rilievo che la frequentazione tra il Cipriani e l'imputato era risultata anche da specifici servizi di osservazione pedinamento e controllo, in occasione dei quali il Castagno era stato anche compiutamente generalizzato. Il presunto errore relativo al casello autostradale dal quale sarebbero partiti i due in occasione del viaggio nel corso del quale era stata intercettata la conversazione, nel ragionamento della Corte territoriale, assume scarsissimo rilievo. Al riguardo, occorre ribadire che il travisamento della prova è configurabile solo quando l'errore è tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente ha articolato alcune censure che non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va solo osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione (cfr. pagine 5 e SS. della sentenza). Va rilevato che il Tribunale e la Corte di appello non hanno fondato il giudizio di responsabilità sulla base della sola conversazione ambientale intercettata, ma anche sulla base degli esiti della successiva attività di polizia giudiziaria e, in particolare, dei servizi di osservazione e pedinamento nonché sull'analisi dei tracciati "GPS". I giudici di merito non sono incorsi in alcun vizio logico o travisamento di prova nel dare rilievo a tali elementi e anche a quello specifico costituito dal riferimento, nel corso della conversazione intercettata, alla chiave di tipo "Dallas". Rispetto a tale elemento, la Corte di appello ha testualmente riportato il contenuto della conversazione senza incorrere in alcun errore sul significante e le argomentazioni tratte da esso non appaiono viziate sotto il profilo logico. Al riguardo, va ribadito che il travisamento di prova è configurabile solo quando si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo, quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia o quando si incorre in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa; l'errore deve essere tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice, e deve cadere sul significante, ossia sul documento, e non sul significato, ossia sul documentato (Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269787). 3.3. Il terzo motivo è inammissibile. Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 9 della sentenza impugnata). 4. Con riferimento alla mancanza di querela, dedotta dai difensori nelle memorie scritte, va rilevato che l'inammissibilità dei ricorsi, con conseguente mancata istaurazione di un valido rapporto processuale, rende, nel caso in esame, del tutto ininfluente il sopravvenuto mutamento del regime di procedibilità previsto per le fattispecie in esame, che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha reso perseguibili a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273552; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo, Rv. 284176). Del tutto infondata è la richiesta del difensore di [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare l'improcedibilità per estinzione del reato dovuta a prescrizione. Il reato, invero, è stato commesso il 10 settembre 2013 e, in relazione a esso, è previsto un termine massimo di prescrizione pari a dodici anni e sei mesi. 5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore
Sentenza Cassazione n. 32621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris