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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2025

Cassazione n. 13583/2026

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mento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Arshad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mubashar [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crotonevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

L’ordinanza impugnata è stata emessa il 13 ottobre 2025 dal Tribunale diCrotone, che non ha convalidato l'arresto, per il reato di rissa aggravata, di AlZubaidi [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],operato dagli agenti della Polizia di Stato il 12 ottobre 2025, all'interno del Centrodi accoglienza per immigrati di Isola di [OSCURATO:PERSONA].

Con la medesima ordinanza,il Tribunale ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale,avanzata dalla Procura di Crotone contestualmente alla richiesta di convalidadell'arresto e alla presentazione degli arrestati per il giudizio direttissimo, e harestituito gli atti al pubblico ministero, senza procedere al giudizio.2.

Avverso l’ordinanza, ricorre il Procuratore della Repubblica di Crotone.2.1.

Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 558 cod. proc. pen.Il ricorrente sostiene che l’ordinanza con la quale il Tribunale ha restituito gliRappresenta che il Tribunale, dopo avere negato la convalida dell’arresto, hadisposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, senza previamenteverificare se vi fosse il consenso delle parti a procedere comunque nelle forme delgiudizio direttissimo.

Così operando, avrebbe fatto erronea applicazione dell’art.558, comma 5, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, in caso di mancata convalidadell’arresto, il giudice deve procedere al giudizio direttissimo, qualora l’arrestato eil pubblico ministero vi consentano.

L’omessa verifica del consenso delle partiavrebbe determinato un’indebita regressione del procedimento, che integrerebbeun vizio di abnormità.2.2.

Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen.Rappresenta che il Tribunale non ha convalidato l’arresto, ritenendo che nonsussistesse il requisito della quasi flagranza del reato.

Nella specie, gli arrestatierano stati tratti in arresto dalla polizia giudiziaria, subito dopo aver ricevuto unasegnalazione telefonica del personale infermieristico del Centro di accoglienza, cheriferiva di tre soggetti che presentavano lesioni conseguenti a un’aggressione.

Aseguito della telefonata, gli agenti si erano recati sul posto e avevano rinvenutodue soggetti in infermeria, mentre un terzo era stato trasportato in ospedale.Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che il presupposto della quasi flagranza delreato di rissa aggravata non potesse fondarsi sulla mera constatazione delle lesioniriportate dagli indagati, qualificandole come dato neutro e privo di valenzaindividualizzante.

Ha, poi, ritenuto scarsamente rilevanti le dichiarazioni rese dalpersonale infermieristico e inutilizzabili, in sede di convalida di arresto, ledichiarazioni rese dagli arrestati alla polizia giudiziaria, senza la presenza deldifensore e delle garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen.Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale, sostenendoche essa si porrebbe in contrasto con la nozione di quasi flagranza, la quale nonrichiede la diretta percezione del fatto da parte della polizia giudiziaria, nél’immediata sorpresa dell’autore nell’atto di commettere il reato, essendo invecesufficiente che l’indiziato venga colto con cose o tracce dalle quali appaia, conelevata probabilità, che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.2.3.

Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza deigravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.

La valutazione, invero, sifonderebbe sull’errata affermazione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni resedagli arrestati alla polizia giudiziaria.

In ogni caso, il Tribunale avrebbe omesso divalorizzare una pluralità di elementi oggettivi, quali le evidenti lesioni accertate, ilrinvenimento degli indagati presso l’infermeria nell’immediatezza dei fatti e lasegnalazione del personale sanitario circa un’aggressione appena consumata.Apparente sarebbe la motivazione in ordine mancanza delle esigenzecautelari, essendo stata ancorata unicamente all’incensuratezza e alla contenutalesività delle condotte.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.4.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha presentato unamemoria, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso contro l’ordinanza di non convalida dell’arresto e di restituzionedegli atti al pubblico ministero deve essere rigettato, mentre l'impugnazioneavverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misuracautelare deve essere qualificato come appello ex art. 310 cod. proc. pen., conconseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro.1.1.

Il primo motivo è inammissibile.Secondo il ricorrente, sarebbe abnorme l’ordinanza con la quale il Tribunaleha restituito gli atti al pubblico ministero, senza previamente verificare l'eventualeconsenso delle parti a procedere al giudizio.In assenza di una definizione normativa, i caratteri della abnormità si trovanodelineati in plurime decisioni della Corte di cassazione e possono essere sintetizzaticome segue sulla scorta dell'ultima decisione delle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 10869del 12/12/2024, D.L., Rv. 287607).L'abnormità è "strutturale" quando il provvedimento del giudice costituiscaespressione di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunqueadottato in una situazione di "carenza di potere in astratto"; ovvero quando essosia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al difuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quelloprevisto dalla legge e, dunque, in una situazione di "carenza di potere in concreto".L'abnormità, invece, è "funzionale" quando il giudice abbia esercitato unpotere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti unastasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che siverifica non quando il provvedimento abbia comportato solo un regresso delprocedimento a un grado o a una fase precedente (regresso che comporterebbe,di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressaprevisione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensìunicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di unn. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213; Sez.

U, n. 37502 del 28/04/2022,Scarlini, Rv. 283552; Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez.U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).Ebbene, nel caso di specie, è evidente come non ci si trovi di fronte ad alcunadelle cause di abnormità elaborate dalla giurisprudenza di legittimità.Sotto il profilo strutturale, deve essere escluso che il provvedimentocontestato costituisca espressione di un potere non attribuito dall'ordinamentoprocessuale o manifestazione di un potere esercitato al di fuori dei casi consentiti,convalida, è espressamente prevista dall’art. 558, comma 5, cod. proc. pen.,lamentandosi, infatti, il ricorrente della sola mancata verifica dell'eventualeconsenso delle parti a procedere al giudizio direttissimo.Quanto al profilo funzionale, basti osservare che l’ordinanza contestata noncomporta alcuna stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo.

Nérileva, ai fini dell’abnormità, la dedotta regressione del procedimento, atteso cheil pubblico ministero può tranquillamente proseguire le indagini e anche esercitarel’azione penale, senza incorrere nel compimento di alcun atto nullo.1.2.

Il secondo motivo è infondato.Le motivazioni del provvedimento di non convalida dell’arresto, invero, sibasano non su un’errata nozione della quasi flagranza, come sostenuto dalricorrente, ma su una differente valutazione degli elementi posti dalla pubblicaaccusa a base della ricostruzione dei fatti.Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che le ferite riportate non abbiano «carattereindividualizzante, ossia non identifichino di per sé l'autore (attivo) del reato dirissa», e che la ricostruzione dell'intera vicenda derivi unicamente dalledichiarazioni rese dagli arrestati, che, tuttavia, non sono utilizzabili, in quanto resesu sollecitazione della polizia giudiziaria.

Il giudicante ha spiegato le ragioni per lequali non riteneva sussistente una libera scelta degli indagati di riferire i fatti: agliarrestati risultavano essere state rivolte direttamente le domande (come riferitodall’ispettore Costa) e le stesse erano risultate veicolate mediante utilizzo delsoftware “[OSCURATO:PERSONA]”, posto che i tre feriti né parlavano né comprendevanol’italiano.

Circostanza quest’ultima che, da un lato, confermava la scarsaspontaneità delle dichiarazioni rese e, dall’altro, faceva sorgere il dubbio sull’esattacomprensione di quanto riferito dagli arrestati.Il Tribunale, poi, ha ritenuto scarsamente rilevanti le dichiarazioni rese dalpersonale infermieristico, che si era limitato a riferire che i tre soggetti riportavanodelle ferite a seguito di aggressione, senza però fornire alcuna indicazione specificacirca il momento di consumazione e la dinamica del fatto.Va, peraltro, rilevato che il Tribunale, in ogni caso, ha rilevato che «trattasi diarresto facoltativo e che lo stesso non era stato correttamente esercitato», attesoche – in considerazione dello stato di incensuratezza degli arrestati, dell'assenzadi carichi pendenti e della natura lieve delle lesioni riportate – non poteva ritenersiconfigurata quella gravità del fatto o quella pericolosità dei soggetti richiestadall’art. 381 cod. proc. pen.Il secondo motivo di ricorso, dunque, si presenta anche generico, perché nonsi confronta con queste ultime argomentazioni, che, di per sé, avrebberogiustificato la non convalida dell’arresto.1.3.

Il terzo motivo non è scrutinabile da questa Corte.Invero, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ilpubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazioneavverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o che dispongono unamisura limitativa della libertà personale meno afflittiva rispetto a quellaoriginariamente richiesta, con la conseguenza che l'impugnazione proposta deveessere convertita in appello ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6229del 06/10/2015, Rv. 266049; Sez. 3, n. 20790 del 06/03/2014, Rv. 259180; Sez.3, n. 39630 del 27/09/2007, Rv. 237934).Occorre, dunque, qualificare come appello ex art. 310 cod. proc. pen.l'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Crotone avversol'ordinanza di rigetto di applicazione di misura cautelare.2.

Il ricorso contro l’ordinanza di non convalida dell’arresto e di restituzionedegli atti al pubblico ministero, pertanto, deve essere rigettato, mentrel'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazionedella misura cautelare personale deve essere qualificato come appello ex art. 310cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro,per l’ulteriore corso.

P.Q.MRigetta il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza di non convalidadell’arresto e di restituzione degli atti al pubblico ministero.

Qualificatal'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazionedella misura cautelare personale come appello ex art. 310 cod. proc. pen., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro, per l’ulteriore corso.Così deciso, il 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Arshad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Mubashar [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Crotonevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. L’ordinanza impugnata è stata emessa il 13 ottobre 2025 dal Tribunale diCrotone, che non ha convalidato l'arresto, per il reato di rissa aggravata, di AlZubaidi [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],operato dagli agenti della Polizia di Stato il 12 ottobre 2025, all'interno del Centrodi accoglienza per immigrati di Isola di [OSCURATO:PERSONA]. Con la medesima ordinanza,il Tribunale ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare personale,avanzata dalla Procura di Crotone contestualmente alla richiesta di convalidadell'arresto e alla presentazione degli arrestati per il giudizio direttissimo, e harestituito gli atti al pubblico ministero, senza procedere al giudizio.2. Avverso l’ordinanza, ricorre il Procuratore della Repubblica di Crotone.2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione all’art. 558 cod. proc. pen.Il ricorrente sostiene che l’ordinanza con la quale il Tribunale ha restituito gliRappresenta che il Tribunale, dopo avere negato la convalida dell’arresto, hadisposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, senza previamenteverificare se vi fosse il consenso delle parti a procedere comunque nelle forme delgiudizio direttissimo. Così operando, avrebbe fatto erronea applicazione dell’art.558, comma 5, cod. proc. pen., il quale stabilisce che, in caso di mancata convalidadell’arresto, il giudice deve procedere al giudizio direttissimo, qualora l’arrestato eil pubblico ministero vi consentano. L’omessa verifica del consenso delle partiavrebbe determinato un’indebita regressione del procedimento, che integrerebbeun vizio di abnormità.2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 381 e 382 cod. proc. pen.Rappresenta che il Tribunale non ha convalidato l’arresto, ritenendo che nonsussistesse il requisito della quasi flagranza del reato. Nella specie, gli arrestatierano stati tratti in arresto dalla polizia giudiziaria, subito dopo aver ricevuto unasegnalazione telefonica del personale infermieristico del Centro di accoglienza, cheriferiva di tre soggetti che presentavano lesioni conseguenti a un’aggressione. Aseguito della telefonata, gli agenti si erano recati sul posto e avevano rinvenutodue soggetti in infermeria, mentre un terzo era stato trasportato in ospedale.Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che il presupposto della quasi flagranza delreato di rissa aggravata non potesse fondarsi sulla mera constatazione delle lesioniriportate dagli indagati, qualificandole come dato neutro e privo di valenzaindividualizzante. Ha, poi, ritenuto scarsamente rilevanti le dichiarazioni rese dalpersonale infermieristico e inutilizzabili, in sede di convalida di arresto, ledichiarazioni rese dagli arrestati alla polizia giudiziaria, senza la presenza deldifensore e delle garanzie di cui all'art. 64 cod. proc. pen.Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale, sostenendoche essa si porrebbe in contrasto con la nozione di quasi flagranza, la quale nonrichiede la diretta percezione del fatto da parte della polizia giudiziaria, nél’immediata sorpresa dell’autore nell’atto di commettere il reato, essendo invecesufficiente che l’indiziato venga colto con cose o tracce dalle quali appaia, conelevata probabilità, che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della leggepenale, in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen.Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente escluso la sussistenza deigravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. La valutazione, invero, sifonderebbe sull’errata affermazione dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni resedagli arrestati alla polizia giudiziaria. In ogni caso, il Tribunale avrebbe omesso divalorizzare una pluralità di elementi oggettivi, quali le evidenti lesioni accertate, ilrinvenimento degli indagati presso l’infermeria nell’immediatezza dei fatti e lasegnalazione del personale sanitario circa un’aggressione appena consumata.Apparente sarebbe la motivazione in ordine mancanza delle esigenzecautelari, essendo stata ancorata unicamente all’incensuratezza e alla contenutalesività delle condotte.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto didichiarare inammissibile il ricorso.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha presentato unamemoria, con la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile o di rigettare ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso contro l’ordinanza di non convalida dell’arresto e di restituzionedegli atti al pubblico ministero deve essere rigettato, mentre l'impugnazioneavverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione della misuracautelare deve essere qualificato come appello ex art. 310 cod. proc. pen., conconseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro.1.1. Il primo motivo è inammissibile.Secondo il ricorrente, sarebbe abnorme l’ordinanza con la quale il Tribunaleha restituito gli atti al pubblico ministero, senza previamente verificare l'eventualeconsenso delle parti a procedere al giudizio.In assenza di una definizione normativa, i caratteri della abnormità si trovanodelineati in plurime decisioni della Corte di cassazione e possono essere sintetizzaticome segue sulla scorta dell'ultima decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 10869del 12/12/2024, D.L., Rv. 287607).L'abnormità è "strutturale" quando il provvedimento del giudice costituiscaespressione di un potere non attribuito dall'ordinamento processuale, dunqueadottato in una situazione di "carenza di potere in astratto"; ovvero quando essosia manifestazione di un potere riconosciuto dall'ordinamento, ma esercitato al difuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quelloprevisto dalla legge e, dunque, in una situazione di "carenza di potere in concreto".L'abnormità, invece, è "funzionale" quando il giudice abbia esercitato unpotere riconosciutogli dall'ordinamento, ma il provvedimento emesso comporti unastasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo: fattispecie che siverifica non quando il provvedimento abbia comportato solo un regresso delprocedimento a un grado o a una fase precedente (regresso che comporterebbe,di regola, la mera illegittimità del provvedimento, e, in assenza di espressaprevisione legislativa, la non ricorribilità della relativa decisione), bensìunicamente quando esso imporrebbe al pubblico ministero il compimento di unn. 42603 del 13/07/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285213; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022,Scarlini, Rv. 283552; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715; Sez.U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).Ebbene, nel caso di specie, è evidente come non ci si trovi di fronte ad alcunadelle cause di abnormità elaborate dalla giurisprudenza di legittimità.Sotto il profilo strutturale, deve essere escluso che il provvedimentocontestato costituisca espressione di un potere non attribuito dall'ordinamentoprocessuale o manifestazione di un potere esercitato al di fuori dei casi consentiti,convalida, è espressamente prevista dall’art. 558, comma 5, cod. proc. pen.,lamentandosi, infatti, il ricorrente della sola mancata verifica dell'eventualeconsenso delle parti a procedere al giudizio direttissimo.Quanto al profilo funzionale, basti osservare che l’ordinanza contestata noncomporta alcuna stasi del procedimento ovvero un'impossibilità di proseguirlo. Nérileva, ai fini dell’abnormità, la dedotta regressione del procedimento, atteso cheil pubblico ministero può tranquillamente proseguire le indagini e anche esercitarel’azione penale, senza incorrere nel compimento di alcun atto nullo.1.2. Il secondo motivo è infondato.Le motivazioni del provvedimento di non convalida dell’arresto, invero, sibasano non su un’errata nozione della quasi flagranza, come sostenuto dalricorrente, ma su una differente valutazione degli elementi posti dalla pubblicaaccusa a base della ricostruzione dei fatti.Il Tribunale, infatti, ha ritenuto che le ferite riportate non abbiano «carattereindividualizzante, ossia non identifichino di per sé l'autore (attivo) del reato dirissa», e che la ricostruzione dell'intera vicenda derivi unicamente dalledichiarazioni rese dagli arrestati, che, tuttavia, non sono utilizzabili, in quanto resesu sollecitazione della polizia giudiziaria. Il giudicante ha spiegato le ragioni per lequali non riteneva sussistente una libera scelta degli indagati di riferire i fatti: agliarrestati risultavano essere state rivolte direttamente le domande (come riferitodall’ispettore Costa) e le stesse erano risultate veicolate mediante utilizzo delsoftware “[OSCURATO:PERSONA]”, posto che i tre feriti né parlavano né comprendevanol’italiano. Circostanza quest’ultima che, da un lato, confermava la scarsaspontaneità delle dichiarazioni rese e, dall’altro, faceva sorgere il dubbio sull’esattacomprensione di quanto riferito dagli arrestati.Il Tribunale, poi, ha ritenuto scarsamente rilevanti le dichiarazioni rese dalpersonale infermieristico, che si era limitato a riferire che i tre soggetti riportavanodelle ferite a seguito di aggressione, senza però fornire alcuna indicazione specificacirca il momento di consumazione e la dinamica del fatto.Va, peraltro, rilevato che il Tribunale, in ogni caso, ha rilevato che «trattasi diarresto facoltativo e che lo stesso non era stato correttamente esercitato», attesoche – in considerazione dello stato di incensuratezza degli arrestati, dell'assenzadi carichi pendenti e della natura lieve delle lesioni riportate – non poteva ritenersiconfigurata quella gravità del fatto o quella pericolosità dei soggetti richiestadall’art. 381 cod. proc. pen.Il secondo motivo di ricorso, dunque, si presenta anche generico, perché nonsi confronta con queste ultime argomentazioni, che, di per sé, avrebberogiustificato la non convalida dell’arresto.1.3. Il terzo motivo non è scrutinabile da questa Corte.Invero, in virtù del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ilpubblico ministero non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazioneavverso le ordinanze che respingono la domanda cautelare o che dispongono unamisura limitativa della libertà personale meno afflittiva rispetto a quellaoriginariamente richiesta, con la conseguenza che l'impugnazione proposta deveessere convertita in appello ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 6229del 06/10/2015, Rv. 266049; Sez. 3, n. 20790 del 06/03/2014, Rv. 259180; Sez.3, n. 39630 del 27/09/2007, Rv. 237934).Occorre, dunque, qualificare come appello ex art. 310 cod. proc. pen.l'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Crotone avversol'ordinanza di rigetto di applicazione di misura cautelare.2. Il ricorso contro l’ordinanza di non convalida dell’arresto e di restituzionedegli atti al pubblico ministero, pertanto, deve essere rigettato, mentrel'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazionedella misura cautelare personale deve essere qualificato come appello ex art. 310cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro,per l’ulteriore corso. P.Q.MRigetta il ricorso del pubblico ministero contro l’ordinanza di non convalidadell’arresto e di restituzione degli atti al pubblico ministero. Qualificatal'impugnazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di applicazionedella misura cautelare personale come appello ex art. 310 cod. proc. pen., disponetrasmettersi gli atti al Tribunale di Catanzaro, per l’ulteriore corso.Così deciso, il 16 gennaio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
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