CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 ottobre 1955
Cassazione n. 38878/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/10/1955 avverso l'ordinanza del 08/04/2022 della Corte di appello [OSCURATO:PERSONA]Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa a suo carico del Tribunale di Avezzano, che l'aveva riconosciuto colpevole di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento a due annualità di imposta (2013 e 2014), in considerazione della genericità dei motivi dedotti con l'atto di impugnazione. 2. Avverso l'indicata ordinanza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, denunciando, con un primo motivo, la violazione di legge e il vizi di motivazione, in quanto il primo motivo di gravame era diretto a contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo, anche considerando che nesso profitto è mai stato rinvenuto, mentre il secondo si sollecitava una rinnovata valutazione dell'istanza ex art. 444 cod. proc. pen.; con un secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione con analogo reato giudicato con sentenza definitiva. In sostanza, ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello, i cui motivi sarebbe stati enunciati nel rispetto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 22/02/2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme, Sez. 3, n. 38683 del 26/04/2017 - dep. 03/08/2017, Criscuolo, Rv. 270799; Sez. 2, n. 53482 del 15/11/2017 - dep. 24/11/2017, Barbato, Rv. 271373). 5. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio ora ricordato, osservando: 1) che il primo motivo di appello risulta assolutamente generico, non confrontandosi con l'ampia motivazione della sentenza di primo grado sulla ritenuta sussistenza del dolo specifico, in cui si valorizzano una pluralità di elementi, puntualmente richiamati dalla Corte di appello, quali: la mancata allegazione del conferimento del mandato professionale per l'adempimento fiscale, l'entità del profitto conseguito, l'omessa esibizione della documentazione contabile, il mancato ricorso avverso gli avvisi di accertamento, i precedenti penali specifici, l'impossibilità di esecuzione del sequestro per carenza di liquidità sul conto corrente; 2) che il secondo motivo di appello è aspecifico, in quanto il Tribunale ha motivato il rigetto dell'istanza di applicazione della pena non solo perché l'imputato non aveva, nemmeno parzialmente, ripianato il debito tributario, ma soprattutto perché - elemento dirimente - la richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. era stata avanzata in carenza di procura speciale; 3) che il. terzo motivo è parimenti generico, posto che il Tribunale ha motivatamente escluso la sussistenza della continuazione con il medesimo reato oggetto di sentenza divenuta irrevocabile nel 2012 per la distanza temporale tra le due condotte, motivazione che il, difensore ha contestato in maniera eccentrica, unicamente valorizzando l'omogeneità delle violazioni. 6. Alla stregua di tale motivazione, aderente agli atti di causa e immune da violazioni di legge e da aporie logiche, l'appello non poteva, perciò, essere meritevole di scrutinio nel merito, in quanto del tutto mancante di ogni confronto critico con l'ampia e puntuale motivazione della sentenza impugnata. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore d