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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22535/2026

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tenza il 29.4.1971, c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Musacchio (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura specialesu foglio separato in calce al ricorso, con elezione di domicilio digi-tale al seguente indirizzo PEC musacchio.giuseppe @ cert.ordineav-vocatipotenza.it, ovvero in Roma alla via Pinerolo n.22 presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D’IMPRESA - , consede in Roma, via Calabria n. 46, P. Iva e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], inpersona del Responsabile della funzione “[OSCURATO:PERSONA] e Gover-nance” [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nata adEmpoli (FI) il 7 settembre 1975, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma,giusta procura in calce al controricorso; il procuratore costituito di-chiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero diNumero registro generale 18686/2025Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 22535/2026Data pubblicazione 01/07/2026[OSCURATO:TELEFONO] ed al seguente indirizzo di posta elettronica certi-ficata [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 3686 deposi-tata in data 11.06.2025Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 5,3 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificatodal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fasedecisionale.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alNumero registro generale 18686/2025Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 22535/2026Data pubblicazione 01/07/2026rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri-buto previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 30 giugno 2026.Il consigliere delegatoLuciano Varotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza il 29.4.1971, c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Musacchio (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura specialesu foglio separato in calce al ricorso, con elezione di domicilio digi-tale al seguente indirizzo PEC musacchio.giuseppe @ cert.ordineav-vocatipotenza.it, ovvero in Roma alla via Pinerolo n.22 presso lostudio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] – [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D’IMPRESA - , consede in Roma, via Calabria n. 46, P. Iva e [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], inpersona del Responsabile della funzione “[OSCURATO:PERSONA] e Gover-nance” [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nata adEmpoli (FI) il 7 settembre 1975, rappresentata e difesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Roma,giusta procura in calce al controricorso; il procuratore costituito di-chiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero diNumero registro generale 18686/2025Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 22535/2026Data pubblicazione 01/07/2026[OSCURATO:TELEFONO] ed al seguente indirizzo di posta elettronica certi-ficata [OSCURATO:EMAIL] la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 3686 deposi-tata in data 11.06.2025Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 5,3 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificatodal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fasedecisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereal resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro2.400,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre alNumero registro generale 18686/2025Numero sezionale 451/2026Numero di raccolta generale 22535/2026Data pubblicazione 01/07/2026rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri-buto previdenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 30 giugno 2026.Il consigliere delegatoLuciano Varotti
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