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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32625/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, n. 7, cod. pen.); rilevato che l'unico motivo di ricorso è: - inedito nella parte in cui censura la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); - non contiene effettive censure di legittimità agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospetta, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - è manifestamente infondato allorché assume che sarebbe spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 7 marzo 2016), pari a dieci anni (tenuto conto della recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen.; cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), peraltro rimasto sospeso dal 13 aprile 2016 al 6 luglio 2016 (in ragione di un differimento su richiesta della difesa); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, per quel che qui rileva, ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625, n. 7, cod. pen.); rilevato che l'unico motivo di ricorso è: - inedito nella parte in cui censura la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., e «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza» (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316); - non contiene effettive censure di legittimità agli argomenti spesi dalla decisione impugnata sul punto ma prospetta, con assunti patentemente generici, un alternativo apprezzamento dell'occorso (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - è manifestamente infondato allorché assume che sarebbe spirato il termine di prescrizione del reato (commesso il 7 marzo 2016), pari a dieci anni (tenuto conto della recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen.; cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.), peraltro rimasto sospeso dal 13 aprile 2016 al 6 luglio 2016 (in ragione di un differimento su richiesta della difesa); ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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