CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 14938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse da [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a basedel giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazionedella sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla basedella censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievimossi ed esercitare il proprio sindacato;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]