CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 23760/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30630/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TERMOLI C.[OSCURATO:PERSONA] N. 75 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO n. 238/2021depositata il 09/07/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne, dinnanzi al Tribunale di Larino, sez. distaccata di Termoli, [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di vedersi dichiarata l’inefficacia, nei suoi confronti, degli atti dispositivi mediante i quali il Montesanto aveva ceduto la sua intera quota di partecipazione al capitale sociale della [OSCURATO:PERSONA] e la nuda proprietà dell’immobile sito in Termoli nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], di cui era amministratore unico, possedendone il 99% delle quote sociali. Si costituirono i convenuti, eccependo l’infondatezza della domanda. [OSCURATO:PERSONA] adito, con sentenza n. 180/2016, rigettò la domanda, compensando le spese di lite. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello dinnanzi alla Corte di Appello di Campobasso, domandando la riforma della sentenza impugnata, eccependo il difetto di procura alle liti conferita da [OSCURATO:PERSONA] al suo difensore per il giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, con sentenza n. 238 del 9 luglio 2021, ha rigettato l’eccezione di difetto di procura e nel merito, ha accolto il gravame, dichiarando l’inefficacia degli atti di cessione delle quote sociali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e della nuda proprietà sull’unità immobiliare sita in Termoli ed infine, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] pari ad € 10.808,00 per il giudizio di primo grado e € 8.870,00 per il giudizio di secondo grado. 3.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Considerato che: 4.1.Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta “la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 3 e 4, c.p.c. per violazione dell’art. 2901 c.c.” Censura che il Giudice del gravame avrebbe applicato erroneamente l’art. 2901 c.c., considerando come provata l’esistenza di un diritto di credito della [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente e ritenendo sussistente il presupposto dell’eventus damni. 4.2. Con il secondo motivo, il ricorr ente denuncia “la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”. In particolare, contesta il fatto che la Corte d’Appello ha ritenuto sussistente l’eventus damni, sostenendo come gli atti distrattivi oggetto dell’azione revocatoria avessero comportato un depauperamento pressoché integrale del suo patrimonio, omettendo di considerare altri fatti accertati, invece, dal Giudice di prime cure, quali la titolarità del Montesanto di diverse quote della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] e del finanziamento soci in favore della medesima società. 4.3. Con il terzo motivo Montesanto censura “la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 3, 4 e 5 c.p.c. per violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per violazione delle regole in tema di prova”. Il ricorrente denuncia che la Corte d’Appello avrebbe errato considerando non provata l’idoneità della capienza residua del patrimonio del Montesanto a soddisfare le ragioni creditorie della Ciucci. 5.1 Il primo motivo è inammissibile, configurandosi come una censura volta a contestare la ricostruzione fattuale prospettata dal Giudice di Appello, il cui sindacato è precluso al Giudice di legittimità. 5.2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento c he la questione dedotta dal ricorrente è stata ampiamente esaminata dal Giudice di Appello, che ha ritenuto non sufficiente provata la circostanza che, nonostante gli atti dispositivi compiuti, il patrimonio del Montesanto sarebbe stato ugualmente capiente da garantire le ragioni creditorie. Difatti, nella sentenza oggetto del ricorso si legge espressamente “ è fuori dubbio che il Montesanto, all’infuori di quanto oggetto di vendita, non ha altri beni immobili aggredibili e che le operate vendite hanno qualitativamente modificato il patrimonio del debitore….a nulla valendo l’annunciato reinvestimento del ricavato delle vendite in quote sociali, atteso che queste ultime, legate alla vita economica della società, non garantiscono la perpetuità del loro valore economico in maniera sufficiente a garantire le ragioni del creditore..” (pag. 7 sent. secondo grado). 5.3. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si lamenta dell’attività di valutazione delle prove del Giudice dell'impugnazione che è di esclusivo dominio del Giudice di merito e, come tale, non sindacabile in sede di legittimità. Inoltre la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. n. 13395/2018; Cass.n. 18092/2020). 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto succ essivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis