CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2024
Cassazione n. 32301/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Trieste che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per aver concesso la sospensione condizionale della pena, ha confermato l'affermazione di responsabilità dell'imputata per i reati ascritti (commessi in Trieste, il 06/09/2015). In data 03/06/2024, sono pervenute conclusioni e nota spese della parte civile, Agenzia regionale per il diritto allo studio. Ritenuto che i motivi sollevati (estinzione del reato per intervenuta prescrizione; violazione degli artt. 110, 624 e 625, n. 7, cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; violazione dell'art. 625, n. 7, cod. pen.) non sono consentiti in sede di legittimità, perché manifestamente infondati e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 6 e 7 sent. impugnata), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così