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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 31794/2024

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bblico impiego e delle norme contrattuali richiamate nel primo motivo di ricorso; il motivo è espressamente riferito all’asserito danno da inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento disciplinare, sicché restano al di fuori di esso i profili di danno patrimoniale e biologico parimenti disconosciuti dalla Corte territoriale; 3.1 la censura non può essere accolta; con essa si sostiene che vi sarebbe stata allegazione del danno, che «si concreta nella complessiva durata illegittima del periodo di sospensione», ma in tal modo non si adduce un danno, ma il solo illecito, così come non è allegazione di danno l’indicazione di una possibile determinazione di esso secondo equità, perché ciò attiene alla liquidazione del ristoro pecuniario e non è il danno subito; ancora, sono profili di ulteriore descrizione dell’illecito – e non del danno – il richiamo ad una « macroscopica deviazione dall’iter ordinario» o «all’irragionevolezza» dell’attività della P.A. datrice di lavoro o infine anche l’affermazione di una «ingiustizia costituzionalmente qualificata» in relazione all’art. 97 Cost. ed ai principi di imparzialità e buon andamento; è del resto noto come la categoria del c.d. danno in re ipsa (come anche del danno meramente punitivo) sia assolutamente eccezionale nell’ordinamento (tra le molte, Cass. 22 gennaio 2024, n. 2203e, anche rispetto a diritti fondamentali, Cass. 29 novembre 2023, n. 33276), incentrato sul danno-conseguenza, che nel caso di specie non è appunto neanche allegato, perché nulla si dice su quali effetti o ricadute abbia avuto –tenuto anche conto del rigetto della domanda quanto a danni patrimoniali e danno biologico - quella durata e reiterarsi delle contestazioni disciplinari, su diritti e situazioni dell’interessatasuscettibili di subire un pregiudizio o una menomazione tangibili; a ciò nulla aggiunge il richiamo all’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, perché esso, al comma 1, prevede solo che le P.A. siano tenute «

4. all’integrale rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo

bblico impiego e delle norme contrattuali richiamate nel primo motivo di ricorso; il motivo è espressamente riferito all’asserito danno da inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento disciplinare, sicché restano al di fuori di esso i profili di danno patrimoniale e biologico parimenti disconosciuti dalla Corte territoriale; 3.1 la censura non può essere accolta; con essa si sostiene che vi sarebbe stata allegazione del danno, che «si concreta nella complessiva durata illegittima del periodo di sospensione», ma in tal modo non si adduce un danno, ma il solo illecito, così come non è allegazione di danno l’indicazione di una possibile determinazione di esso secondo equità, perché ciò attiene alla liquidazione del ristoro pecuniario e non è il danno subito; ancora, sono profili di ulteriore descrizione dell’illecito – e non del danno – il richiamo ad una « macroscopica deviazione dall’iter ordinario» o «all’irragionevolezza» dell’attività della P.A. datrice di lavoro o infine anche l’affermazione di una «ingiustizia costituzionalmente qualificata» in relazione all’art. 97 Cost. ed ai principi di imparzialità e buon andamento; è del resto noto come la categoria del c.d. danno in re ipsa (come anche del danno meramente punitivo) sia assolutamente eccezionale nell’ordinamento (tra le molte, Cass. 22 gennaio 2024, n. 2203e, anche rispetto a diritti fondamentali, Cass. 29 novembre 2023, n. 33276), incentrato sul danno-conseguenza, che nel caso di specie non è appunto neanche allegato, perché nulla si dice su quali effetti o ricadute abbia avuto –tenuto anche conto del rigetto della domanda quanto a danni patrimoniali e danno biologico - quella durata e reiterarsi delle contestazioni disciplinari, su diritti e situazioni dell’interessatasuscettibili di subire un pregiudizio o una menomazione tangibili; a ciò nulla aggiunge il richiamo all’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990, perché esso, al comma 1, prevede solo che le P.A. siano tenute « 4. all’integrale rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 4.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo
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