CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 febbraio 2022
Cassazione n. 20155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza, emessa in data 26 febbraio 2022, il Tribunale di Firenze nel procedimento ex art. 309 cod. proc. pen. promosso da [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del GIP di Firenze in data 12.1.2022 che aveva applicato allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 contestando al medesimo la partecipazione all'associazione con lo specifico ruolo di personaggio di riferimento per le trattative inerenti gli stupefacenti e le esigenze per cosi dire "tecniche" dell'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva non superabile la presunzione di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. 2.[OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza articolato in un motivo di ricorso. Con tale motivo lamenta il difetto e/o contraddittorietà della motivazione resa in punto di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. con riferimento al reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990; contestualmente la violazione e/o la falsa applicazione di legge penale in riferimento allo stesso art. 273 cod. proc. pen. e all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il ricorso è fondato. Va premesso che questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Lupo, Rv. 252178). Quando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, a questa Corte spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475). Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Deve altresì sottolinearsi che la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non è omologa a quella che serve a qualificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (sez. 5 n. 36079 del 5.6.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Per la configurabilità dell'associazione di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, in particolare, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex plurimis, sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009 - dep. 2010, Galioto, Rv. 246112). L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contempla la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso sez. 5, n. 42635 del 4.10.2004, Collodo ed altri, Rv. 229906). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo; c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposizione di quest'ultimo (in tali termini Sez. 6, n. 7387 del 3.12.2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). 1.2. Nella specie, in relazione all'imputazione del reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, a fronte di una richiesta di riesame con la quale la difesa del Dahir si era doluta del giudizio cautelare espresso in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, mettendo in discussione l'idoneità degli elementi di prova acquisiti a dimostrare l'effettiva qualità di partecipe del prevenuto, la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato appare eccessivamente stringata e, in parte, laconica nell'esaminare la posizione dell'odierno ricorrente cui si attribuisce (vedi pg. 5) il ruolo di "personaggio di riferimento per le trattative inerenti gli stupefacenti e le esigenze per così dire "tecniche" dell'associazione". Ed infatti, il Tribunale di Firenze manifesta nel provvedimento gravato una grave lacuna motivazionale richiamando, a proposito della posizione e del ruolo associativo del Dahir, il contenuto delle conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'incontro avvenuto tra i due ad Orlo al Serio in data 7.2.2019 su indicazione dell'Azouzi che lo aveva indicato quale suo rappresentante in Italia ed altri tre incontri avvenuti tra Ktira e Dahir in data 28.2.2019, 13.3.2019 e 20.3.2019. Ha invero omesso di dare una risposta alle considerazioni critiche che erano state illustrate dalla difesa mancando di chiarire quali fossero i dati fattuali cui connettere la dimostrazione indiziaria di una stabile adesione del Dahir al sodalizio criminale de quo, ovvero da cui poter evincere la sussistenza di un vincolo durevole che poteva accomunare il fornitore di droga agli acquirenti o la consapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (così, ex plurimis, Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232). A riguardo non risulta neanche chiarito in base a quali elementi il Dahir sia identificato con tale "Lafqih", ovvero l'uomo di [OSCURATO:PERSONA] in Italia, risultando la motivazione sul punto apparente ( "...tutto indica che Dahir sia l'uomo di [OSCURATO:PERSONA] in Italia.."- pg. 4), né risulta chiara la valenza dell'incontro del 20 marzo 2019 tra Ktira e Dahir per la consegna di un telefono, comprovato dal tenore di una intercettazione telefonica, presubilmente dotato di algoritmo di criptaggio per ostacolare le intercettazioni in ragione del suo elevato costo (Euro 1500,00) e destinato ad essere acquistato per più persone. Va a riguardo rilevato che in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, la configurabilità della condotta di partecipazione richiede la prova della stabile adesione dell'agente ad un sodalizio riconducibile alla fattispecie di cui all' art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ovvero della consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale (Sez. 6, n. 50133 del 21.11.2013, Casoria, Rv. 258645). A ciò si aggiunga che il Gip aveva escluso la sussistenza del quadro di gravità indiziari in ordine ai reati fine (capi 2), 3), 4) e 14) dell'originaria contestazione), sicchè non è stato possibile neanche da tali fatti risalire alla partecipazione del prevenuto al sodalizio criminoso de quo di cui peraltro non vengono in alcun modo individuati gli elementi costitutivi, ovvero la struttura, la ripartizione se pure minima dei ruoli, risultando solo che si tratta di un sodalizio operativo in Olanda finalizzato all'acquisto di partite di sostanza stupefacente di cui non è chiarita neanche la natura. In ragione di tali considerazioni, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Firenze per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale della Libertà di Firenze. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 3.5.2022 Il C