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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2024

Cassazione n. 18082/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/101.1984 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 19 ottobre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha rigettato la concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 26/12/2019 al 26/06/2020, ribadendo la sussistenza di almeno due rilievi disciplinari ricevuti in quel periodo, ritenuti sintomatici di mancanza di rispetto verso le esigenze della comunità e verso gli ordini impartiti; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale deciso in merito al difetto di ultrapetizione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, che aveva negato il beneficio per il semestre indicato, in ordine al quale esso non era stato richiesto, volendo il ricorrente attendere l'esito delle impugnazioni proposte contro i rilievi disciplinari subiti, e per avere comunque omesso di valutare approfonditamente, nel merito, la concedibilità del beneficio anche per detto semestre, stante la successiva relazione positiva redatta dall'educatore e la concessione del beneficio per il semestre successivo; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse quanto all'eccezione di ultrapetizione, e manifestamente infondato quanto al motivo di merito: - l'accoglimento del reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 26/12/2019 al 26/06/2020,, non richiesta dal detenuto, non avrebbe portato, né porterebbe oggi, alcun effetto favorevole a quest'ultimo, perché la conferma di due dei provvedimenti disciplinari ritenuti ostativi rende non prevedibile la concessione del beneficio per quel semestre, in caso di una nuova, successiva richiesta; - la valutazione negativa effettuata nel merito dal Tribunale di sorveglianza è motivata in modo completo, non illogico né contraddittorio, fondandosi sulla conferma di due comportamenti negativi tenuti dal detenuto in quel periodo, fatti oggetto di provvedimento disciplinare, la cui rilevanza ostativa è stata esaminata e valutata autonomamente e approfonditamente nell'ordinanza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/101.1984 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 19 ottobre 2023 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha rigettato la concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 26/12/2019 al 26/06/2020, ribadendo la sussistenza di almeno due rilievi disciplinari ricevuti in quel periodo, ritenuti sintomatici di mancanza di rispetto verso le esigenze della comunità e verso gli ordini impartiti; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata, per non avere il Tribunale deciso in merito al difetto di ultrapetizione del provvedimento del magistrato di sorveglianza, che aveva negato il beneficio per il semestre indicato, in ordine al quale esso non era stato richiesto, volendo il ricorrente attendere l'esito delle impugnazioni proposte contro i rilievi disciplinari subiti, e per avere comunque omesso di valutare approfonditamente, nel merito, la concedibilità del beneficio anche per detto semestre, stante la successiva relazione positiva redatta dall'educatore e la concessione del beneficio per il semestre successivo; ritenuto che il ricorso sia inammissibile per carenza di interesse quanto all'eccezione di ultrapetizione, e manifestamente infondato quanto al motivo di merito: - l'accoglimento del reclamo avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la concessione della liberazione anticipata per il semestre dal 26/12/2019 al 26/06/2020,, non richiesta dal detenuto, non avrebbe portato, né porterebbe oggi, alcun effetto favorevole a quest'ultimo, perché la conferma di due dei provvedimenti disciplinari ritenuti ostativi rende non prevedibile la concessione del beneficio per quel semestre, in caso di una nuova, successiva richiesta; - la valutazione negativa effettuata nel merito dal Tribunale di sorveglianza è motivata in modo completo, non illogico né contraddittorio, fondandosi sulla conferma di due comportamenti negativi tenuti dal detenuto in quel periodo, fatti oggetto di provvedimento disciplinare, la cui rilevanza ostativa è stata esaminata e valutata autonomamente e approfonditamente nell'ordinanza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04 aprile 2024 Il Consigliere estens
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