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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 24183/2024

Testo disponibile della fonte

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10193/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 6406/16/18 depositata il 25/09/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 6406/16/18 del 25/09/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della sentenza n. 12781/11/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di pagamento conseguente il mancato versamento dell’imposta sul consumo dei prodotti da inalazione di cui all’art. 62 quater, comma 1 bis, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA). 1.1.La CTR respingeva l’appello di ADM evidenziando che: a) l’avviso di pagamento era stato correttamente emesso dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM); b) non sussistevano le condizioni di legge per l’applicazione dell’art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212; c) non vi era alcun a pregiudizialità necessaria con l’ordinanza del TAR che aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 62 quater citato con riferimento ai prodotti non contenenti nicotina (diversamente che nel caso di specie); d) la normativa doveva ritenersi compatibile con il diritto unionale, nonché costituzionalmente legittima; f) l’Amministrazione doganale aveva provato la correttezza della determinazione dell’aliquota media.

Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e, successivamente, depositava istanza di sospensione e memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo venuto meno il proprio interesse alla decisione in conseguenza della presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. 2.ADM non ha preso posizione in ordine all’istanza depositata da parte ricorrente, sicché appare opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo al fine di consentire la necessaria interlocuzione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la controricorrente a dedurre con riferime

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 10193/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 6406/16/18 depositata il 25/09/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 6406/16/18 del 25/09/2018, la Commissione tributaria regionale del Lazio (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della sentenza n. 12781/11/17 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP), che aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di pagamento conseguente il mancato versamento dell’imposta sul consumo dei prodotti da inalazione di cui all’art. 62 quater, comma 1 bis, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico sulle accise –TUA). 1.1.La CTR respingeva l’appello di ADM evidenziando che: a) l’avviso di pagamento era stato correttamente emesso dalla Direzione centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM); b) non sussistevano le condizioni di legge per l’applicazione dell’art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212; c) non vi era alcun a pregiudizialità necessaria con l’ordinanza del TAR che aveva rimesso alla Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’art. 62 quater citato con riferimento ai prodotti non contenenti nicotina (diversamente che nel caso di specie); d) la normativa doveva ritenersi compatibile con il diritto unionale, nonché costituzionalmente legittima; f) l’Amministrazione doganale aveva provato la correttezza della determinazione dell’aliquota media. Avverso la sentenza di appello [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi e, successivamente, depositava istanza di sospensione e memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. ADM resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che, con la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ., la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo venuto meno il proprio interesse alla decisione in conseguenza della presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. 2.ADM non ha preso posizione in ordine all’istanza depositata da parte ricorrente, sicché appare opportuno rinviare la presente controversia a nuovo ruolo al fine di consentire la necessaria interlocuzione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo invitando la controricorrente a dedurre con riferime
Sentenza Cassazione n. 24183/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris