CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 12223/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, di conferma della sentenza del Tribunale di Udine che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 614 cod.pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge in relazione alla affermazione di responsabilità, è privo di specificità, versato in fatto e fnalizzato a una rivalutazione delle prove; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunzia violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in quanto il termine prorogato della prescrizione, anche senza considerare i periodi di sospensione ex art. 159 cod. pen., va individuato alla data del 24 febbraio 2022, in epoca successiva alla lettura del dispositivo della sentenza di appello; Considerato che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il c