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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24560/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione, richiesta dalla Moldavia, del Sirgalijev, destinatario di mandato di arresto internazionale emesso per l'esecuzione della sentenza del 7 febbraio 2018 del Tribunale di Orhei, divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2018, con la quale è stata inflitta all'estradando la pena di 4 anni 8 mesi e 19 giorni di reclusione per reati di furto in abitazione, commessi in Chisinau il 27/12/1997, e per l'esecuzione del provvedimento cautelare, emesso il 7 giugno 2005 dal Tribunale di Taraclia per il reato di evasione, commesso il 9 aprile 2002.

Ritenuta completa la documentazione trasmessa a sostegno della domanda di estradizione, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il requisito della doppia incriminabilità e accertata la non avvenuta espiazione della pena, risultando dal documento proveniente dal Direttore della Cooperazione internazionale del Ministero della Giustizia della repubblica Moldava in data 12/11/2021 che il periodo di detenzione non espiato, a causa dell'evasione del 9 aprile 2002, è pari ad anni 5 e giorni 25 alla data 3 aprile 2002.

Il difensore chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge.

Deduce che la Corte di appello ha errato nel ritenere ancora da espiare la pena di 4 anni 8 mesi e 19 giorni di reclusione a fronte della documentazione prodotta, dalla quale risulta che il ricorrente, sotto Valias di [OSCURATO:PERSONA] ha scontato un periodo di detenzione, comprensivo dei benefici penitenziari ottenuti, pari a 4 anni 9 mesi e 10 giorni di reclusione, con pena residua amnistiata con provvedimento del Tribunale di Riscani in data 18 gennaio 2002.

Segnala che il ricorrente ha dichiarato di aver espiato ininterrottamente la pena in carcere dal novembre 1997 fino al marzo 2002 in vari istituti penitenziari e che erroneamente la Corte di appello afferma che il mandato di arresto si fonda sulla sentenza del Tribunale di Orhei del 7 febbraio 2018, irrevocabile il 22 febbraio 2018, con la quale è stata inflitta la pena di 4 anni, mesi 8 e 19 giorni di reclusione, mentre, invece, detta sentenza è stata emessa su richiesta del difensore del ricorrente sotto l'alias di [OSCURATO:PERSONA] di ricalcolo della pena in forza della retroattività della legge penale più favorevole, sicché la pena indicata è la risultante dell'applicazione della disciplina più favorevole in luogo della pena originariamente inflitta di 10 anni di reclusione, pena che il ricorrente avrebbe interamente espiato.

Evidenzia che l'attestazione rilasciata il 16 agosto 2021 dal Procuratore della Repubblica del distretto di Orhei prova che presso quell'ufficio non risultano procedimenti pendenti a carico del detenuto [OSCURATO:PERSONA] né richieste di documenti per la ricerca internazionale dello stesso.

Sottolinea che l'acquisizione dei certificati di detenzione presso i vari istituti indicati dal ricorrente, richiesta più volte dalla difesa e dalla stessa Corte di appello, ma rimasta inevasa, avrebbe consentito di verificare quanto sostenuto in termini di fungibilità della pena effettivamente espiata dall'estradando.

La decisione è stata assunta nonostante il mancato pervenimento della documentazione richiesta; conseguentemente la decisione è viziata per violazione del diritto di difesa e per carenza di motivazione in relazione alla omessa integrazione istruttoria richiesta dalla difesa e ritenuta fondata dalla Corte nonché per errata valutazione delle risultanze processuali, dalle quali emerge che il ricorrente ha già espiato la pena per cui si richiede l'estradizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dall'esame degli atti risulta che il ricorrente fu tratto in arresto il 12 maggio 2021 all'esito dei rilievi segnaletici e dattiloscopici svolti dalla polizia giudiziaria, che aveva proceduto al controllo dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], risultato destinatario di segnalazione Interpol inserita il 24 aprile 2019 con l'alias di [OSCURATO:PERSONA], ricercato in campo internazionale per il reato di evasione perché sottrattosi all'esecuzione della pena di 4 anni 8 mesi e 19 giorni di reclusione inflittagli per reati di furto in abitazione commessi il 27 dicembre 1997, pena determinata con sentenza del 7 febbraio 2018 del Tribunale di Orhei, divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2018.

Indubbia, pertanto, l'identificazione dell'estradando e non contestata la riferibilità della condanna al ricorrente per i due reati di furto contestati, il tema centrale posto dalla difesa non risulta affrontato e risolto in sentenza con adeguata ed esaustiva motivazione, specie a fronte della carenza documentale riscontrata dalla stessa Corte di appello, che, su sollecitazione difensiva, aveva chiesto l'integrazione per poi, contraddittoriamente, ritenere sufficiente quella già in atti.

Va precisato che non è in discussione la prescrizione della pena, alla quale accenna la sentenza nella prima parte della motivazione, bensì l'avvenuta espiazione della pena a seguito di un provvedimento di rideternninazione della pena inflitta per i due furti, originariamente pari a 10 anni, in forza della legge successiva più favorevole e fissata in 4 anni, 8 mesi e 19 giorni di reclusione nella sentenza del Tribunale di Orhei del 7 febbraio 2018, divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2018.

Questo è il titolo in base al quale si chiede l'estradizione per eseguire la pena, mentre il mandato di arresto relativo al titolo cautelare disposto nel 2005 dal Tribunale di Taraclia riguarda la sottoposizione a misura temporanea per il reato di evasione, commesso nell'aprile 2002.

E', quindi, certo che il ricorrente era stato detenuto in espiazione pena sino all'aprile 2002 e che alla data del 3 aprile 2002 doveva ancora scontare la pena di 5 anni e 25 giorni, come comunicato dal Ministero della giustizia della Repubblica di Moldavia con nota del 12/11/2021 in atti; tuttavia, tale attestazione si riferisce alla originaria condanna alla pena di 10 anni di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Chisinau del 26 novembre 1999, confermata dalla Corte di appello di Chisinau in data 6 aprile 2000, e non alla pena rideterminata nel 2018 dal Tribunale di Orhei, che dovrebbe essere eseguita e che risulta, comunque, inferiore ai 5 anni e 25 giorni indicati quale pena residua in detto documento.

Non sembra, infatti, che il suddetto documento, sebbene rilasciato nel 2021, tenga conto della rideterminazione della pena successivamente disposta (non contiene, infatti, alcun riferimento alla sentenza del Tribunale di Orhei) e della necessità di ricalcolare, per l'effetto, il periodo di pena già scontato; né la Corte di appello, che pur aveva ritenuto di richiedere informazioni integrative sul punto, ha rilevato l'incongruenza e l'insufficienza della certificazione trasmessa, limitandosi a recepire il dato e ad affermare che doveva essere scontata una pena di oltre 5 anni di reclusione alla data del 3 aprile 2002.

Dalla sentenza del Tribunale di Orhei in atti risulta che la pena fu rideterminata- su istanza del difensore del condannato [OSCURATO:PERSONA] con la quale richiedeva l'applicazione retroattiva della legge più favorevole (legge n. 207 del 29/07/2016, che modificava l'art. 126 del codice penale in relazione al valore dei beni rubati, prevedendo la pena massima di 4 anni di reclusione)- in anni 4 di reclusione e complessivamente rideterminata, per il concorso di reati ex art. 84 par.1) CP, in 4 anni 8 mesi e 19 giorni di reclusione.

Risultando, pertanto, che la pena rideterminata dal Tribunale di Orhei si riferisce ad entrambi i reati ed è inferiore al residuo di pena da scontare alla data del 3 aprile 2002, calcolato in relazione alla pena originariamente inflitta al condannato, risulta indispensabile un chiarimento sul punto, chiedendo allo Stato richiedente di accertare compiutamente se la pena rideterminata dal Tribunale di Orhei sia ancora da espiare, tenuto conto del periodo di detenzione già scontato dal condannato in relazione alla pena di 10 anni di reclusione, originariamente inflitta per i due furti commessi nel dicembre 1997.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per colmare la lacuna segnalata.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte di appello di Roma letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione, richiesta dalla Moldavia, del Sirgalijev, destinatario di mandato di arresto internazionale emesso per l'esecuzione della sentenza del 7 febbraio 2018 del Tribunale di Orhei, divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2018, con la quale è stata inflitta all'estradando la pena di 4 anni 8 mesi e 19 giorni di reclusione per reati di furto in abitazione, commessi in Chisinau il 27/12/1997, e per l'esecuzione del provvedimento cautelare, emesso il 7 giugno 2005 dal Tribunale di Taraclia per il reato di evasione, commesso il 9 aprile 2002. Ritenuta completa la documentazione trasmessa a sostegno della domanda di estradizione, la Corte di appello ha ritenuto sussistente il requisito della doppia incriminabilità e accertata la non avvenuta espiazione della pena, risultando dal documento proveniente dal Direttore della Cooperazione internazionale del Ministero della Giustizia della repubblica Moldava in data 12/11/2021 che il periodo di detenzione non espiato, a causa dell'evasione del 9 aprile 2002, è pari ad anni 5 e giorni 25 alla data 3 aprile 2002. Il difensore chiede l'annullamento della sentenza per violazione di legge. Deduce che la Corte di appello ha errato nel ritenere ancora da espiare la pena di 4 anni 8 mesi e 19 giorni di reclusione a fronte della documentazione prodotta, dalla quale risulta che il ricorrente, sotto Valias di [OSCURATO:PERSONA] ha scontato un periodo di detenzione, comprensivo dei benefici penitenziari ottenuti, pari a 4 anni 9 mesi e 10 giorni di reclusione, con pena residua amnistiata con provvedimento del Tribunale di Riscani in data 18 gennaio 2002. Segnala che il ricorrente ha dichiarato di aver espiato ininterrottamente la pena in carcere dal novembre 1997 fino al marzo 2002 in vari istituti penitenziari e che erroneamente la Corte di appello afferma che il mandato di arresto si fonda sulla sentenza del Tribunale di Orhei del 7 febbraio 2018, irrevocabile il 22 febbraio 2018, con la quale è stata inflitta la pena di 4 anni, mesi 8 e 19 giorni di reclusione, mentre, invece, detta sentenza è stata emessa su richiesta del difensore del ricorrente sotto l'alias di [OSCURATO:PERSONA] di ricalcolo della pena in forza della retroattività della legge penale più favorevole, sicché la pena indicata è la risultante dell'applicazione della disciplina più favorevole in luogo della pena originariamente inflitta di 10 anni di reclusione, pena che il ricorrente avrebbe interamente espiato. Evidenzia che l'attestazione rilasciata il 16 agosto 2021 dal Procuratore della Repubblica del distretto di Orhei prova che presso quell'ufficio non risultano procedimenti pendenti a carico del detenuto [OSCURATO:PERSONA] né richieste di documenti per la ricerca internazionale dello stesso. Sottolinea che l'acquisizione dei certificati di detenzione presso i vari istituti indicati dal ricorrente, richiesta più volte dalla difesa e dalla stessa Corte di appello, ma rimasta inevasa, avrebbe consentito di verificare quanto sostenuto in termini di fungibilità della pena effettivamente espiata dall'estradando. La decisione è stata assunta nonostante il mancato pervenimento della documentazione richiesta; conseguentemente la decisione è viziata per violazione del diritto di difesa e per carenza di motivazione in relazione alla omessa integrazione istruttoria richiesta dalla difesa e ritenuta fondata dalla Corte nonché per errata valutazione delle risultanze processuali, dalle quali emerge che il ricorrente ha già espiato la pena per cui si richiede l'estradizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dall'esame degli atti risulta che il ricorrente fu tratto in arresto il 12 maggio 2021 all'esito dei rilievi segnaletici e dattiloscopici svolti dalla polizia giudiziaria, che aveva proceduto al controllo dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], risultato destinatario di segnalazione Interpol inserita il 24 aprile 2019 con l'alias di [OSCURATO:PERSONA], ricercato in campo internazionale per il reato di evasione perché sottrattosi all'esecuzione della pena di 4 anni 8 mesi e 19 giorni di reclusione inflittagli per reati di furto in abitazione commessi il 27 dicembre 1997, pena determinata con sentenza del 7 febbraio 2018 del Tribunale di Orhei, divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2018. Indubbia, pertanto, l'identificazione dell'estradando e non contestata la riferibilità della condanna al ricorrente per i due reati di furto contestati, il tema centrale posto dalla difesa non risulta affrontato e risolto in sentenza con adeguata ed esaustiva motivazione, specie a fronte della carenza documentale riscontrata dalla stessa Corte di appello, che, su sollecitazione difensiva, aveva chiesto l'integrazione per poi, contraddittoriamente, ritenere sufficiente quella già in atti. Va precisato che non è in discussione la prescrizione della pena, alla quale accenna la sentenza nella prima parte della motivazione, bensì l'avvenuta espiazione della pena a seguito di un provvedimento di rideternninazione della pena inflitta per i due furti, originariamente pari a 10 anni, in forza della legge successiva più favorevole e fissata in 4 anni, 8 mesi e 19 giorni di reclusione nella sentenza del Tribunale di Orhei del 7 febbraio 2018, divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2018. Questo è il titolo in base al quale si chiede l'estradizione per eseguire la pena, mentre il mandato di arresto relativo al titolo cautelare disposto nel 2005 dal Tribunale di Taraclia riguarda la sottoposizione a misura temporanea per il reato di evasione, commesso nell'aprile 2002. E', quindi, certo che il ricorrente era stato detenuto in espiazione pena sino all'aprile 2002 e che alla data del 3 aprile 2002 doveva ancora scontare la pena di 5 anni e 25 giorni, come comunicato dal Ministero della giustizia della Repubblica di Moldavia con nota del 12/11/2021 in atti; tuttavia, tale attestazione si riferisce alla originaria condanna alla pena di 10 anni di reclusione, inflitta con sentenza del Tribunale di Chisinau del 26 novembre 1999, confermata dalla Corte di appello di Chisinau in data 6 aprile 2000, e non alla pena rideterminata nel 2018 dal Tribunale di Orhei, che dovrebbe essere eseguita e che risulta, comunque, inferiore ai 5 anni e 25 giorni indicati quale pena residua in detto documento. Non sembra, infatti, che il suddetto documento, sebbene rilasciato nel 2021, tenga conto della rideterminazione della pena successivamente disposta (non contiene, infatti, alcun riferimento alla sentenza del Tribunale di Orhei) e della necessità di ricalcolare, per l'effetto, il periodo di pena già scontato; né la Corte di appello, che pur aveva ritenuto di richiedere informazioni integrative sul punto, ha rilevato l'incongruenza e l'insufficienza della certificazione trasmessa, limitandosi a recepire il dato e ad affermare che doveva essere scontata una pena di oltre 5 anni di reclusione alla data del 3 aprile 2002. Dalla sentenza del Tribunale di Orhei in atti risulta che la pena fu rideterminata- su istanza del difensore del condannato [OSCURATO:PERSONA] con la quale richiedeva l'applicazione retroattiva della legge più favorevole (legge n. 207 del 29/07/2016, che modificava l'art. 126 del codice penale in relazione al valore dei beni rubati, prevedendo la pena massima di 4 anni di reclusione)- in anni 4 di reclusione e complessivamente rideterminata, per il concorso di reati ex art. 84 par.1) CP, in 4 anni 8 mesi e 19 giorni di reclusione. Risultando, pertanto, che la pena rideterminata dal Tribunale di Orhei si riferisce ad entrambi i reati ed è inferiore al residuo di pena da scontare alla data del 3 aprile 2002, calcolato in relazione alla pena originariamente inflitta al condannato, risulta indispensabile un chiarimento sul punto, chiedendo allo Stato richiedente di accertare compiutamente se la pena rideterminata dal Tribunale di Orhei sia ancora da espiare, tenuto conto del periodo di detenzione già scontato dal condannato in relazione alla pena di 10 anni di reclusione, originariamente inflitta per i due furti commessi nel dicembre 1997. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per colmare la lacuna segnalata. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Manda
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