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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42772/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 08/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di AOSTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo dedotto non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; Ritenuto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 08/