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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37230/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta, indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione dell'errore giudiziario proposta in relazione alla sentenza di revisione pronunciata dalla medesima Corte con sentenza del 10 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2018.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione dell'art. 643 cod. proc. pen. ritenendo insussistente la colpa grave quale unica causa dell'errore giudiziario attribuitagli nell'ordinanza impugnata sulla base di due conversazioni intrattenute dal ricorrente.

Tali due conversazioni captate, si assume, non possono essere utilizzate all'esito del giudizio di revisione in quanto, dopo l'intercettazione del 29 marzo 1996, sono state effettuate tre perquisizioni tutte con esito negativo laddove i giudici di Caltanissetta hanno ritenuto che la condotta dell'istante antecedente all'adozione della misura cautelare fosse stata determinante per integrare la colpa ostativa; i giudici non hanno valorizzato la condotta effettiva e processuale del Cirrotta, antecedente e successiva all'applicazione della misura cautelare, ivi compreso l'interrogatorio di garanzia del 3 luglio 1996, in cui il ricorrente aveva offerto giustificazioni relative al rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e alla sua assenza nel luogo delle captazioni.

I giudici hanno dato valore a circostanze già utilizzate a fondamento del titolo cautelare senza confrontarsi con il giudizio espresso in sede di revisione.

Le due captazioni contestate non possono dare la prova del contributo dell'imputato alla determinazione dell'ordine giudiziario sia perché si tratta di captazioni indeterminate sia perché le condotte successive dell'indagato, considerate irrilevanti, sono state al contrario decisive nella spiegazione dell'origine dei rapporti con gli asseriti sodali e dell'assenza del ricorrente alle conversazioni medesime.

Tali elementi sono stati forniti subito e sono stati valorizzati nella pronuncia di revisione, dimostrando in modo incontrovertibile che la condotta del ricorrente da sola non fosse idonea ad ingenerare l'errore giudiziario.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Si verte, nella specie, in tema di riparazione per errore giudiziario (art.643 cod.proc.pen. e ss.), istituto affine ma non coincidente con quello della riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 cod.proc.pen. e ss.).

I particolare, quanto alla colpa grave, impeditiva del diritto alla riparazione, l'art.314, comma 1, cod.proc.pen., fa riferimento a quella che «abbia dato o concorso a darvi causa ...», mentre l'art. 643, comma 1, fa riferimento alla sola colpa grave che «ha dato causa ... all'errore giudiziario».

4.1. Tale ultimo testo normativo ha significativamente innovato la precedente disciplina dell'istituto, come trasfusa nell'art. 571, comma 1, cod.proc.pen. del 1930, dove, invece, si faceva riferimento alla colpa grave che «ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario».

Appare, perciò, evidente che, mentre per escludere il diritto all'indennizzo di cui al precitato art.314 cod.proc.pen. è sufficiente che la colpa grave abbia solo concorso a dare causa alla instaurazione dello stato detentivo, ad escludere, invece, il diritto alla riparazione per errore giudiziario è necessario che la colpa grave abbia, essa, dato causa all'errore giudiziario, non che abbia semplicemente concorso allo stesso, così più restrittivamente delimitandosi l'ambito di operatività della riparabilità della ingiusta detenzione, rispetto a quella dell'errore giudiziario (Sez. 3, n.48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv.268494; Sez. 4, n.9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803).

4.2. In taluni provvedimenti della Corte di Cassazione si è precisato che la colpa grave è configurabile anche quando l'interessato, nel corso del processo, abbia mantenuto una condotta caratterizzata da incuria o indifferenza per quanto potesse derivare a suo carico sul piano penale, astenendosi dal fornire tempestivamente all'autorità giudiziaria elementi utili, dei quali disponga, per evitare l'errore giudiziario (Sez.3, n.15725 del 12/02/2009, Min.Economia e Finanze, Rv. 243251), anche se, si è precisato, non sono ostativi al riconoscimento del diritto le inefficienze o gli errori della difesa tecnica (Sez.3, n.13739 del 10/03/2011, B., Rv.249903).

Nel giudizio di revisione, in particolare, costituiscono prove nuove rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'istanza tanto le prove sopravvenute alla pronuncia definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa quanto le prove non acquisite nel precedente giudizio, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa acquisizione sia imputabile al comportamento processuale negligente o doloso del condannato (Sez.U, n.624 del 26/09/2001, dep.2002, Pisano, Rv.220443).

5. Nel caso concreto, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato nel 1997, con sentenza di primo grado all'esito di rito abbreviato, alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e lire 400.000 di multa per i reati, in continuazione, di partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di furto, ricettazione, incendio, danneggiamento, detenzione (-- commercio di armi (capo A), detenzione illegale, porto in luogo pubblico e ,1-k cessione a [OSCURATO:PERSONA] di una pistola cal.9 marca Beretta (capo E) e danneggiamento (capo M), nonché alla pena di un anno, mesi dieci di reclusione e lire 14.000.000 di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di diversi quantitativi di marijuana in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo G); era stato, poi, assolto in grado di appello dal reato di danneggiamento (capo M), con riduzione della pena per il reato continuato e conferma della pena per il delitto di cui al capo G. In seguito all'assoluzione dei concorrenti dai delitti di porto abusivo di arma e di associazione a delinquere, la Corte di appello aveva emesso il 10 ottobre 2017 sentenza di revisione della condanna di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui agli artt.416 cod. pen. e 2,4,7 legge n.895/67, riducendo la pena per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.30, riqualificato ai sensi del comma 5, a mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

5.1. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, con specifico riferimento al reato associativo, sulla base del contenuto di due conversazioni intrattenute dal Cirrotta con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], ritenute causa esclusiva tanto dell'applicazione della misura cautelare quanto della condanna.

Del contenuto di tali conversazioni, avvenute il 12 marzo 1996 e il 29 marzo 1996, captate nel corso delle indagini, i giudici della riparazione hanno dato specifico conto alle pagg.4-5, precisando che la pronuncia assolutoria dalla quale ha tratto origine il giudizio di revisione in merito al reato associativo avesse escluso la prova dell'a ffectio societatis ma non i fatti illeciti posti a base della contestazione del delitto associativo.

5.2. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, i giudici della riparazione hanno esaminato anche il contenuto dell'interrogatorio reso dall'imputato il 3 luglio 2006, ritenendolo insufficiente ad escludere la colpa ostativa in quanto limitato a negare di aver partecipato alle due conversazioni.

6. Senza indugiare ulteriormente sull'argomento, quanto premesso è sufficiente per valutare l'inammissibilità del ricorso per avere la Corte di appello correttamente applicato l'art.643 cod. proc. pen., ritenendo che l'errore giudiziario fosse ascrivibile a colpa grave del ricorrente sul rilievo che la sentenza di revisione non avesse escluso la partecipazione dell'imputato alle conversazioni sulle quali si era basata la condanna.

Nel ricorso si lamenta, genericamente, l'omessa valutazione delle ragioni della pronuncia di revisione senza alcuna specifica indicazione dei passaggi dai quali si possa evincere l'esclusione delle condotte integranti la colpa ostativa e, con argomentazione altrettanto generica, la riferibilità della condanna per il delitto associativo ad elementi ulteriori rispetto alla condotta del ricorrente.E' costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimís, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584) che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Caltanissetta, indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di riparazione dell'errore giudiziario proposta in relazione alla sentenza di revisione pronunciata dalla medesima Corte con sentenza del 10 ottobre 2017, divenuta irrevocabile il 19 settembre 2018. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, violazione dell'art. 643 cod. proc. pen. ritenendo insussistente la colpa grave quale unica causa dell'errore giudiziario attribuitagli nell'ordinanza impugnata sulla base di due conversazioni intrattenute dal ricorrente. Tali due conversazioni captate, si assume, non possono essere utilizzate all'esito del giudizio di revisione in quanto, dopo l'intercettazione del 29 marzo 1996, sono state effettuate tre perquisizioni tutte con esito negativo laddove i giudici di Caltanissetta hanno ritenuto che la condotta dell'istante antecedente all'adozione della misura cautelare fosse stata determinante per integrare la colpa ostativa; i giudici non hanno valorizzato la condotta effettiva e processuale del Cirrotta, antecedente e successiva all'applicazione della misura cautelare, ivi compreso l'interrogatorio di garanzia del 3 luglio 1996, in cui il ricorrente aveva offerto giustificazioni relative al rapporto con [OSCURATO:PERSONA] e alla sua assenza nel luogo delle captazioni. I giudici hanno dato valore a circostanze già utilizzate a fondamento del titolo cautelare senza confrontarsi con il giudizio espresso in sede di revisione. Le due captazioni contestate non possono dare la prova del contributo dell'imputato alla determinazione dell'ordine giudiziario sia perché si tratta di captazioni indeterminate sia perché le condotte successive dell'indagato, considerate irrilevanti, sono state al contrario decisive nella spiegazione dell'origine dei rapporti con gli asseriti sodali e dell'assenza del ricorrente alle conversazioni medesime. Tali elementi sono stati forniti subito e sono stati valorizzati nella pronuncia di revisione, dimostrando in modo incontrovertibile che la condotta del ricorrente da sola non fosse idonea ad ingenerare l'errore giudiziario. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Si verte, nella specie, in tema di riparazione per errore giudiziario (art.643 cod.proc.pen. e ss.), istituto affine ma non coincidente con quello della riparazione per ingiusta detenzione (artt. 314 cod.proc.pen. e ss.). I particolare, quanto alla colpa grave, impeditiva del diritto alla riparazione, l'art.314, comma 1, cod.proc.pen., fa riferimento a quella che «abbia dato o concorso a darvi causa ...», mentre l'art. 643, comma 1, fa riferimento alla sola colpa grave che «ha dato causa ... all'errore giudiziario». 4.1. Tale ultimo testo normativo ha significativamente innovato la precedente disciplina dell'istituto, come trasfusa nell'art. 571, comma 1, cod.proc.pen. del 1930, dove, invece, si faceva riferimento alla colpa grave che «ha dato o concorso a dare causa all'errore giudiziario». Appare, perciò, evidente che, mentre per escludere il diritto all'indennizzo di cui al precitato art.314 cod.proc.pen. è sufficiente che la colpa grave abbia solo concorso a dare causa alla instaurazione dello stato detentivo, ad escludere, invece, il diritto alla riparazione per errore giudiziario è necessario che la colpa grave abbia, essa, dato causa all'errore giudiziario, non che abbia semplicemente concorso allo stesso, così più restrittivamente delimitandosi l'ambito di operatività della riparabilità della ingiusta detenzione, rispetto a quella dell'errore giudiziario (Sez. 3, n.48321 del 17/05/2016, Attaguile, Rv.268494; Sez. 4, n.9213 del 04/02/2010, Giuliana, Rv. 246803). 4.2. In taluni provvedimenti della Corte di Cassazione si è precisato che la colpa grave è configurabile anche quando l'interessato, nel corso del processo, abbia mantenuto una condotta caratterizzata da incuria o indifferenza per quanto potesse derivare a suo carico sul piano penale, astenendosi dal fornire tempestivamente all'autorità giudiziaria elementi utili, dei quali disponga, per evitare l'errore giudiziario (Sez.3, n.15725 del 12/02/2009, Min.Economia e Finanze, Rv. 243251), anche se, si è precisato, non sono ostativi al riconoscimento del diritto le inefficienze o gli errori della difesa tecnica (Sez.3, n.13739 del 10/03/2011, B., Rv.249903). Nel giudizio di revisione, in particolare, costituiscono prove nuove rilevanti ai fini dell'ammissibilità dell'istanza tanto le prove sopravvenute alla pronuncia definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa quanto le prove non acquisite nel precedente giudizio, indipendentemente dalla circostanza che l'omessa acquisizione sia imputabile al comportamento processuale negligente o doloso del condannato (Sez.U, n.624 del 26/09/2001, dep.2002, Pisano, Rv.220443). 5. Nel caso concreto, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato nel 1997, con sentenza di primo grado all'esito di rito abbreviato, alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e lire 400.000 di multa per i reati, in continuazione, di partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di più delitti di furto, ricettazione, incendio, danneggiamento, detenzione (-- commercio di armi (capo A), detenzione illegale, porto in luogo pubblico e ,1-k cessione a [OSCURATO:PERSONA] di una pistola cal.9 marca Beretta (capo E) e danneggiamento (capo M), nonché alla pena di un anno, mesi dieci di reclusione e lire 14.000.000 di multa per il reato di detenzione a fini di spaccio di diversi quantitativi di marijuana in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo G); era stato, poi, assolto in grado di appello dal reato di danneggiamento (capo M), con riduzione della pena per il reato continuato e conferma della pena per il delitto di cui al capo G. In seguito all'assoluzione dei concorrenti dai delitti di porto abusivo di arma e di associazione a delinquere, la Corte di appello aveva emesso il 10 ottobre 2017 sentenza di revisione della condanna di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai reati di cui agli artt.416 cod. pen. e 2,4,7 legge n.895/67, riducendo la pena per il reato di cui all'art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.30, riqualificato ai sensi del comma 5, a mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. 5.1. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione, con specifico riferimento al reato associativo, sulla base del contenuto di due conversazioni intrattenute dal Cirrotta con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], ritenute causa esclusiva tanto dell'applicazione della misura cautelare quanto della condanna. Del contenuto di tali conversazioni, avvenute il 12 marzo 1996 e il 29 marzo 1996, captate nel corso delle indagini, i giudici della riparazione hanno dato specifico conto alle pagg.4-5, precisando che la pronuncia assolutoria dalla quale ha tratto origine il giudizio di revisione in merito al reato associativo avesse escluso la prova dell'a ffectio societatis ma non i fatti illeciti posti a base della contestazione del delitto associativo. 5.2. Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, i giudici della riparazione hanno esaminato anche il contenuto dell'interrogatorio reso dall'imputato il 3 luglio 2006, ritenendolo insufficiente ad escludere la colpa ostativa in quanto limitato a negare di aver partecipato alle due conversazioni. 6. Senza indugiare ulteriormente sull'argomento, quanto premesso è sufficiente per valutare l'inammissibilità del ricorso per avere la Corte di appello correttamente applicato l'art.643 cod. proc. pen., ritenendo che l'errore giudiziario fosse ascrivibile a colpa grave del ricorrente sul rilievo che la sentenza di revisione non avesse escluso la partecipazione dell'imputato alle conversazioni sulle quali si era basata la condanna. Nel ricorso si lamenta, genericamente, l'omessa valutazione delle ragioni della pronuncia di revisione senza alcuna specifica indicazione dei passaggi dai quali si possa evincere l'esclusione delle condotte integranti la colpa ostativa e, con argomentazione altrettanto generica, la riferibilità della condanna per il delitto associativo ad elementi ulteriori rispetto alla condotta del ricorrente.E' costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimís, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584) che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si confronta solo apparentemente con la motivazione del provvedimento impugnato, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (Sez. 4, n. 22810 del 13/04/2018, Rv. 272994 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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