CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2021
Cassazione n. 01155/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di VARESEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] conclude per l'inammissibilità del ricorso per intervenuta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene impugnata dinanzi al Collegio l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Varese del 3.9.2021 con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di riesame reale proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di sequestro preventivo emessa dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione al reato di cui all'art. 491 cod. pen. Il sequestro ha ad oggetto un'abitazione appartenuta a [OSCURATO:PERSONA], suicidatasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e tutti i beni ivi contenuti (comprese le chiavi di casa), ritenuti profitto del reato commesso dall'indagato, il quale si ipotizza che abbia formato un falso testamento olografo della defunta con cui egli, già suo legale, veniva nominato erede universale. Il procedimento sorge dalla denuncia della madre e del fratello di [OSCURATO:PERSONA], estromessi dall'eredità perché in cattivi rapporti manifesti con la congiunta, la quale aveva nominato eredi i suoi due legali di fiducia (oltre all'indagato, anche l'avv. [OSCURATO:PERSONA]) Il sequestro è stato disposto sulla base di una consulenza grafologica attestante la non genuinità del testamento olografo, depositata, insieme alla denuncia, dai parenti della defunta pretermessi. A tale consulenza, in ogni caso, la difesa dell'indagato e dell'avvocatessa Odino ha opposto altro elaborato tecnico dal contenuto opposto. Dinanzi a tale discrasia, il GIP ha comunque ritenuto la necessità del sequestro preventivo, ipotizzando sia il fumus del reato che l'esigenza di disporre eventualmente ulteriori indagini. In tale contesto, il Riesame ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'indagato, per carenza d'interesse, non risultando che egli avesse accettato l'eredità e, in ogni caso, ritenendo preclusa al suo sindacato la verifica funditus dell'accusa, essendo stato sufficientemente costruito il quadro indiziario sufficiente a ritenere in astratto sussistente il reato di falsità in testamento. 2. Propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, evidenziando tre motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge in relazione all'art. 322 cod. proc. pen.: sussisteva la legittimazione e l'interesse dell'indagato a proporre riesame, poiché questi, con la presentazione dell'istanza, ha accettato tacitamente ed implicitamente la condizione giuridica di erede, insita nella richiesta di restituzione dei beni costituenti l'eredità; inoltre, come risulta da documentazione depositata al Tribunale del Riesame, il ricorrente si è costituito in un giudizio civile nella qualità di erede testamentario, condizione che, per giurisprudenza costante della Cassazione, è sufficiente a fondare la sua volontà di comportarsi come erede e, dunque, implica l'accettazione dell'eredità.Infine, l'art. 460 del codice civile dispone che il chiamato all'eredità può esercitare tutti quegli atti di conservazione, vigilanza ed amministrazione temporanea dell'eredità stessa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione in legge e mancanza di motivazione in relazione al fumus commissi delicti; l'ordinanza impugnata si ispira ad un orientamento di legittimità risalente, oramai superato, secondo cui era sufficiente a fondare la ragione del sequestro anche la sola astratta configurabilità del reato, con preclusione di qualsiasi indagine in concreto da parte del giudice cautelare. Ed invece, le opzioni più attuali, delle quali sono espressione le pronunce Sez. 6, n. 46396 del 2019 e Sez. 6, n. 9776 del 2020 (ma se ne citano ulteriori), chiedono alla verifica giurisdizionale in sede cautelare di farsi carico della valutazione di elementi concreti che possano costituire la piattaforma di base del provvedimento cautelare reale. Nel caso di specie, non si è tenuto conto del fatto che il testamento messo in discussione dalla consulenza di parte depositata dai parenti della defunta — cui si è conferito maggior valore immotivatamente - è stato già riconosciuto come genuino da un provvedimento giurisdizionale civile passato in giudicato, mentre altre due consulenze di segno opposto a quella che deduce la falsità hanno attestato il contrario. 2.3. Il terzo punto di impugnazione si concentra sulla mancanza di motivazione in relazione al presupposto del periculum in mora, la cui analisi è stata completamente disattesa nel provvedimento impugnato, sì da configurare il vizio di violazione di legge (si citano le pronunce delle Sezioni Unite n. 18953 del 31/3/2016, Capasso e n. 36959 del 24/6/2021, Ellade). 3. In data 12.10.2021 il ricorrente ha fatto pervenire rinuncia al ricorso, con allegato il decreto di revoca del sequestro del 6.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia da parte del ricorrente, fatta pervenire il 12.10.2021 via pec alla cancelleria della Quinta Sezione Penale. Dalla dichiarazione di rinuncia al ricorso, cui è allegato il provvedimento di revoca del sequestro preventivo emesso dal pubblico ministero il 6.10.2021, risulta che il sequestro del testamento olografo è stato revocato dal pubblico ministero poiché se ne è accertata la genuinità all'esito delle indagini compiute. Il decreto di revoca dà atto, altresì, che non sono emersi indizi del reato di circonvenzione di incapace, sicchè non vi erano ostacoli ulteriori al dissequestro del testamento. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, sussistendone le condizioni.2. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi comunque profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro cinquecento, vista la causa di inammissibilità, dovuta alla rinuncia da parte del ricorrente. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta come, in generale, esista contrasto nella giurisprudenza di questa Corte sulla questione relativa alla condanna del ricorrente alle spese processuali ed al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, nell'ipotesi di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse a discuterlo per una causa a lui non imputabile (come nel caso in cui il provvedimento di sequestro impugnato sia stato nel frattempo revocato). Secondo un'opzione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ma non anche al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende (Sez. 5, n. 23636 del 21/3/2018, Horvat, Rv. 273325), e ciò anche successivamente alla modifica dell'art. 616 cod. proc. pen. operata dall'art. 1, comma 64, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Sez. 5, n. 39521 del 4/7/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.). Altra opzione ha recentemente chiarito che, seguendo le indicazioni delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694), in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione dì fatto o di diritto intervenuta medio tempore) assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. 3, n. 29593 del 26/5/2021, Lombardi, Rv. 281785). In verità, le indicazioni della sentenza Marinaj, se si pone mente alla motivazione, non mancano di sottolineare che alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria quando il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione ma "è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura" e non configura, quindi, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (citando Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)". Nel caso di specie, tuttavia, non si rientra in una fattispecie perfettamente inquadrabile nel venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso dipesa unicamente da fattori esterni alla sfera dispositiva del ricorrente ed interni alla procedura e non può accogliersi, dunque, la prospettiva difensiva che, ispirandosi alla sentenza delle Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694 ed alla pronuncia della Terza Sezione 4 Penale n. 10963 del 2019, chiede di non farsi luogo alla condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 del codice di rito. La tesi difensiva è che la causa di inammissibilità sarebbe imputabile ad una scelta del pubblico ministero che ha deciso di non ritenere sussistente il fumus commissi delicti, ma il ricorso era stato proposto non soltanto con riguardo alla legittimità del provvedimento di sequestro in sé considerato - quanto ai suoi presupposti - ma anche, e prima di ogni altra questione, deducendo l'erroneità del ritenuto difetto di legittimazione in capo al ricorrente a proporre riesame avverso l'ordinanza cautelare. Tale profilo attiene ad una preliminare questione di diritto, che non rimane assorbita dalla sopravvenuta revoca del provvedimento di sequestro e nei confronti della quale la rinuncia all'impugnazione, dunque, non può dirsi coperta dal sopravvenire di una carenza d'interesse (completamente) non imputabile al ricorrente. Le circostanze concrete della vicenda, peraltro, sono state valutate al fine della quantificazione della sanzione da destinarsi alla Cassa delle ammende, contenuta in una somma ben inferiore a quella normalmente stabilita in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021. Il Consigliere estensore I