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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41563/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 emessa dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 334 cod. pen.

Al predetto si contesta di avere sottratto, rottamandolo, l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] di sua proprietà, sottoposto a sequestro amministrativo il 20 marzo 2017 per violazione dell'art.193 cod. della strada, ad esso affidato in qualità di custode (fatto accertato in data 9 gennaio 2015).

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i seguenti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla questione dedotta dalla difesa nei motivi di appello circa la sopravvenuta inefficacia del sequestro per effetto del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 204 cod. della Strada e la conseguente impossibilità per il Prefetto di disporre la confisca.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di illogicità della motivazione con riguardo al diniego della richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in considerazione dei precedenti penali, quindi senza adeguatamente valutare tutti gli indici afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza dell'agente.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio immotivatamente eccessivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo se ne deve rilevare la manifesta infondatezza.

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, è necessaria la contemporaneità della condotta tipizzata con la effettività del vincolo apposto sul bene, con la conseguenza che la prima rileva solo se insiste su cose sequestrate con un atto, pur invalido, ma efficace e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati o direttamente in forza di legge ovvero per una pronuncia adottata dall'Autorità giudiziaria o amministrativa (Sez. 6, n. 36405 del 03/06/2014, Porcheddu, Rv. 260027).

Conseguentemente, il tema della affermata illegittimità della confisca perché tardivamente intervenuta è assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza del reato che è integrato dalla sottrazione di un bene in sequestro, senza che rilevi l'eventuale invalidità della successiva confisca, trattandosi di provvedimenti autonomi dotati di propri effetti che prescindono l'uno dalla validità dell'altro.

2. Manifestamente infondato è anche il motivo dedotto in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.

I precedenti penali ed in genere la capacità a delinquere possono essere ritenuti ostativi al 131-bis cod. pen. non solo se integrano il "comportamento abituale" ma anche quando si traducano in un indice di maggiore gravità del fatto sotto il profilo del grado di colpevolezza per la intensità del dolo.

Sotto tale profilo la motivazione nel suo complesso non può essere ritenuta carente, essendosi evidenziato come l'aver rottamato il veicolo senza avvisare l'autorità, una volta affermata l'irrilevanza del tempo decorso tra il sequestro (2013) ed il successivo controllo (2015), è indicativo della finalità di lucro perseguita dall'imputato in spregio totale del provvedimento di sequestro.

3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso con il quale vengono denunciati violazione di legge e vizio della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio.

La considerazione dei precedenti penali, di cui uno anche specifico, costituisce logica premessa anche delle ragioni per cui sono state respinte le censure difensive in merito al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio con la gravità del delitto, quale desumibile dalle modalità di realizzazione, e con l'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita.

4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30 settembre 2021 Il C liere estensore [OSCURATO:PERSONA] do Am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 emessa dalla Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. Al predetto si contesta di avere sottratto, rottamandolo, l'autocarro [OSCURATO:PERSONA] di sua proprietà, sottoposto a sequestro amministrativo il 20 marzo 2017 per violazione dell'art.193 cod. della strada, ad esso affidato in qualità di custode (fatto accertato in data 9 gennaio 2015). 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione in merito alla questione dedotta dalla difesa nei motivi di appello circa la sopravvenuta inefficacia del sequestro per effetto del decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 204 cod. della Strada e la conseguente impossibilità per il Prefetto di disporre la confisca. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di illogicità della motivazione con riguardo al diniego della richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in considerazione dei precedenti penali, quindi senza adeguatamente valutare tutti gli indici afferenti la condotta, il danno e la colpevolezza dell'agente. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio immotivatamente eccessivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo se ne deve rilevare la manifesta infondatezza. Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, è necessaria la contemporaneità della condotta tipizzata con la effettività del vincolo apposto sul bene, con la conseguenza che la prima rileva solo se insiste su cose sequestrate con un atto, pur invalido, ma efficace e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati o direttamente in forza di legge ovvero per una pronuncia adottata dall'Autorità giudiziaria o amministrativa (Sez. 6, n. 36405 del 03/06/2014, Porcheddu, Rv. 260027). Conseguentemente, il tema della affermata illegittimità della confisca perché tardivamente intervenuta è assolutamente irrilevante ai fini della sussistenza del reato che è integrato dalla sottrazione di un bene in sequestro, senza che rilevi l'eventuale invalidità della successiva confisca, trattandosi di provvedimenti autonomi dotati di propri effetti che prescindono l'uno dalla validità dell'altro. 2. Manifestamente infondato è anche il motivo dedotto in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. I precedenti penali ed in genere la capacità a delinquere possono essere ritenuti ostativi al 131-bis cod. pen. non solo se integrano il "comportamento abituale" ma anche quando si traducano in un indice di maggiore gravità del fatto sotto il profilo del grado di colpevolezza per la intensità del dolo. Sotto tale profilo la motivazione nel suo complesso non può essere ritenuta carente, essendosi evidenziato come l'aver rottamato il veicolo senza avvisare l'autorità, una volta affermata l'irrilevanza del tempo decorso tra il sequestro (2013) ed il successivo controllo (2015), è indicativo della finalità di lucro perseguita dall'imputato in spregio totale del provvedimento di sequestro. 3. Manifestamente infondato è anche il motivo di ricorso con il quale vengono denunciati violazione di legge e vizio della motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio. La considerazione dei precedenti penali, di cui uno anche specifico, costituisce logica premessa anche delle ragioni per cui sono state respinte le censure difensive in merito al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata, nel rispetto dei principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio con la gravità del delitto, quale desumibile dalle modalità di realizzazione, e con l'intensità del dolo sotteso alla condotta illecita. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30 settembre 2021 Il C liere estensore [OSCURATO:PERSONA] do Am
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