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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 36350/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10399/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREn.8201/2020 depositata i l 31/03/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:SOCIETA] è una società di Caserta che ha ricevuto una cartella esattoriale notificata dal concessionario della riscossione per conto del Comune di Caserta: cartella che aveva ad oggetto il pagamento di una TARSI. 2.-[OSCURATO:PERSONA] srl ha sospettato che la relazione di notifica, in cui si dava atto della consegna al rappresentante legale della società, era falsa, ed ha pertanto propostoquerela di falso di quell’atto, citando la [OSCURATO:SOCIETA], ossia la società di riscossione, che materialmente aveva provveduto alla notifica, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Quest’utlimo, d’ufficio, ha sollevato la questione di competenza inderogabile per territorio, ha invitato le parti a concludere ed ha alla fine deciso per la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Roma. 4.-Avverso tale decisione propone regolamento di competenza la [OSCURATO:SOCIETA], con un motivo.

Non si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento.

Considerato che 5.- La decisione impugnata ha osservato che, per la querela di falso, si osservano le regole sulla competenza previste dagli articoli 17 e ss. del codice di proceduracivile, le quali, quanto alle persone giuridiche, all’articolo 19 c.p.c., prevedono che la causa vada fatta nel luogo in cui la persona giuridica convenuta ha la sua sede principale, oppure anche nel luogo in cui ha una sede secondaria, quale sede effettiva: qualora questa diverga da quella, l’articolo 46 c.p.c. consente di scegliere quest’ultima.

Osserva tuttavia il Tribunale che la parte attrice non ha dimostrato che la [OSCURATO:SOCIETA] ha una sede effettiva in Caserta, avendo solo prodotto documentazione che attesta l’esistenza in tale città di una sede amministrativa: a pagina 3 dell’ordinanza infatti il Tribunale rileva come la sede di Caserta, dalla stessa visura camerale, risulta essere una sede amministrativa, non una sede effettiva utile ai sensi dell’articolo 46 citato.

Il motivo di ricorso, che denuncia violazione degli articoli 19 e 46 c.p.c., nonché 2193 c.c., mira a contestare questo assunto: la ricorrente infatti allega di aver depositato le visure camerali, ed inoltre l’estratto del registro delle imprese, da cui risulta in Caserta una “sede amministrativa”, oltre alla esistenza proprio in Caserta di un rappresentante legale.

La ricorrente sostiene che per sede amministrativa deve intendersi una sede effettiva, la quale rileva, proprio secondo quanto assunto dallo stesso Tribunale, come sede rilevante ai fini della individuazione della competenza per territorio.

Il motivo è fondato.

Infatti, è principio di diritto che “con riferimento alle persone giuridiche, l'espressione "sede amministrativa" risultante dal registro delle imprese è idonea ad esprimere sinteticamente il concetto di sede effettiva, che si identifica con il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente e nel quale, dunque hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti” (Cass.6559/ 2014; Cass. 7037/ 2004).

Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tale principio.

La ricorrente, come dimostrato da quanto allegato al ricorso, o meglio quanto nel ricorso riportato, aveva depositato agli atti la prova che in Caserta vi era sede amministrativa; lo stesso Tribunale ne ha dato atto: solo che non ha ritenuto la sede amministrativa come una sede effettiva, idonea a radicare la competenza per territorio.

Questa ratio decidendi contrasta con il principio di diritto sopra riportato, per cui il ricorso va accolto.

Va disposta la compensazione delle spese trattandosi di incompetenza rilevata d’ufficio e non avendo opposto resistenza la controparte nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di San

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10399/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] VETEREn.8201/2020 depositata i l 31/03/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:SOCIETA] è una società di Caserta che ha ricevuto una cartella esattoriale notificata dal concessionario della riscossione per conto del Comune di Caserta: cartella che aveva ad oggetto il pagamento di una TARSI. 2.-[OSCURATO:PERSONA] srl ha sospettato che la relazione di notifica, in cui si dava atto della consegna al rappresentante legale della società, era falsa, ed ha pertanto propostoquerela di falso di quell’atto, citando la [OSCURATO:SOCIETA], ossia la società di riscossione, che materialmente aveva provveduto alla notifica, davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Quest’utlimo, d’ufficio, ha sollevato la questione di competenza inderogabile per territorio, ha invitato le parti a concludere ed ha alla fine deciso per la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Roma. 4.-Avverso tale decisione propone regolamento di competenza la [OSCURATO:SOCIETA], con un motivo. Non si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento. Considerato che 5.- La decisione impugnata ha osservato che, per la querela di falso, si osservano le regole sulla competenza previste dagli articoli 17 e ss. del codice di proceduracivile, le quali, quanto alle persone giuridiche, all’articolo 19 c.p.c., prevedono che la causa vada fatta nel luogo in cui la persona giuridica convenuta ha la sua sede principale, oppure anche nel luogo in cui ha una sede secondaria, quale sede effettiva: qualora questa diverga da quella, l’articolo 46 c.p.c. consente di scegliere quest’ultima. Osserva tuttavia il Tribunale che la parte attrice non ha dimostrato che la [OSCURATO:SOCIETA] ha una sede effettiva in Caserta, avendo solo prodotto documentazione che attesta l’esistenza in tale città di una sede amministrativa: a pagina 3 dell’ordinanza infatti il Tribunale rileva come la sede di Caserta, dalla stessa visura camerale, risulta essere una sede amministrativa, non una sede effettiva utile ai sensi dell’articolo 46 citato. Il motivo di ricorso, che denuncia violazione degli articoli 19 e 46 c.p.c., nonché 2193 c.c., mira a contestare questo assunto: la ricorrente infatti allega di aver depositato le visure camerali, ed inoltre l’estratto del registro delle imprese, da cui risulta in Caserta una “sede amministrativa”, oltre alla esistenza proprio in Caserta di un rappresentante legale. La ricorrente sostiene che per sede amministrativa deve intendersi una sede effettiva, la quale rileva, proprio secondo quanto assunto dallo stesso Tribunale, come sede rilevante ai fini della individuazione della competenza per territorio. Il motivo è fondato. Infatti, è principio di diritto che “con riferimento alle persone giuridiche, l'espressione "sede amministrativa" risultante dal registro delle imprese è idonea ad esprimere sinteticamente il concetto di sede effettiva, che si identifica con il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell'attività dell'ente e nel quale, dunque hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti” (Cass.6559/ 2014; Cass. 7037/ 2004). Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tale principio. La ricorrente, come dimostrato da quanto allegato al ricorso, o meglio quanto nel ricorso riportato, aveva depositato agli atti la prova che in Caserta vi era sede amministrativa; lo stesso Tribunale ne ha dato atto: solo che non ha ritenuto la sede amministrativa come una sede effettiva, idonea a radicare la competenza per territorio. Questa ratio decidendi contrasta con il principio di diritto sopra riportato, per cui il ricorso va accolto. Va disposta la compensazione delle spese trattandosi di incompetenza rilevata d’ufficio e non avendo opposto resistenza la controparte nel presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di San
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