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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13700/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di Appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del ricorso per intervenuta prescrizione. udite lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rodolfo RONGA a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 15 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 27 ottobre 2017, dal Tribunale di Noia, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. e dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione dei reati di cui agli artt.640 e 348 cod. pen. 2.

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta descritta alla lettera C) del capo di imputazione.

Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, dopo aver riproposto pedissequamente la motivazione adottata dal giudice di primo grado, si è limitata ad affermare in modo apodittico che la versione prospettata dall'imputato in sede di udienza preliminare è inverosimile, fantasiosa e non credibile.

La motivazione è contraddittoria ed illogica laddove afferma che il RONGA ha ricevuto il timbro per dissimulare la propria attività forense, per poi ritenere inattendibile la versione con cui il ricorrente ha spiegato le ragioni dell'impossessamento del timbro.

L'assoluta mancanza della prova di un reato presupposto avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a riqualificare giuridicamente il fatto nella fattispecie di reato di furto.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen.

La Corte territoriale ha erroneamente indicato nella data del 16 febbraio 2009 la data della commissione del reato e, quindi, nel momento in cui il timbro è stato rinvenuto presso l'abitazione del RONGA e sottoposto a sequestro dagli inquirenti.

Tale determinazione si pone in contrasto con il principio di diritto secondo cui la data di commissione del reato di ricettazione, in caso di mancanza di prova certa in ordine al momento di acquisizione del bene ed in ordine alla consumazione del reato presupposto, deve esser individuato nella data indicata dall'imputato in applicazione del principio del favore rei.

Alla corretta determinazione del momento consumativo del reato consegue la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. 4.

Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale l'imputato aveva chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, la concessione della sospensione condizionale della pena.

La Corte territoriale non ha motivato in alcun modo in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva chiesto la sospensione condizionale della pena, senza spiegare o indicare le ragioni sottese alla mancata concessione dell'invocato beneficio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con il primo motivo di impugnazione, la difesa del RONGA contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici di merito, offrendone una lettura alternativa fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattesi con corretti argomenti giuridici.

Il ricorrente non si è confrontato con la condivisibile motivazione con la quale i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta descritta nel capo C) dell'imputazione sia idonea a perfezionare il reato di ricettazione con conseguente vizio aspecificità del motivo di ricorso.

I giudici di appello, con motivazione conforme alle risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno correttamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni con cui l'imputato ha affermato di aver casualmente rinvenuto il timbro del Tribunale di Noia in occasione di un convegno svoltosi dieci anni prima del sequestro, valorizzando la mancanza di alcun riscontro alle apodittiche affermazioni dell'imputato e l'assenza di alcuna ragionevole giustificazione del comportamento tenuto dal RONGA (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

Le censure difensive non colgono nel segno dovendosi escludere, sulla scorta di quanto ricostruito dai giudici di primo e di secondo grado, che siano residuati effettivi margini di incertezza in ordine alla penale responsabilità dell'imputato mentre la difesa finisce per sollecitare, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti a fronte di una doppia valutazione conforme dei dati istruttori operata dai giudici di merito.

Il ricorrente non tiene conto che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili, come nel caso di specie, contraddizioni né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01).2.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati relativamente alla carenza di motivazione in tema di sospensione condizionale della pena ed in ordine alla sopravvenuta prescrizione del reato di ricettazione.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, nel caso in cui l'imputato abbia invocato con l'atto di appello la concessione della sospensione condizionale della pena e la Corte di merito non abbia preso in considerazione tale richiesta, la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio allorquando la valutazione degli elementi che possono fondare la concessione del beneficio richiede una analisi di merito che non può essere effettuata in sede di legittimità; tale giudizio prognostico richiede, infatti, la valutazione di tutti gli elementi disponibili, anche eventualmente sopravvenuti ed è, quindi, rimessa alla discrezionalità del giudice di appello (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01; Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, Catabbo, Rv. 282562- 01 e da ultimo Sez. 6, n. 30028 del 01/07/2022, Boscarino, non massimata).

2.2. Nel caso di specie, peraltro, la sentenza di appello è priva di qualunque valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione del beneficio direttamente in sede di legittimità.

3. In considerazione della fondatezza del terzo motivo di ricorso si impone l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

Tenuto conto della data di commissione del reato e della presenza delle cause di sospensione dei termini di prescrizione (per complessivi 2 anni, 4 mesi e 28 giorni), il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è infatti spirato in data 16 luglio 2021 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ma in data antecedente all'odierna decisione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte di Appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Stefano TOCCI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del ricorso per intervenuta prescrizione. udite lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rodolfo RONGA a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Napoli, in data 15 aprile 2021, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 27 ottobre 2017, dal Tribunale di Noia, lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. e dichiarato non doversi procedere per sopravvenuta prescrizione dei reati di cui agli artt.640 e 348 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica della condotta descritta alla lettera C) del capo di imputazione. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale, dopo aver riproposto pedissequamente la motivazione adottata dal giudice di primo grado, si è limitata ad affermare in modo apodittico che la versione prospettata dall'imputato in sede di udienza preliminare è inverosimile, fantasiosa e non credibile. La motivazione è contraddittoria ed illogica laddove afferma che il RONGA ha ricevuto il timbro per dissimulare la propria attività forense, per poi ritenere inattendibile la versione con cui il ricorrente ha spiegato le ragioni dell'impossessamento del timbro. L'assoluta mancanza della prova di un reato presupposto avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a riqualificare giuridicamente il fatto nella fattispecie di reato di furto. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. La Corte territoriale ha erroneamente indicato nella data del 16 febbraio 2009 la data della commissione del reato e, quindi, nel momento in cui il timbro è stato rinvenuto presso l'abitazione del RONGA e sottoposto a sequestro dagli inquirenti. Tale determinazione si pone in contrasto con il principio di diritto secondo cui la data di commissione del reato di ricettazione, in caso di mancanza di prova certa in ordine al momento di acquisizione del bene ed in ordine alla consumazione del reato presupposto, deve esser individuato nella data indicata dall'imputato in applicazione del principio del favore rei. Alla corretta determinazione del momento consumativo del reato consegue la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. 4. Il ricorrente lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale l'imputato aveva chiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche e, di conseguenza, la concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale non ha motivato in alcun modo in ordine al motivo di appello con il quale il ricorrente aveva chiesto la sospensione condizionale della pena, senza spiegare o indicare le ragioni sottese alla mancata concessione dell'invocato beneficio. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con il primo motivo di impugnazione, la difesa del RONGA contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici di merito, offrendone una lettura alternativa fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate e disattesi con corretti argomenti giuridici. Il ricorrente non si è confrontato con la condivisibile motivazione con la quale i giudici di appello hanno ritenuto che la condotta descritta nel capo C) dell'imputazione sia idonea a perfezionare il reato di ricettazione con conseguente vizio aspecificità del motivo di ricorso. I giudici di appello, con motivazione conforme alle risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, hanno correttamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni con cui l'imputato ha affermato di aver casualmente rinvenuto il timbro del Tribunale di Noia in occasione di un convegno svoltosi dieci anni prima del sequestro, valorizzando la mancanza di alcun riscontro alle apodittiche affermazioni dell'imputato e l'assenza di alcuna ragionevole giustificazione del comportamento tenuto dal RONGA (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Le censure difensive non colgono nel segno dovendosi escludere, sulla scorta di quanto ricostruito dai giudici di primo e di secondo grado, che siano residuati effettivi margini di incertezza in ordine alla penale responsabilità dell'imputato mentre la difesa finisce per sollecitare, in ultima analisi, una diversa ricostruzione dei fatti a fronte di una doppia valutazione conforme dei dati istruttori operata dai giudici di merito. Il ricorrente non tiene conto che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., al controllo di legittimità sulla motivazione non appartengono la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (vedi Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 - 01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata ed, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili, come nel caso di specie, contraddizioni né illogicità evidenti (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01).2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati relativamente alla carenza di motivazione in tema di sospensione condizionale della pena ed in ordine alla sopravvenuta prescrizione del reato di ricettazione. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, nel caso in cui l'imputato abbia invocato con l'atto di appello la concessione della sospensione condizionale della pena e la Corte di merito non abbia preso in considerazione tale richiesta, la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio allorquando la valutazione degli elementi che possono fondare la concessione del beneficio richiede una analisi di merito che non può essere effettuata in sede di legittimità; tale giudizio prognostico richiede, infatti, la valutazione di tutti gli elementi disponibili, anche eventualmente sopravvenuti ed è, quindi, rimessa alla discrezionalità del giudice di appello (Sez. 6, n. 22233 del 11/03/2021, F., Rv. 281519 - 01; Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, Catabbo, Rv. 282562- 01 e da ultimo Sez. 6, n. 30028 del 01/07/2022, Boscarino, non massimata). 2.2. Nel caso di specie, peraltro, la sentenza di appello è priva di qualunque valutazione in ordine alla prognosi circa la ricaduta del delitto, né dal percorso argomentativo posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità è possibile evincere elementi utili per effettuare la valutazione in ordine alla concessione del beneficio direttamente in sede di legittimità. 3. In considerazione della fondatezza del terzo motivo di ricorso si impone l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Tenuto conto della data di commissione del reato e della presenza delle cause di sospensione dei termini di prescrizione (per complessivi 2 anni, 4 mesi e 28 giorni), il termine massimo di prescrizione ex artt. 157 e 161 cod. pen. è infatti spirato in data 16 luglio 2021 e, quindi, successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado ma in data antecedente all'odierna decisione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sent
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