CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 00069/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20430-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO; -intimato - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 07/05/2021; Ric. 2021 n. 20430 sez. M1 -ud. 11-10-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va previamente rilevata l'inammissibilità del ricorso poiché esso risulta proposto da difensore privo di procura, sicché esso viola il dettato dell'art. 365 cod. proc. civ. che prescrive che il ricorso per cassazione sia proposto, appunto, a pena di inammissibilità da un avvocato munito di procura speciale. 2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. 3. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto a carico del difensore. PQM Dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del difensore della parte, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della VI-I sezione civil