CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21150/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], letta le conclusioni scritte (con relativa nota spese) depositate dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] quale rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce il vizio di motivazione posto a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 640 cod. pen. contestati ai capi A), B) e F), è indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ( pagine 7-8 della sentenza impugnata), dovendosi, pertanto, gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che è manifestamente infondato e comunque generico anche il secondo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce la inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali rese dall'operante [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel descrivere l' attività di indagine svolta, avrebbe richiamato accertamenti e documenti non contenuti nel fascicolo del Pubblico ministero e non sottoposti al vaglio delle parti durante la deposizione dibattimentale. Il teste di polizia giudiziaria, chiamato a deporre in sede dibattimentale, ben poteva riferire sugli accertamenti effettuati, ancorchè non confluiti in una annotazione depositata al fascicolo del Pubblico Ministero, ovvero in documentazione a disposizione delle parti; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. ritenuto che nulla va liquidato, a titolo di rifusione delle spese e di onorari, in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] le cui conclusioni scritte non hanno apportato un apprezzabile contributo mancando la prospettazione di concreti argomenti diretti a contrastare l'iniziativa dell'imputato per la tutela dei propri interessi e limitandosi ad affermare la correttezza della sentenza impugnata, nonché la sussistenza di rapporto causale tra il reato ed il danno subito (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974; Sez. 2, n. 38713 del 06/06/2014, Smiroldo, Rv. 260520 e, in motivazione, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta l'istanza di condanna degli imputati alla rifusione delle spese di parte civile. Così deciso, il 15 aprile 2025 Il C