CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 49538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI SASSARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NUOROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, da indicarsi in mesi 8 di reclusione ed € 51,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di due reati di truffa. 1.1 Al riguardo, il Procuratore generale osserva che nel dispositivo il giudice aveva stabilito quale pena base per il reato di cui al capo a) la pena di mesi sei di reclusione ed € 51,00 di multa, senza poi procedere all'aumento per la continuazione per il capo b), come invece scritto in motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso proposto è fondato. 2.1 E' innegabile, infatti l'esistenza di una discrasia fra dispositivo e motivazione, non essendovi congruenza fra la pena inflitta e riportata nel dispositivo anzidetto ed il calcolo a tal fine sviluppato in parte motiva; in motivazione era infatti espressamente previsto che "in ragione della continuazione con il reato di cui al capo B) dell'imputazione, la pena deve essere aumentata a 8 mesi di reclusione e 51,00 euro di multa" Peraltro, avendo il giudice concesso le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, e poiché la pena base per il reato di truffa è di mesi sei di reclusione, una volta che l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati a lui ascritti, non poteva essere inflitta una pena di soli sei mesi di reclusione, dovendo essere applicato un aumento di pena per la continuazione. Fermo quanto sopra, per risalente e consolidata giurisprudenza di legittimità, tale divergenza, lungi dal concretare un'ipotesi di nullità, va risolta mediante la logica attribuzione di prevalenza all'elemento decisionale rispetto a quello giustificativo, chiaramente servente rispetto al primo e qui inficiato da mero errore materiale, come tale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. (cfr. Sez.2, n. 35424 del 13/07/2022, Raimondi, Rv. 283516 Sez. 6, sent. n. 19851 del 13.04.2016, Rv. 267177). P.Q.M. Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena detentiva prevista in mesi sei di reclusione è sostituita con la pena di mesi otto di reclusione. Così deciso in Roma il 01/12/2022