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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 04355/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con il terzo, vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito e riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, con cui si tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, evidenziando il contributo materiale fornito dal ricorrente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], costituito dal consentire il trasporto, a bordo della propria auto, dello stupefacente contenuto all'interno di una busta di cellophane ai piedi del sedile del passeggero.

La doglianza concernente il riconoscimento dell'art.131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, non essendo stata dedotta con i motivi di appello.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, il giudice a quo Ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti non essendo emersi elementi positivi, ritenendo congrua la pena determinata dal giudice di primo grado, pari a anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 3000,00 di multa.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., con il terzo, vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito e riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, con cui si tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, evidenziando il contributo materiale fornito dal ricorrente al coimputato [OSCURATO:PERSONA], costituito dal consentire il trasporto, a bordo della propria auto, dello stupefacente contenuto all'interno di una busta di cellophane ai piedi del sedile del passeggero. La doglianza concernente il riconoscimento dell'art.131 bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, non essendo stata dedotta con i motivi di appello. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo Ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti non essendo emersi elementi positivi, ritenendo congrua la pena determinata dal giudice di primo grado, pari a anni uno e mesi quattro di reclusione e di euro 3000,00 di multa. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 04355/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris