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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2026

Cassazione n. 26178/2026

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[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3585 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 76/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 04/04/2022 R.G.N. 179/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/20261.

L’INPS, con l’avviso di addebito n. 363 2018 00003879 41000 del 23.6.2018, sul presupposto della irregolare posizionecontributiva di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto, per il periodocompreso fra il gennaio 2012 e il dicembre 2014, l’annullamentodel rapporto di lavoro subordinato tra questi e la soc.

Newtecnos.r.l. e l’iscrizione nella gestione Artigiani quale titolare, e, perl’effetto, ha richiesto il pagamento della somma di euro20.983,42, a titolo di contributi, sanzioni ed evasione.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’avviso diaddebito innanzi al Tribunale di Macerata chiedendo annullarsila pretesa contributiva dell’INPS.

L’INPS si costituiva in giudiziocontestando l’opposizione e chiedendone il rigetto.

Consentenza del 23/06/2020 il Tribunale di Macerata rigettava ilricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza.

Si costituiva l’INPSchiedendo il rigetto del gravame.

Con la sentenza n. 76/2022depositata in data 04/04/2022 la Corte di Appello di Ancona,sezione lavoro, rigettava l’impugnazione.4.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneRoberto [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi di ricorso.

L’INPS si ècostituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 17/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONI1.

Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c. si deduce violazione di legge, inparticolare art. 2697 c.c., 2700 c.c., 115-116-132 c.p.c., 2909c.c., 2094 c.c. e degli artt. 1655, 1656 e 2222 c.c., nonché̀violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in temadi interpretazione dei contratti (artt.1362, 1366, 1367 e 1369Numero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/2026c.c.) e di formazione e valutazione delle prove (artt. 244 e ss.c.p.c. e artt. 116 e ss. c.p.c.) e si censura la sentenza di secondogrado «laddove ritiene corretto fondare la decisione unicamentesulle mere risultanze dei verbali dei funzionari ispettivi -contenenti le dichiarazioni dei dipendenti- senza ammettere leprove richieste dal ricorrente, con motivazione apparente,obiettivamente incomprensibile e/o perplessa; nonché omessoesame su un fatto decisivo per la controversia, attinente agiudicato del Tribunale di Macerata 631/19 nel giudizio diopposizione alla ordinanza ingiunzione della ITL, che haaccertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, dicui si è discusso nel giudizio».1.1.

Sotto il primo profilo il motivo di ricorso è infondato.

LaCorte di Appello non inverte l’onere probatorio circa ladimostrazione dei presupposti per l’iscrizione del ricorrente allagestione artigiani ma parte dal chiaro presupposto dellaincombenza di detto onere sull’Istituto che afferma la pretesacontributiva.1.2.

La Corte non elude, poi, le richieste istruttorie del ricorrentema, nell’abito della valutazione della prova che le è riservata,valorizza le dichiarazioni dei lavoratori circa l’attività in concretoesercitata dal ricorrente in seno alla società come raccolte insede di verbale ispettivo.

La Corte rileva che, secondo leconvergenti dichiarazioni dei lavoratori, [OSCURATO:PERSONA] concontinuità dava le disposizioni ed esercitava in concreto i poteridi controllo e direzione dell’impresa, non svolgendo le funzionidi lavoratore subordinato ma di capo dell’impresa. [OSCURATO:PERSONA] decisiva la ulteriore circostanza che l’amministratoreformalmente indicato fosse irreperibile da anni e mai percepitocome tale dai lavoratori.

A fronte di tale univoco quadroprobatorio la Corte, con valutazione che si sottrae a ogniNumero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/2026censura in sede di legittimità, ritiene sufficiente la prova eultronee le richieste istruttorie.1.3.

In tal senso si consideri che: la valutazione delle proveraccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzionedella vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchérimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il«convincimento» che il giudice si è formato, a norma dell'art.116, primo e secondo comma, c.p.c., in esito all'esame delmateriale istruttorio mediante la valutazione della maggiore ominore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzionedel vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nonconsente di censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.19/07/2021, n.20553).Si consideri, altresì, che in tema di ricorso per cassazione, ladeduzione del vizio di violazione di legge consistente nellaerronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legaledeputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione)postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di meritosia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alladenuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa laricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata alpotere del giudice di merito (Cass. 13/03/2018, n.6035).2.

Sotto altro profilo, con il primo motivo di ricorso, si critica lasentenza per avere considerato provata la natura del rapportoNumero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/2026sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori in sede di verbaleispettivo e senza avere preso in considerazione il giudicatomaturato tra il ricorrente e l’Ispettorato territoriale del lavorocirca la natura del rapporto.2.1.

Va premesso che la Corte di Appello, sul punto, ha utilizzatouna doppia motivazione: da un lato ha affermato che lasentenza era stata tardivamente prodotta, perché prodotta inappello ma non con il ricorso depositato nel 2020 bensì solo conle note aggiuntive depositate nel 2021 nonostante fosse statapronunciata nel 2019; dall’altro lato ha rilevato come lasentenza in questione, pronunciata tra il ricorrente el’Ispettorato territoriale del lavoro, rappresentasse res interalios acta, cioè fosse stata pronunciata nei confronti di un terzoestraneo al giudizio e non dell’INPS con conseguente inefficacianei confronti dell’Istituto.2.2.

A tal proposito giova ricordare che: il giudicato può spiegareefficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei alprocesso quando sussiste un nesso di pregiudizialità -dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contengal'affermazione di una verità che non ammette un diversoaccertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispettoa quello su cui il giudicato stesso è intervenuto (Cass.07/07/2019, n. 18062).2.3.

Orbene, a fronte di questo quadro processuale e di questiprincipi, il ricorrente avrebbe dovuto formulare il motivospiegando con chiarezza in qual modo la sentenza invocataquale giudicato valesse a costituire un nesso di pregiudizialità edipendenza con la controversia contributiva oggetto del giudiziocon l’INPS e indicando espressamente le proposizioni dellasentenza invocata che valessero quale giudicato da far valere inNumero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/2026questa sede.

Così non è avvenuto e il motivo è formulatogenericamente sul punto.2.4.

Ne discende l’inammissibilità del primo motivo anche sottoquesto profilo.

Come di recente riaffermato da Cass.21/05/2025, n. 13662, il ricorso per cassazione, con il quale sideduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a penadi inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art.366, primo comma, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione dellaparte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato,contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'erratainterpretazione.

Si consideri, nel medesimo senso, che: in temadi ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regoladel caso concreto e conseguentemente una questione di dirittoda accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte delgiudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza daesaminare venga messa a disposizione mediante trascrizionenel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilitàdel motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c.,restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica (in tal sensoanche Cass. 16/01/2025, n. 1041).3.

Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce violazione di legge, inparticolare art. 112-115 c.p.c., 116 L. 388/2000 e 2697 c.c.

Contale strumento di impugnazione il ricorrente censura la sentenzaimpugnata laddove avrebbe ritenuto onere probatorio delricorrente provare che non si fosse trattato di evasione ma dellapiù lieve ipotesi di omissione contributiva.3.1.

La sentenza della Corte di Appello va esente da censureperché l’aver qualificato il rapporto in termini di lavorosubordinato mentre è emerso che il ricorrente era il titolaredell’impresa, con un amministratore allontanatosi da anni,Num ero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Numero sezionale 358r5/a20p2p6 resenta una ipotesi di omessa denuncia di un Draatpap pourbtobl icazione 04/10/2026lavorativo esistente con conseguente evasione, comeampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte.3.2.

Si consideri, in proposito, che: in temadi evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datoredi lavoro ometta di denunciare all’INPS rapporti lavorativi inessere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata laseconda, più lieve, qualora l’ammontare dei contributi, di cui siastato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalledenunce o registrazioni obbligatorie (Cass. 01/03/2017,n. 5281 del 01/03/2017).3.3.

Per accertare la reale natura del rapporto lavorativo è statonecessario l’accertamento dell’INPS perché era fallacel’indicazione del rapporto di lavoro in essere; ricorreva, dunque,ipotesi di evasione e nemmeno risulta predicabile la dedottainversione dell’onere probatorio perché l’INPS, come rilevatodalla sentenza impugnata, aveva dimostrato in positivol’evasione.4.

Con il terzo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. si deduce violazione di legge, inparticolare dell’art. 112 c.p.c.; il ricorrente censura la sentenzanella parte in cui non avrebbe deciso la domanda di conguagliofra i contributi omessi ed i contributi versati a titolo di lavorosubordinato.

Il ricorrente aveva invocato il calcolo dei conguaglitra i contributi già versati a titolo di lavoro subordinato e lesomme richieste a titolo di iscrizione nella gestione artigiani,essendo questi ultimi di importo minore con diritto al rimborsodelle maggiori somme versate a titolo di contributi per leposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MicucciManuela.

Secondo il motivo di gravame, la sentenza della CorteNum ero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Numero sezionale 358d5/2i 0A26ppello, malgrado l’esplicito motivo di gravame, al pDaartai dpeulblabl icazione 04/10/2026sentenza di primo grado, non si sarebbe pronunciata sulladomanda proposta dal ricorrente in ordine ai conguagli tra icontributi versati a titolo di lavoro subordinato e le sommerichieste a titolo di iscrizione nella gestione artigiani.3.1.

Il motivo è inammissibile per come spiegato in ragione delcostante orientamento di questa Corte secondo il quale: lamancata pronuncia su un motivo d'appello integra la violazionedell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inquanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico,principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa allaproposizione dell'appello, sicché, qualora il vizio sia dedottocome violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testoriformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.dalla l. n. 134 del 2012), anziché a norma del n. 4 della stessadisposizione, la censura dev'essere dichiarata inammissibileCass. 06/03/2026, n. 5017; Cass. 16/03/2017, n. 6835).3.2.

Occorre, peraltro, rilevare che come da ultimo rilevato conCass. 16/05/2026, n. 14529 e prima da Cass. 23/03/2022, n.9484 e da Cass. 02/10/2019, n. 24618 non vi è luogo acompensazione atecnica tra le poste da versare all’uno ovveroall’altra gestione contributiva per la ragione che si è in presenzadi un rapporto trilatere tra Istituto di previdenza, datore dilavoro e prestatore di lavoro, con l'ulteriore particolarità delladiversità delle gestioni in cui confluisce il versamento deidifferenti contributi di lavoro autonomo e dipendente, con laconseguenza che eventuali eccedenze scaturenti dalversamento contributivo eseguito dal datore di lavoro a diversotitolo in differenti gestioni dell'Inps relativamente agli stessirapporti di lavoro possono dar vita ad un eventuale indebitoNumero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/2026suscettibile di ripetizione, in presenza dei presupposti perl'esercizio di una tale azione, ma non di certo alla creazione diuna posta contabile da regolare con la compensazione impropriain sede giudiziale.

Il ricorrente non ha indicato come, dove equando avrebbe posto una domanda di ripetizione dell’indebitoinvocando i relativi presupposti questione che si pone qualenuova, essendo le richieste formulate nei giudizi di meritogeneriche e relative piuttosto a una richiesta di compensazione.4.

Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente respinto.5.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, ineuro 200,00 (duecento) per esborsi oltre accessori come perlegge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],in persona del legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],3585 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 76/2022 della CORTE D'APPELLO diANCONA, depositata il 04/04/2022 R.G.N. 179/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/20261. L’INPS, con l’avviso di addebito n. 363 2018 00003879 41000 del 23.6.2018, sul presupposto della irregolare posizionecontributiva di [OSCURATO:PERSONA], ha disposto, per il periodocompreso fra il gennaio 2012 e il dicembre 2014, l’annullamentodel rapporto di lavoro subordinato tra questi e la soc. Newtecnos.r.l. e l’iscrizione nella gestione Artigiani quale titolare, e, perl’effetto, ha richiesto il pagamento della somma di euro20.983,42, a titolo di contributi, sanzioni ed evasione.2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso l’avviso diaddebito innanzi al Tribunale di Macerata chiedendo annullarsila pretesa contributiva dell’INPS. L’INPS si costituiva in giudiziocontestando l’opposizione e chiedendone il rigetto. Consentenza del 23/06/2020 il Tribunale di Macerata rigettava ilricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza. Si costituiva l’INPSchiedendo il rigetto del gravame. Con la sentenza n. 76/2022depositata in data 04/04/2022 la Corte di Appello di Ancona,sezione lavoro, rigettava l’impugnazione.4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneRoberto [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi di ricorso. L’INPS si ècostituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 17/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONI1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c. si deduce violazione di legge, inparticolare art. 2697 c.c., 2700 c.c., 115-116-132 c.p.c., 2909c.c., 2094 c.c. e degli artt. 1655, 1656 e 2222 c.c., nonché̀violazione e falsa applicazione dei principi e delle norme in temadi interpretazione dei contratti (artt.1362, 1366, 1367 e 1369Numero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/2026c.c.) e di formazione e valutazione delle prove (artt. 244 e ss.c.p.c. e artt. 116 e ss. c.p.c.) e si censura la sentenza di secondogrado «laddove ritiene corretto fondare la decisione unicamentesulle mere risultanze dei verbali dei funzionari ispettivi -contenenti le dichiarazioni dei dipendenti- senza ammettere leprove richieste dal ricorrente, con motivazione apparente,obiettivamente incomprensibile e/o perplessa; nonché omessoesame su un fatto decisivo per la controversia, attinente agiudicato del Tribunale di Macerata 631/19 nel giudizio diopposizione alla ordinanza ingiunzione della ITL, che haaccertato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, dicui si è discusso nel giudizio».1.1. Sotto il primo profilo il motivo di ricorso è infondato. LaCorte di Appello non inverte l’onere probatorio circa ladimostrazione dei presupposti per l’iscrizione del ricorrente allagestione artigiani ma parte dal chiaro presupposto dellaincombenza di detto onere sull’Istituto che afferma la pretesacontributiva.1.2. La Corte non elude, poi, le richieste istruttorie del ricorrentema, nell’abito della valutazione della prova che le è riservata,valorizza le dichiarazioni dei lavoratori circa l’attività in concretoesercitata dal ricorrente in seno alla società come raccolte insede di verbale ispettivo. La Corte rileva che, secondo leconvergenti dichiarazioni dei lavoratori, [OSCURATO:PERSONA] concontinuità dava le disposizioni ed esercitava in concreto i poteridi controllo e direzione dell’impresa, non svolgendo le funzionidi lavoratore subordinato ma di capo dell’impresa. [OSCURATO:PERSONA] decisiva la ulteriore circostanza che l’amministratoreformalmente indicato fosse irreperibile da anni e mai percepitocome tale dai lavoratori. A fronte di tale univoco quadroprobatorio la Corte, con valutazione che si sottrae a ogniNumero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/2026censura in sede di legittimità, ritiene sufficiente la prova eultronee le richieste istruttorie.1.3. In tal senso si consideri che: la valutazione delle proveraccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attivitàriservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale delgiudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzionedella vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicchérimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, primocomma, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il«convincimento» che il giudice si è formato, a norma dell'art.116, primo e secondo comma, c.p.c., in esito all'esame delmateriale istruttorio mediante la valutazione della maggiore ominore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzionedel vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. nonconsente di censurare la complessiva valutazione dellerisultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata,contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al finedi ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degliaccertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass.19/07/2021, n.20553).Si consideri, altresì, che in tema di ricorso per cassazione, ladeduzione del vizio di violazione di legge consistente nellaerronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legaledeputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione)postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di meritosia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alladenuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa laricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata alpotere del giudice di merito (Cass. 13/03/2018, n.6035).2. Sotto altro profilo, con il primo motivo di ricorso, si critica lasentenza per avere considerato provata la natura del rapportoNumero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/2026sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori in sede di verbaleispettivo e senza avere preso in considerazione il giudicatomaturato tra il ricorrente e l’Ispettorato territoriale del lavorocirca la natura del rapporto.2.1. Va premesso che la Corte di Appello, sul punto, ha utilizzatouna doppia motivazione: da un lato ha affermato che lasentenza era stata tardivamente prodotta, perché prodotta inappello ma non con il ricorso depositato nel 2020 bensì solo conle note aggiuntive depositate nel 2021 nonostante fosse statapronunciata nel 2019; dall’altro lato ha rilevato come lasentenza in questione, pronunciata tra il ricorrente el’Ispettorato territoriale del lavoro, rappresentasse res interalios acta, cioè fosse stata pronunciata nei confronti di un terzoestraneo al giudizio e non dell’INPS con conseguente inefficacianei confronti dell’Istituto.2.2. A tal proposito giova ricordare che: il giudicato può spiegareefficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei alprocesso quando sussiste un nesso di pregiudizialità -dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contengal'affermazione di una verità che non ammette un diversoaccertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispettoa quello su cui il giudicato stesso è intervenuto (Cass.07/07/2019, n. 18062).2.3. Orbene, a fronte di questo quadro processuale e di questiprincipi, il ricorrente avrebbe dovuto formulare il motivospiegando con chiarezza in qual modo la sentenza invocataquale giudicato valesse a costituire un nesso di pregiudizialità edipendenza con la controversia contributiva oggetto del giudiziocon l’INPS e indicando espressamente le proposizioni dellasentenza invocata che valessero quale giudicato da far valere inNumero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/2026questa sede. Così non è avvenuto e il motivo è formulatogenericamente sul punto.2.4. Ne discende l’inammissibilità del primo motivo anche sottoquesto profilo. Come di recente riaffermato da Cass.21/05/2025, n. 13662, il ricorso per cassazione, con il quale sideduce la violazione dell'art. 2909 c.c., deve contenere, a penadi inammissibilità, per il principio dell'autosufficienza ex art.366, primo comma, n. 6 c.p.c., la specifica indicazione dellaparte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato,contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'erratainterpretazione. Si consideri, nel medesimo senso, che: in temadi ricorso per cassazione, pur costituendo il giudicato la regoladel caso concreto e conseguentemente una questione di dirittoda accertare direttamente, la sua interpretazione, da parte delgiudice di legittimità, è possibile solo se la sentenza daesaminare venga messa a disposizione mediante trascrizionenel corpo del ricorso, derivandone in mancanza l'inammissibilitàdel motivo, con cui si denuncia la violazione dell'art. 2909 c.c.,restando precluse ogni tipo di attività nomofilattica (in tal sensoanche Cass. 16/01/2025, n. 1041).3. Con il secondo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., si deduce violazione di legge, inparticolare art. 112-115 c.p.c., 116 L. 388/2000 e 2697 c.c. Contale strumento di impugnazione il ricorrente censura la sentenzaimpugnata laddove avrebbe ritenuto onere probatorio delricorrente provare che non si fosse trattato di evasione ma dellapiù lieve ipotesi di omissione contributiva.3.1. La sentenza della Corte di Appello va esente da censureperché l’aver qualificato il rapporto in termini di lavorosubordinato mentre è emerso che il ricorrente era il titolaredell’impresa, con un amministratore allontanatosi da anni,Num ero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Numero sezionale 358r5/a20p2p6 resenta una ipotesi di omessa denuncia di un Draatpap pourbtobl icazione 04/10/2026lavorativo esistente con conseguente evasione, comeampiamente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte.3.2. Si consideri, in proposito, che: in temadi evasione ed omissione contributiva previdenziale ex art. 116della l. n. 388 del 2000, ricorre la prima ipotesi quando il datoredi lavoro ometta di denunciare all’INPS rapporti lavorativi inessere e relative retribuzioni corrisposte, mentre va ravvisata laseconda, più lieve, qualora l’ammontare dei contributi, di cui siastato omesso o ritardato il pagamento, sia rilevabile dalledenunce o registrazioni obbligatorie (Cass. 01/03/2017,n. 5281 del 01/03/2017).3.3. Per accertare la reale natura del rapporto lavorativo è statonecessario l’accertamento dell’INPS perché era fallacel’indicazione del rapporto di lavoro in essere; ricorreva, dunque,ipotesi di evasione e nemmeno risulta predicabile la dedottainversione dell’onere probatorio perché l’INPS, come rilevatodalla sentenza impugnata, aveva dimostrato in positivol’evasione.4. Con il terzo motivo di ricorso, articolato ai sensi dell’art. 360,primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. si deduce violazione di legge, inparticolare dell’art. 112 c.p.c.; il ricorrente censura la sentenzanella parte in cui non avrebbe deciso la domanda di conguagliofra i contributi omessi ed i contributi versati a titolo di lavorosubordinato. Il ricorrente aveva invocato il calcolo dei conguaglitra i contributi già versati a titolo di lavoro subordinato e lesomme richieste a titolo di iscrizione nella gestione artigiani,essendo questi ultimi di importo minore con diritto al rimborsodelle maggiori somme versate a titolo di contributi per leposizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MicucciManuela. Secondo il motivo di gravame, la sentenza della CorteNum ero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Numero sezionale 358d5/2i 0A26ppello, malgrado l’esplicito motivo di gravame, al pDaartai dpeulblabl icazione 04/10/2026sentenza di primo grado, non si sarebbe pronunciata sulladomanda proposta dal ricorrente in ordine ai conguagli tra icontributi versati a titolo di lavoro subordinato e le sommerichieste a titolo di iscrizione nella gestione artigiani.3.1. Il motivo è inammissibile per come spiegato in ragione delcostante orientamento di questa Corte secondo il quale: lamancata pronuncia su un motivo d'appello integra la violazionedell'art. 112 c.p.c. e non già l'omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inquanto il motivo di gravame non costituisce un fatto storico,principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa allaproposizione dell'appello, sicché, qualora il vizio sia dedottocome violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testoriformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif.dalla l. n. 134 del 2012), anziché a norma del n. 4 della stessadisposizione, la censura dev'essere dichiarata inammissibileCass. 06/03/2026, n. 5017; Cass. 16/03/2017, n. 6835).3.2. Occorre, peraltro, rilevare che come da ultimo rilevato conCass. 16/05/2026, n. 14529 e prima da Cass. 23/03/2022, n.9484 e da Cass. 02/10/2019, n. 24618 non vi è luogo acompensazione atecnica tra le poste da versare all’uno ovveroall’altra gestione contributiva per la ragione che si è in presenzadi un rapporto trilatere tra Istituto di previdenza, datore dilavoro e prestatore di lavoro, con l'ulteriore particolarità delladiversità delle gestioni in cui confluisce il versamento deidifferenti contributi di lavoro autonomo e dipendente, con laconseguenza che eventuali eccedenze scaturenti dalversamento contributivo eseguito dal datore di lavoro a diversotitolo in differenti gestioni dell'Inps relativamente agli stessirapporti di lavoro possono dar vita ad un eventuale indebitoNumero registro generale 24753/2022 Numero di raccolta generale 26178/2026Num ero sezionale 3585/2026 Data pubblicazione 04/10/2026suscettibile di ripetizione, in presenza dei presupposti perl'esercizio di una tale azione, ma non di certo alla creazione diuna posta contabile da regolare con la compensazione impropriain sede giudiziale. Il ricorrente non ha indicato come, dove equando avrebbe posto una domanda di ripetizione dell’indebitoinvocando i relativi presupposti questione che si pone qualenuova, essendo le richieste formulate nei giudizi di meritogeneriche e relative piuttosto a una richiesta di compensazione.4. Il ricorso deve, in definitiva, essere integralmente respinto.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza esono liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi, ineuro 200,00 (duecento) per esborsi oltre accessori come perlegge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 settembre2026.La PresidenteIrene Tricomi