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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35084/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da D'[OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen.

Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dell'unicità del medesimo disegno criminos.

Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze non scandite dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna, e perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'ordinanza impugnata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila -bilfavore della cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] CATANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da D'[OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 cod. pen. Rilevato che avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione adducendo come unico motivo di ricorso l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen., con conseguente vizio di motivazione in ordine alla pretesa insussistenza dell'unicità del medesimo disegno criminos. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto del dedotto motivo di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze non scandite dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, argomentazioni logiche e congrue, nonché aderenti agli elementi tratti dalla lettura delle sentenze di condanna, e perché privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'ordinanza impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila -bilfavore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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