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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47025/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mc) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, anche con memoria, l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona concedeva a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione, per il resto confermando la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Macerata, con pronuncia del 25/5/2020, con riguardo alla violazione dell'art. 167, d.

Igs. 30 giugno 2003, n. 196.

2. Propone ricorso per cassazione la Pelosi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione; violazione di legge.

La Corte di appello avrebbe confermato la condanna con argomento viziato e carente, valorizzando elementi privi di rilievo decisivo e confutando immotivatamente la tesi secondo cui autore del reato sarebbe stato, in realtà, un soggetto ignoto.

Ancora, la tesi secondo cui il reato sarebbe stato di certo commesso da una persona vicina ai suoceri della ricorrente potrebbe esser condivisa, ma ciò non equivarrebbe a riferire solo a quest'ultima la responsabilità penale, in presenza di una pluralità di persone certamente ancor più vicine alla coppia.

La motivazione, poi, sarebbe viziata anche laddove contesta alla ricorrente di non aver contribuito ad offrire una versione dei fatti alternativa: premesso che già solo ipotizzare, in modo plausibile, che ve ne potrebbe essere una avrebbe imposto l'assoluzione dell'imputata, si evidenzia che la Pelosi non avrebbe avuto conoscenza del processo di primo grado (per sua colpa), e dunque non avrebbe potuto chiedere di essere sottoposta ad esame; - erronea applicazione dell'art. 167, d.

Igs. n. 196 del 2003, manifesta illogicità della motivazione.

I gravi disagi patiti dalla parte civile Santinelli, in sé innegabili, sarebbero addebitabili soltanto al gestore Telecom, che, non attivando i dovuti controlli (né, peraltro, chiedendo un documento di identità all'atto di sottoscrizione del contratto), non avrebbe avuto alcun titolo per importunare il Santinelli stesso, avendo il dovere, piuttosto, di verificarne la reale posizione prima di azionare ogni iniziativa contro di lui.

I "fastidi" sofferti dalla parte civile, dunque, dipenderebbero esclusivamente dalla "scorrettezza" del gestore, che avrebbe così interrotto ogni nesso causale tra la sostituzione di persona e i disagi patiti. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta fondato.

4. I Giudici di merito hanno affermato la responsabilità della Pelosi in ragione di elementi indiziari insufficienti, tali da non consentire un giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio.

5. In particolare, l'imputata è stata ritenuta colpevole solo perché l'utenza fissa intestata ai suoceri era stata attivata fornendo, per un verso, il nominativo della parte civile [OSCURATO:PERSONA], e, per altro verso, il numero di telefono e di ernail della stessa Pelosi.

Ebbene, questi due elementi, per quanto apparentemente indiziari, risultano però insufficienti a fondare - da soli - un giudizio di responsabilità penale, specie considerando che gli stessi dati (che l'imputata avrebbe peraltro fornito con non consueta leggerezza, commettendo un reato) potrebbero essere stati in possesso anche di altri soggetti, vistane la frequente circolazione.

A ciò si aggiunga, poi, che la Corte di appello non ha rinnovato l'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., come richiesto dalla difesa, sottolineando che l'utenza in questione era stata attivata non con un contratto cartaceo (che, dunque, avrebbe consentito di riscontrare - e di verificare - una sottoscrizione), ma per via telefonica, senza che, pertanto, fosse stato prodotto o esibito alcun documento di identità; così introducendo, peraltro, un ulteriore argomento di dubbio, u-a-• 4- ov-i-Lt-3-"rD APJ2k: 6.? 4,4,2„.4.10

6. La motivazione a fondamento della condanna, dunque, risulta insufficiente, perché non individua elementi di prova, né indizi dotati di gravità, precisione e concordanza per fondare il giudizio di colpevolezza.

7. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso in Roma, il 26 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Mc) l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore della parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, anche con memoria, l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona concedeva a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione, per il resto confermando la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione inflitta dal Tribunale di Macerata, con pronuncia del 25/5/2020, con riguardo alla violazione dell'art. 167, d. Igs. 30 giugno 2003, n. 196. 2. Propone ricorso per cassazione la Pelosi, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - illogicità, mancanza e contraddittorietà della motivazione; violazione di legge. La Corte di appello avrebbe confermato la condanna con argomento viziato e carente, valorizzando elementi privi di rilievo decisivo e confutando immotivatamente la tesi secondo cui autore del reato sarebbe stato, in realtà, un soggetto ignoto. Ancora, la tesi secondo cui il reato sarebbe stato di certo commesso da una persona vicina ai suoceri della ricorrente potrebbe esser condivisa, ma ciò non equivarrebbe a riferire solo a quest'ultima la responsabilità penale, in presenza di una pluralità di persone certamente ancor più vicine alla coppia. La motivazione, poi, sarebbe viziata anche laddove contesta alla ricorrente di non aver contribuito ad offrire una versione dei fatti alternativa: premesso che già solo ipotizzare, in modo plausibile, che ve ne potrebbe essere una avrebbe imposto l'assoluzione dell'imputata, si evidenzia che la Pelosi non avrebbe avuto conoscenza del processo di primo grado (per sua colpa), e dunque non avrebbe potuto chiedere di essere sottoposta ad esame; - erronea applicazione dell'art. 167, d. Igs. n. 196 del 2003, manifesta illogicità della motivazione. I gravi disagi patiti dalla parte civile Santinelli, in sé innegabili, sarebbero addebitabili soltanto al gestore Telecom, che, non attivando i dovuti controlli (né, peraltro, chiedendo un documento di identità all'atto di sottoscrizione del contratto), non avrebbe avuto alcun titolo per importunare il Santinelli stesso, avendo il dovere, piuttosto, di verificarne la reale posizione prima di azionare ogni iniziativa contro di lui. I "fastidi" sofferti dalla parte civile, dunque, dipenderebbero esclusivamente dalla "scorrettezza" del gestore, che avrebbe così interrotto ogni nesso causale tra la sostituzione di persona e i disagi patiti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato. 4. I Giudici di merito hanno affermato la responsabilità della Pelosi in ragione di elementi indiziari insufficienti, tali da non consentire un giudizio al di là di ogni ragionevole dubbio. 5. In particolare, l'imputata è stata ritenuta colpevole solo perché l'utenza fissa intestata ai suoceri era stata attivata fornendo, per un verso, il nominativo della parte civile [OSCURATO:PERSONA], e, per altro verso, il numero di telefono e di ernail della stessa Pelosi. Ebbene, questi due elementi, per quanto apparentemente indiziari, risultano però insufficienti a fondare - da soli - un giudizio di responsabilità penale, specie considerando che gli stessi dati (che l'imputata avrebbe peraltro fornito con non consueta leggerezza, commettendo un reato) potrebbero essere stati in possesso anche di altri soggetti, vistane la frequente circolazione. A ciò si aggiunga, poi, che la Corte di appello non ha rinnovato l'istruttoria ex art. 603 cod. proc. pen., come richiesto dalla difesa, sottolineando che l'utenza in questione era stata attivata non con un contratto cartaceo (che, dunque, avrebbe consentito di riscontrare - e di verificare - una sottoscrizione), ma per via telefonica, senza che, pertanto, fosse stato prodotto o esibito alcun documento di identità; così introducendo, peraltro, un ulteriore argomento di dubbio, u-a-• 4- ov-i-Lt-3-"rD APJ2k: 6.? 4,4,2„.4.10 6. La motivazione a fondamento della condanna, dunque, risulta insufficiente, perché non individua elementi di prova, né indizi dotati di gravità, precisione e concordanza per fondare il giudizio di colpevolezza. 7. La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 26 set
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