CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36321/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA/dato avviso alle partii., udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \r»!, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reato di cui all'art. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr. Cass. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della cassa delle ammend