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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40968/2023

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seguente ORDINANZA sui tioorso ex art. 529-bis proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la orciinariza del 5/36/2023 ciel:a Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso; udita !a re!azione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata presso la Corte d appaio dl -1-crinci, ai fini della trasmissione presso questa Corte, ha chiesto la resckslone dei giudicato nei confronti del proprio assistito per proporre impugii-iazione av!!.!e!--,o la sentenza della Corte di appello di Torino sopra - indicata. la Corte di appello ci Torno, rilevato che l'istanza era stata indirizza alla Suprema Corte ci Cassazione, ha pro ceduto in conformità, 'anche per la qualificazione del ricorso proposto e la determinazione del conseguente iter procedimentale in ordine all'oggetto".

2. Rileva i Collegio che la sentenza di cui si chiede la rescissione passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della legge n. 103 del 2017, che ha abrogato l'art. 625-ter cod. proc. pen. e, introducendo nella trama del codice di rito l'art. 629-bis cod. proc. pen., ha sancito la competenza in materia della Corte di appello in luogo di quella della Corte di Cassazione. 3.Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, in quanto fondato su un criterio orientativo maggiormente certo, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materta di impugnazioni, allorché sl succedano ne; tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio ternpus regit- actum impone di far riferimento al momento di emissione dei provvedimento impugnato e non già a quello della peoposiz one delHmpugnazone (Sez.

LI n. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, Rv. 236537).

La Corte di Cassazione è , dunque, competente a decidere sul ricorso per rescissione del giudicato solo nel caso relativo a sentenza emessa prima della rforrria introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 (ex plurimis: Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441, Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843), 4.Nel caso in esame, quindi, competente sull'istanza di rescissione è la Corte di appello di Torino, alla quale gli atti vanno trasmessi.

P.QM.

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino competente nella specie in ordine alla istanza di rescissione del giudicato C c.., p--, c.a Co deciso i 15 se embre, c...4 a ,—) •--) ' II Consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui tioorso ex art. 529-bis proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania avverso la orciinariza del 5/36/2023 ciel:a Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e ii ricorso; udita !a re!azione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], con istanza depositata presso la Corte d appaio dl -1-crinci, ai fini della trasmissione presso questa Corte, ha chiesto la resckslone dei giudicato nei confronti del proprio assistito per proporre impugii-iazione av!!.!e!--,o la sentenza della Corte di appello di Torino sopra - indicata. la Corte di appello ci Torno, rilevato che l'istanza era stata indirizza alla Suprema Corte ci Cassazione, ha pro ceduto in conformità, 'anche per la qualificazione del ricorso proposto e la determinazione del conseguente iter procedimentale in ordine all'oggetto". 2. Rileva i Collegio che la sentenza di cui si chiede la rescissione passata in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore (3 agosto 2017) della legge n. 103 del 2017, che ha abrogato l'art. 625-ter cod. proc. pen. e, introducendo nella trama del codice di rito l'art. 629-bis cod. proc. pen., ha sancito la competenza in materia della Corte di appello in luogo di quella della Corte di Cassazione. 3.Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide, in quanto fondato su un criterio orientativo maggiormente certo, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materta di impugnazioni, allorché sl succedano ne; tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio ternpus regit- actum impone di far riferimento al momento di emissione dei provvedimento impugnato e non già a quello della peoposiz one delHmpugnazone (Sez. LI n. 27614 del 29 marzo 2007, Lista, Rv. 236537). La Corte di Cassazione è , dunque, competente a decidere sul ricorso per rescissione del giudicato solo nel caso relativo a sentenza emessa prima della rforrria introdotta con legge 23 giugno 2017, n. 103 (ex plurimis: Sez. 6, n. 19117 del 23/03/2018, Tardiota, Rv. 273441, Sez. 6, n. 40146 del 21/03/2018, Pinti, Rv. 273843), 4.Nel caso in esame, quindi, competente sull'istanza di rescissione è la Corte di appello di Torino, alla quale gli atti vanno trasmessi. P.QM. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino competente nella specie in ordine alla istanza di rescissione del giudicato C c.., p--, c.a Co deciso i 15 se embre, c...4 a ,—) •--) ' II Consiglie
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