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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1995/1998

ECLI:EU:C:1998:477
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997C0416 - IT Avviso legale importante | 61997C0416 Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 13 ottobre 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Direttive 93/119/CE, 94/42/CE, 94/16/CE e 93/118/CE - Mancata trasposizione nei termini prescritti. - [OSCURATO:PERSONA]416/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-00335 Conclusioni dell avvocato generale 1 Con il ricorso per inadempimento presentato il 9 dicembre 1997 contro la Repubblica italiana, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi - alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (1), - alla direttiva del Consiglio 27 luglio 1994, 94/42/CE, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2), - alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 22 aprile 1994, 94/16/CE, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell' alimentazione degli animali (3), - alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (4), o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, detto Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tali direttive.

Essa chiede altresì che la Repubblica italiana sia condannata alle spese del procedimento. 2 Nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta le diverse fasi seguite durante il procedimento precontenzioso previsto dall'art. 169 del Trattato CE. 3 Nel suo controricorso, depositato il 14 febbraio 1998, la Repubblica italiana non contesta né la regolarità del detto procedimento, né l'esistenza dell'inadempimento.

Essa si limita a fornire indicazioni sull'ultimo stato del calendario emanato per trasporre le direttive di cui trattasi.

Le direttive 93/119 e 93/118 saranno trasposte con decreto legislativo, appena la legge comunitaria per il 1995/1997, il cui esame effettuato dal Parlamento sta per essere completato, sarà stata approvata e sarà entrata in vigore.

La direttiva 94/42 sarà trasposta con atto regolamentare autorizzato dalla detta legge comunitaria e la direttiva 94/16 sarà trasposta da un decreto ministeriale attualmente in fase di concertazione tra le amministrazioni nazionali interessate. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto superfluo il deposito di una replica e le due parti hanno rinunciato all'udienza.$ 5 Propongo, pertanto, di accogliere integralmente il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza: 1) dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, del Consiglio 27 luglio 1994, 94/42/CE, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, della [OSCURATO:PERSONA] 22 aprile 1994, 94/16/CE, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, e del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive, 2) condannare la Repubblica italiana alle spese. (1) - GU L 340, pag.

21. (2) - GU L 201, pag.

26. (3) - GU L 104, pag.

32. (4) - GU L 340, pag. 15.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0416 - IT Avviso legale importante | 61997C0416 Conclusioni dell'avvocato generale Mischo del 13 ottobre 1998. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Direttive 93/119/CE, 94/42/CE, 94/16/CE e 93/118/CE - Mancata trasposizione nei termini prescritti. - [OSCURATO:PERSONA]416/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-00335 Conclusioni dell avvocato generale 1 Con il ricorso per inadempimento presentato il 9 dicembre 1997 contro la Repubblica italiana, la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi - alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (1), - alla direttiva del Consiglio 27 luglio 1994, 94/42/CE, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2), - alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 22 aprile 1994, 94/16/CE, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell' alimentazione degli animali (3), - alla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (4), o, in ogni caso, non avendole comunicato tali disposizioni, detto Stato membro è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tali direttive. Essa chiede altresì che la Repubblica italiana sia condannata alle spese del procedimento. 2 Nel suo ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] rammenta le diverse fasi seguite durante il procedimento precontenzioso previsto dall'art. 169 del Trattato CE. 3 Nel suo controricorso, depositato il 14 febbraio 1998, la Repubblica italiana non contesta né la regolarità del detto procedimento, né l'esistenza dell'inadempimento. Essa si limita a fornire indicazioni sull'ultimo stato del calendario emanato per trasporre le direttive di cui trattasi. Le direttive 93/119 e 93/118 saranno trasposte con decreto legislativo, appena la legge comunitaria per il 1995/1997, il cui esame effettuato dal Parlamento sta per essere completato, sarà stata approvata e sarà entrata in vigore. La direttiva 94/42 sarà trasposta con atto regolamentare autorizzato dalla detta legge comunitaria e la direttiva 94/16 sarà trasposta da un decreto ministeriale attualmente in fase di concertazione tra le amministrazioni nazionali interessate. 4 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto superfluo il deposito di una replica e le due parti hanno rinunciato all'udienza.$ 5 Propongo, pertanto, di accogliere integralmente il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza: 1) dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle direttive del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/119/CE, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, del Consiglio 27 luglio 1994, 94/42/CE, che modifica la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, della [OSCURATO:PERSONA] 22 aprile 1994, 94/16/CE, che modifica la direttiva 74/63/CEE del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali, e del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile o, in ogni caso, non avendo comunicato tali disposizioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tali direttive, 2) condannare la Repubblica italiana alle spese. (1) - GU L 340, pag. 21. (2) - GU L 201, pag. 26. (3) - GU L 104, pag. 32. (4) - GU L 340, pag. 15.
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