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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26140/2025

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del 14 / 02/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’accoglime nto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela,investito della richiesta di rinvio a giudizio d i [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 , in relazione all’art. 576, comma 1, n. 5-bis,cod. pen. , ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero , rilevando che per tali reati è previsto l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, denunciando ne l'abnormità.

Deduce il ricorrente che per il rato di lesioni aggravate contestato l'azione penale deve essere esercitata con richiesta di rinvio a giudizio, e non con citazione diretta.L'ordinanza impugnata, che ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, non solo è illegittima ma deve essere qualificata come atto abnorme , avverso il quale è esperibile solo il ricorso per cassazione, non essendo previsto altro mezzo di impugnazione e sussistendo l'interessea ricorrere per assicurare l'ordinato svolgimento del processo ed evitare una stasi contraria ai principi di efficienza ed economia processuale.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato.

2. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 585, in relazione all’art. 576, comma 1, n. 5- bis,cod. pen.

L'art. 585cod. pen. stabilisce che la pena per il delitto di lesioni ( da sei mesi a tre anni di reclusione) è aumentata da un terzo alla metà se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576 cod. pen., per cui la pena massima, qualora ricorra una di tali aggravanti, è di quatto anni e sei mesi.

Dunque, il reato di lesioni aggravate contestato non rientra, per limiti edittali, nei casi di cui all’art. 550, comma 1, cod. proc. pen.(che stabilisce che l’azione penale si esercita mediate citazione diretta a giudizio per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni), né è ricompreso nell'elenco di fattispecie di cui al comma 2del medesimo articolo ( che prevede un elenco di reati puniti con pena superiore a quella di cui al comma 1 per i quali comunque l’azione penale si esercita mediante citazione diretta a giudizio).

Correttamente, dunque, l'azione penale è stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio. 3.L’ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, rientra nella categoria degli atti abnormi.

Infatti, si tratta di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem", successivamente eccepibile innanzi al Tribunale in composizione monocratica, ed è, pertanto, idoneo a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento ( Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022,PMT/Scarlini, Rv. 283552 ).

2. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Gela per l’ulteriorecorso.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l'ulteriore corso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso propostoda Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del 14 / 02/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l’accoglime nto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gela,investito della richiesta di rinvio a giudizio d i [OSCURATO:PERSONA] i reati di cui agli artt. 337, 582, 585 , in relazione all’art. 576, comma 1, n. 5-bis,cod. pen. , ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero , rilevando che per tali reati è previsto l'esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gela, denunciando ne l'abnormità. Deduce il ricorrente che per il rato di lesioni aggravate contestato l'azione penale deve essere esercitata con richiesta di rinvio a giudizio, e non con citazione diretta.L'ordinanza impugnata, che ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, non solo è illegittima ma deve essere qualificata come atto abnorme , avverso il quale è esperibile solo il ricorso per cassazione, non essendo previsto altro mezzo di impugnazione e sussistendo l'interessea ricorrere per assicurare l'ordinato svolgimento del processo ed evitare una stasi contraria ai principi di efficienza ed economia processuale. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento,in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato. 2. Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 585, in relazione all’art. 576, comma 1, n. 5- bis,cod. pen. L'art. 585cod. pen. stabilisce che la pena per il delitto di lesioni ( da sei mesi a tre anni di reclusione) è aumentata da un terzo alla metà se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 576 cod. pen., per cui la pena massima, qualora ricorra una di tali aggravanti, è di quatto anni e sei mesi. Dunque, il reato di lesioni aggravate contestato non rientra, per limiti edittali, nei casi di cui all’art. 550, comma 1, cod. proc. pen.(che stabilisce che l’azione penale si esercita mediate citazione diretta a giudizio per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni), né è ricompreso nell'elenco di fattispecie di cui al comma 2del medesimo articolo ( che prevede un elenco di reati puniti con pena superiore a quella di cui al comma 1 per i quali comunque l’azione penale si esercita mediante citazione diretta a giudizio). Correttamente, dunque, l'azione penale è stata esercitata mediante richiesta di rinvio a giudizio. 3.L’ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, rientra nella categoria degli atti abnormi. Infatti, si tratta di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale "contra legem", successivamente eccepibile innanzi al Tribunale in composizione monocratica, ed è, pertanto, idoneo a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento ( Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022,PMT/Scarlini, Rv. 283552 ). 2. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti all’ufficio del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Gela per l’ulteriorecorso. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Gela, ufficio GIP, per l'ulteriore corso
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