CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 01133/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22981-2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’AVV. [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]. PROF. [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATO, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di quest’ultima, Piazza di Spagna, 31; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., in persona dei rappresentanti legali p.t., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], Oggetto: Locazione uso commerciale [OSCURATO:PERSONA], 22; - controricorrente - avverso la sentenza n. 184/2019 della Corte d’Appello di Milano, depositata in data 23 gennaio 2019; Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza n. 184/2019 emessa dalla Corte d’Appello di Milano, resa pubblica il 23/01/2019, formulando due motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].; i ricorrenti rappresentano, nella descrizione del fatto, che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto il decreto n. 31755/2015 con cui aveva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 910.912,63 per canoni di locazione non versati relativi al periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 31 settembre 2014; che il Tribunale di Milano: a) concedeva, con ordinanza del 20 luglio 2016, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nella misura di euro 303.635,00; b) premesso che, nonostante l’incertezza circa la sorte del contratto di locazione, stante che gli opponenti sostenevano di avere legittimamente esercitato il diritto di recesso, i conduttori avevano rilasciato l’immobile, che detto rilascio non era stato accettato da [OSCURATO:SOCIETA]. che aveva continuato a fatturare i canoni di locazione, che nella vicenda si contendevano il campo il principio secondo cui il contratto può essere sciolto solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge e il principio di buona fede oggettiva che avrebbe richiesto a [OSCURATO:SOCIETA] di attivarsi per rilocare il bene, al fine di limitare il danno, riteneva opportuno che IGV accettasse formalmente la restituzione del bene, impegnandosi a cercare un nuovo conduttore e che nelle more gli odierni ricorrenti pagassero la differenza tra quanto dovuto in base al contratto e il canone percepito da IVG, se inferiore; c) incaricava il CTU di accertare il valore locatizio concretamente retraibile dal bene a far data dall’1 ottobre 2013 sino al 31 luglio 2016; d) con sentenza n. 13020/2017, revocava il decreto ingiuntivo opposto e determinava in euro 334.136,98 la somma dovuta a IGV Agnello, pari alla differenza tra i canoni pattuiti ed il valore locatizio determinato dal CTU, detratto l’importo di euro 303.645,00 già corrisposto in ragione dell’ordinanza del 20 luglio 2016; la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, investita del gravame da [OSCURATO:SOCIETA], ha accolto parzialmente l’appello e condannato gli odierni ricorrenti al pagamento della differenza tra la somma capitale di cui al decreto ingiuntivo n. 31755/2015 e il minore importo già corrisposto in corso di causa; segnatamente, la Corte territoriale ha premesso il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva affermato l’inefficacia ex art. 27 della l. n. 392/1978 del recesso ed ha ritenuto rese ad abundantiam le ulteriori affermazioni del giudice di prime cure in ordine al “merito della questione concernente la validità o comunque l’efficacia di detto recesso”, poiché: a) la sentenza n. 13653/2014 del Tribunale di Milano, all’esito di un giudizio tra le stesse parti, aveva respinto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto da parte di IVG, confermando la permanenza dell’obbligo degli odierni ricorrenti di pagare il corrispettivo dovuto per la locazione; b) tale ultima sentenza, essendo divenuta definitiva ben prima dell’emissione del provvedimento monitorio opposto ed essendo stata emessa in un giudizio attinente a tre cause riunite di opposizione a decreto ingiuntivo, avviate tutte nel 2013, due delle quali successive alla missiva dell’1 aprile 2013 che secondo gli odierni ricorrenti avrebbe legittimato il loro recesso, copriva il dedotto e il deducibile, quindi, anche la questione del recesso che non era stato dedotto in nessuna delle suddette tre cause; c) l’opposizione all’ultimo dei tre decreti ingiuntivi all’origine delle cause riunite era successiva di vari mesi rispetto all’ipotetico recesso, sicché i ricorrenti avrebbero potuto (e dovuto) sollevare ”proprio perlomeno con tale opposizione l’eccezione correlata alla norma sopra indicata e fondata su uno stato psicologico della Rossello che le aveva già indotte a, la detta missiva, inviare in data 1/04/2013, e che quindi si era arguibilmente già, a tale data, … adeguatamente manifestato”; d) solo eventi successivi all’ultima delle opposizioni, collocabile tra l’agosto ed il settembre 2013, quindi, eventi verificatisi tra l’ottobre 2013 e il settembre 2015 avrebbero potuto essere esaminati in funzione di un accertamento in ordine all’inesistenza delle pretese creditorie della locatrice; ne ha tratto la conseguenza che, poiché IGV Agnello dopo la pronuncia del 2014 si era limitato ad esercitare le pretese creditorie correlate ad un rapporto di locazione la cui vigenza era stata accertata giudizialmente, nessuna condotta contraria a buona fede aveva posto in essere; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; il difensore originario dei ricorrenti, avvocato [OSCURATO:PERSONA], in data 11 novembre 2022, ha depositato atto di rinuncia al mandato professionale; in data 1 dicembre 2022 è stata conferita procura all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4 cod.proc.civ., la nullità della sentenza o del procedimento, “stante la violazione degli artt. 112, 113, 115 e 132 cod.proc.civ.”, nonché la non conformità ai precedenti di questa Corte; 2) con il secondo motivo i ricorrenti rimproverano alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione “sia degli artt. 112, 113, 132 cod.proc.civ. sia degli artt. 1175, 1176, 1227, 1322, 1374 e 1375 cod.civ., sia dei precedenti giurisprudenziali” di questa Corte; 3) in data 21 dicembre 2022 è pervenuto atto formale di rinuncia al ricorso da parte dei ricorrenti, notificato alla controparte e sottoscritto dai suoi nuovi difensori sulla base di una procura che a ciò legittimava, il che rende legittima la rinuncia stessa; 4) la Corte dichiara, pertanto, estinto per rinuncia il giudizio di cassazione, essendo la rinuncia al ricorso un atto recettizio che non necessita di accettazione; 5) ai sensi dell’art. 391, comma 2°, cod.proc.civ., si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ed esse, non essendovi stata accettazione della rinuncia, possono essere liquidate come da dispositivo; 6) si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dei ricorrenti l’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato. PQM La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 8000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in eu