CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 21253/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso, giustaprocura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministropro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale delloStato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis.- controricorrente -Numero registro generale 20585/2023Numero sezionale 1545/2025Numero di raccolta generale 21253/2026Data pubblicazione 22/06/2026avverso la sentenza n. 2282/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO,depositata il 9/07/2023 e notificata in data 21/07/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del22/5/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale ALDOCENNICCOLA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;sentito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (con delega dell’avvocatoAndrea Stocco) per parte ricorrente.1. Con ricorso del 26/11/2020, [OSCURATO:PERSONA] ha propostoopposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 440645/2020 emessoai sensi dell’art. 3 d. lgs. n. 195/2008, con cui il Ministero dell’Economiae delle Finanze gli ha ingiunto di pagare euro 162.137,00, per avereomesso di dichiarare all’Agenzia delle dogane l’importazione di unacartella ipotecaria al portatore rilasciata dall’ufficio dei registri diLugano del valore nominale di euro 550.458,72. A tal fine, avevaeccepito la mancanza sia dell’elemento oggettivo che soggettivodell’illecito, in quanto la cartella ipotecaria sequestrata non costituisceun titolo di credito ma esclusivamente una garanzia ipotecariaimmobiliare e, in ogni caso, perché egli versava sul punto in ipotesi dibuona fede incolpevole.2. Con sentenza n. 1237/2021, il Tribunale di Como ha respintol’opposizione, ritenendo, quanto al primo profilo, che la cartellaipotecaria aveva valenza di denaro contante, in quanto strumentoincorporante un credito cedibile con la mera consegna al portatore e,dunque, trasferibile al terzo; con riguardo al secondo aspetto, che nonpotesse ravvisarsi la buona fede dell’opponente in ragione della dicitura«al portatore» espressamente riportata sul titolo secondo lalegislazione elvetica.Ric. 2023 n. 20585 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -2-Numero registro generale 20585/2023Numero sezionale 1545/2025Numero di raccolta generale 21253/2026Data pubblicazione 22/06/20263. Contro tale sentenza ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA],insistendo sulla erronea ricostruzione giuridica della cartella ipotecaria,erroneamente ritenuta quale strumento incorporante un creditocedibile e sulla sussistenza di buona fede incolpevole.4. Con sentenza n. 2282/2023, la Corte d’appello di Milano harespinto l’appello.5. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano PierpaoloPerucca ha proposto ricorso per Cassazione, affidandolo a tre motivi; ilMinistero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.La trattazione della causa è stata fissata in pubblica udienza.Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato brevissima memoria in cui hainvocato a precedente, per l’accoglimento del ricorso, la sentenza diquesta Corte n. 23865/2024.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma1 dell’art. 360 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] ha prospettato laviolazione dell’art. 1, comma 1 lett. c), n. 2 del d.lgs. n. 195 del 2008.In particolare, la Corte avrebbe errato nel qualificare la cartellaipotecaria come titolo al portatore, assimilandola così al denarocontante, laddove la cartella è titolo causalmente legato ad un atto didisposizione immobiliare e alla garanzia di un finanziamento bancario,la cui efficacia è necessariamente collegata a un rapporto sottostante,la cui circolazione non può avvenire per semplice traditio perché ènecessaria la relativa annotazione dell’immobile di riferimento; perqueste caratteristiche, la cartella non potrebbe essere considerata untitolo al portatore, che, come tale, circola svincolato da causa, maavrebbe natura di garanzia reale.Ric. 2023 n. 20585 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -3-Numero registro generale 20585/2023Numero sezionale 1545/2025Numero di raccolta generale 21253/2026Data pubblicazione 22/06/20261.1. Il motivo è fondato, secondo quanto ormai stabilito daquesta Corte in più pronunce.La cartella ipotecaria documentale (e tale è la cartella di cui sidiscute) al portatore, regolata dal codice civile svizzero, ove nondichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontieracomunitaria europea, non può essere sottoposta alla sanzioneamministrativa prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 (esuccessive modificazioni) sia perché non rientra nelle previsionisanzionatorie espresse dalla predetta norma, relative al denarocontante (banconote e monete metalliche) pari o superiore ad euro10.000, e all’invio di denaro contante di quell’importo da un Paeseall’altro tramite uffici postali mediante vaglia cambiario, o titoloequivalente, sia perché non rientra neppure tra i titoli di creditoequiparati al denaro contante dall’art. 1 comma 1 lett. c) n. 2 del d.lgs.n. 195 del 2008: non è assimilabile a tali fattispecie, infatti, perchédifetta delle caratteristiche proprie del denaro contante, ossia dellalibera trasferibilità a qualsiasi terzo non identificato mediante consegnae dell’immediata riutilizzabilità, almeno in astratto, a scopo dipagamento, da parte dei terzi, che ne siano entrati in possesso,eventualmente anche dopo il passaggio della frontiera.Con sentenza n. 23865 del 05/09/2024 (pagg. 15-18), questaCorte ha chiarito che, per il codice civile svizzero (artt. 860-864), lacartella ipotecaria al portatore è emessa dall’ufficio del registrofondiario e incorpora un credito personale in esso iscritto, che ègarantito da un pegno immobiliare in virtù del quale il portatore deltitolo, sempre che vi sia corrispondenza col registro fondiario (vedi art.862, comma 2), può promuovere un’azione esecutiva sull’immobileoggetto della garanzia nell’ipotesi in cui il suo credito da finanziamentonon venga restituito e compensato nei termini pattuiti; questo creditopersonale può essere trasferito soltanto ai terzi acquirenti cheRic. 2023 n. 20585 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -4-Numero registro generale 20585/2023Numero sezionale 1545/2025Numero di raccolta generale 21253/2026Data pubblicazione 22/06/2026subentrino nel finanziamento, e quindi non ad un qualsiasi terzo, colconsenso esplicito del proprietario del fondo gravato (vedi art. 861,comma 3) mediante consegna della cartella ipotecaria al portatore,ferma restando la facoltà del debitore (nella specie il soggettofinanziato) di opporre all’originario creditore, e ai suoi aventi causa chenon siano in buona fede (vedi art. 842, comma 3), le eccezionipersonali derivanti dal rapporto fondamentale (nella specie difinanziamento), per cui la normativa svizzera esclude l’astrazione deltitolo rispetto al rapporto sottostante, che caratterizza, invece, neirapporti con i terzi portatori, i titoli di credito.In altre parole, prosegue la sentenza, il soddisfacimento delcredito da finanziamento non è immediatamente realizzabile per ilvalore intrinseco del titolo, come la dicitura «al portatore» potrebbe farpensare e neppure, in astratto, attraverso l’interventodell’intermediario (banche, poste o altri intermediari autorizzati erelativi circuiti di pagamento), da parte degli eventuali acquirentipossessori della cartella di pagamento al portatore; questi ultimi,invero, non possono essere terzi estranei al rapporto sottostante.In conclusione, il possesso della cartella ipotecaria al portatore,trasferibile a terzi subentrati nel finanziamento soltanto con il consensodel proprietario del complesso immobiliare gravato dal pegno e inconformità delle risultanze del libro fondiario è attributivo di una meralegittimazione ad intraprendere un’azione esecutiva sul bene dato ingaranzia e non può, perciò, essere assimilato ai titoli di credito analoghial denaro contante elencati all’art. 1, comma 1, lettera c) n. 2 del d.lgs.n. 195 del 2008, in quanto privo del requisito dell’immediatariutilizzabilità come denaro da parte del portatore (così chiaramente,in motivazione, Cass. Sez. 2, n. 14236 del 28/05/2025; Cass. Sez. 2,n. 23865 del 05/09/2024).Ric. 2023 n. 20585 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -5-Numero registro generale 20585/2023Numero sezionale 1545/2025Numero di raccolta generale 21253/2026Data pubblicazione 22/06/20262. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logicaconseguenza, l’assorbimento del secondo motivo, articolato inriferimento al n. 3 del comma primo dell’art. 360 cod. proc. civ., concui il ricorrente ha lamentato la violazione dell’articolo 3 della legge n.689/81, per avere la Corte d’appello ritenuto che egli avrebbe dovutoessere a conoscenza della natura di titolo di credito della cartellaipotecaria in ragione della propria qualifica professionale dicommercialista e del terzo motivo, pure articolato in riferimento al n.3, con cui è stata invece denunciata la violazione dell’articolo 115 cod.proc. civ., per non aver posto a fondamento della decisione, anche pervalutare la sussistenza della buona fede, le prove proposte dalle partie dal pubblico ministero, in particolare la comunicazione del funzionariodella banca di Lugano che conferma all’autorità doganale che la cartellaipotecaria non risulta attribuire alcun diritto monetario.3. Il ricorso è perciò accolto nel primo motivo, assorbiti i restantie la sentenza impugnata deve essere cassata.Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2 cod. proc.civ., sicché, in accoglimento dell’opposizione, il decreto n. 440645 del7/10/2020, notificato il successivo 8/10, dev’essere annullato nellaparte in cui ha inflitto a [OSCURATO:PERSONA] la sanzione amministrativapecuniaria di euro 162.137,00 per la violazione dell’art. 3 del d.lgs. n.196 del 2008.4. Le spese, liquidate in dispositivo in relazione al valore dellacausa, seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero peri due gradi merito e questo grado di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata;Ric. 2023 n. 20585 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -6-Numero registro generale 20585/2023Numero sezionale 1545/2025Numero di raccolta generale 21253/2026Data pubblicazione 22/06/2026decidendo nel merito, ex art. 384, comma 2 cod. proc. civ.,annulla il decreto sanzionatorio n. 440645 del 7/10/2020, notificato ilsuccessivo 8/10, pronunciato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA];condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio diprimo grado, liquidandole in euro 7.100,00 e di secondo grado,liquidandole in euro 5.000,00, oltre IVA, CPA, accessori e rimborsoforfettario del 15%;condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 eagli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 22 maggio 2025.Il Consigliere rel. est. Il PresidentePatrizia [OSCURATO:PERSONA] FalaschiRic. 2023 n. 20585 sez. 2 - ud. 22-5-2025 -7-