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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09130/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

166. R.G. 33776 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa non è consentito in quanto volto ad una rivalutazione delle prove inammissibile in sede di legittimità.

La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all'accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa (vedi pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di appropriazione indebita; considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62- bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena nonché i precedenti penali desumibili dal certificato del casellario (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; considerato che l'ulteriore doglianza, con la quale il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, è dedotto in carenza di interesse.

La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale censura, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico; osservato, infatti, che la difesa si è limitata ad eccepire l'eccessività della pena in considerazione del comportamento processuale dell'imputato e di quanto emerso dal dibattimento, senza indicare gli elementi posti a fondamento di tale affermazione e senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni fornite sul

166. R.G. 33776 - 2023 punto dal Tribunale (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado).

Deve ribadirsi, in proposito, il principio di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 166. R.G. 33776 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'attendibilità della persona offesa non è consentito in quanto volto ad una rivalutazione delle prove inammissibile in sede di legittimità. La versione dei fatti offerta dalla persona offesa è stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun interesse all'accusa né alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa (vedi pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 646 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di motivi già dedotti in appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità e coerente con le risultanze istruttorie, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto per il delitto di appropriazione indebita; considerato che il terzo motivo di ricorso, che censura violazione dell'art. 62- bis e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena nonché i precedenti penali desumibili dal certificato del casellario (vedi pag. 5 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste; considerato che l'ulteriore doglianza, con la quale il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, è dedotto in carenza di interesse. La Corte territoriale nulla ha motivato in ordine a tale censura, questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto del motivo di appello, dovendosi apprezzare se lo stesso rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità; ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il motivo di appello in esame è assolutamente generico; osservato, infatti, che la difesa si è limitata ad eccepire l'eccessività della pena in considerazione del comportamento processuale dell'imputato e di quanto emerso dal dibattimento, senza indicare gli elementi posti a fondamento di tale affermazione e senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni fornite sul 166. R.G. 33776 - 2023 punto dal Tribunale (vedi pag. 7 della sentenza di primo grado). Deve ribadirsi, in proposito, il principio di diritto secondo cui è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia correttamente preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per genericità o manifesta infondatezza, in quanto l'accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 gennaio 2024 Il