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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 41998/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.,in presenza di errore materiale emendabile dai Giudici di merito, non sono consentite, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Trieste.

Osservato in particolare che la Corte territoriale ha rilevato come la richiesta di pena concordata formulata dall'imputato prevedesse la pena pecuniaria base di C 180.000, e fosse stata calcolata senza tenere conto della circostanza aggravante di cui all'art. 12 comma 3 ter d.

Igs. 286 del 1998; ha quindi argomentato come detto errore si fosse riverberato sui passaggi successivi, giungendo alla conclusione che la pena pecuniaria finale richiesta di C 60.000 risultasse contra legem, concludendo, correttamente, per l'inapplicabilità al caso di specie del principio giurisprudenziale, richiamato dal ricorrente, per cui in tema di patteggiamento, ai fini della valutazione della legalità della pena, si deve aver riguardo all'aumento di pena nell'entità concordata all'esito della riduzione per il rito e non a quello risultante dai passaggi intermedi precedenti.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 26 settembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omessa applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.,in presenza di errore materiale emendabile dai Giudici di merito, non sono consentite, in quanto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Trieste. Osservato in particolare che la Corte territoriale ha rilevato come la richiesta di pena concordata formulata dall'imputato prevedesse la pena pecuniaria base di C 180.000, e fosse stata calcolata senza tenere conto della circostanza aggravante di cui all'art. 12 comma 3 ter d. Igs. 286 del 1998; ha quindi argomentato come detto errore si fosse riverberato sui passaggi successivi, giungendo alla conclusione che la pena pecuniaria finale richiesta di C 60.000 risultasse contra legem, concludendo, correttamente, per l'inapplicabilità al caso di specie del principio giurisprudenziale, richiamato dal ricorrente, per cui in tema di patteggiamento, ai fini della valutazione della legalità della pena, si deve aver riguardo all'aumento di pena nell'entità concordata all'esito della riduzione per il rito e non a quello risultante dai passaggi intermedi precedenti. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024
Sentenza Cassazione n. 41998/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris