CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34243/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 17 febbraio 2023, con la quale la Corte di appello di Salerno, decidendo a seguito dell'annullamento con rinvio pronunciato dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, confermava la decisione impugnata, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di 500,00 euro di multa, per il reato di cui all'art. 595, terzo comma, cod. pen. Ritenuto che il compendio probatorio acquisito risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione del ricorrente, non potendosi dubitare del tenore diffamatorio delle espressioni rivolte a [OSCURATO:PERSONA] attraverso il social network Facebook, peraltro sancito dalla decisione di legittimità presupposta. Ritenuto che il trattamento sanzionatorio irrogato a Pappalardo discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati - sulla cui ricostruzione fattuale si era formato il giudicato - e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo a escludere in sede di legittimità, senza il compimento di alcuna valutazione complessiva dei profili fattuali, ll'esimente invocata, non potendosi ipotizzare, anche tenuto conto della natura e delle modalità di concretizzazione della condotta del ricorrente, la particolare tenuità dell'offesa presupposta dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, deterrninabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.III. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso