CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 02942/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27344/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Bertoloni, 44/46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5525/2016 depositata il 23/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 27344/17 Rilevato che: Con sentenza depositata il giorno 23.11.2016, la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello dell'Inpgi avverso la sentenza del tribunale di Roma, in funzione del giudice del lavoro che aveva dichiarata cessata la materia del contendere per intervenuta presentazione di istanza di condono previdenziale limitatamente alle posizioni dei giornalisti Avallone, Borrello, Colella, Legnaro e Savagnone ed aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore dell'Inpgi ed aveva respinto la domanda in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto d'interesse, il tribunale ha ritenuto che, sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione depositata, non fosse stata raggiunta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro giornalistico tra la società [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA]. Da parte sua la Corte d'appello, a supporto degli assunti di rigetto del gravame, ha confermato la sentenza di primo grado, sulla base del convincimento che l'attività di [OSCURATO:PERSONA] non era consistita nella progettazione né nella realizzazione di pagine di giornali, né aveva provveduto a stabilire la collocazione del pezzo giornalistico, né aveva scelto i caratteri tipografici con i quali avrebbe dovuto essere stampato sulla pagina; in altre parole, essa non aveva dato alcun contributo di pensiero personale né aveva espresso una valutazione sulla rilevanza delle notizie giacché la propria attività era stata limitata alla organizzazione di eventi ed alla ricerca e produzione di materiale fotografico, senza nulla aggiungere ai servizi che poi sarebbero stati stampati sulla rivista "Tu". Pertanto, le mansioni svolte non avevano natura giornalistica, al di là del dato formale dell'iscrizione all'Albo professionale. Avverso tale sentenza, l'Inpgi ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, mentre la [OSCURATO:PERSONA] spa ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di nullità del procedimento per violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., avendo la Corte d'appello attribuito valore di prova alle deposizioni di Bertoletti e Ranieri che non sono testimoni ma solo testi de relato che non hanno alcun conforto probatorio, suffragandosi l'un l'altro. Con il secondo motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di nullità del procedimento per violazione dell'art.257, 421 e 437 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per l'omessa ricerca della verità sostanziale, tra l'altro escutendo i testi indicati dall'Istituto e quelli di riferimento. ) Con il terzo motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, per violazione degli artt. 2734 e 2735 3 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., per avere attribuito valenza confessoria ad una singola dichiarazione della giornalista Genta, senza tenere conto delle sue dichiarazioni aggiunte. Con il quarto motivo di ricorso, l'Istituto previdenziale deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, per violazione dell'art. 1 della legge n. 69/1963, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere escluso che i servizi fotografici di moda costruiscano attività giornalistica. Il primo, secondo e terzo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono in via preliminare inammissibili, perché contestano gli stessi fatti posti a fondamento della sentenza sia di primo che di secondo grado, così incorrendo nella preclusione della cd. doppia conforme. Gli stessi motivi sollevano, inoltre, in modo inammissibile censure sul merito dell'accertamento dei fatti di causa, anche sotto il profilo della rivalutazione del materiale probatorio raccolto, espresso dalla Corte d'appello ed incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, anche ai sensi del numero 5 dell'art. 360 primo comma c.p.c., novellato, come nella specie. Anche il quarto motivo, incorre nella preclusione dell'art. 348 ter c.p.c., pur formulato come violazione di legge, posto che le censure ivi sostanzialmente proposte non consistono nella deduzione concreta di violazione o falsa applicazione di legge, (ovvero nella nozione giurisprudenziale di attività giornalistica), ma sotto la rubrica di una violazione di legge sostanziale, tendono per l'appunto a censurare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di secondo grado (in linea con quanto già ritenuto dal tribunale in prime cure) in merito alla carenza della natura creativa propriamente giornalistica dell'attività in questione (sinteticamente definita di stylist) che è per l'appunto res facti e non questione di diritto. Il ricorso va, quindi, rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, corrispondente a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi del_D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Inpgi al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa delle spese di lite che liquida in € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi del_D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto. Così deciso in Roma, nel