CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04303/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18073-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1151/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del P lEMONTE, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 18073 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Rg18073/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Agenzia delle Entrate ricorreva, con due motivi, nei confronti dell'Istituto delle Rosine, che si era costituito con controricorso, per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte n. 231/22/2015, depositata il 19 febbraio 2015, che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l'avviso di accertamento con il quale era stata accertata una maggiore imposta Ires a carico del contribuente, in conseguenza del mancato riconoscimento, D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 dell'aliquota dimezzata. L'Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 6 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo che la CTR avrebbe riconosciuto l'applicabilità del beneficio in forza di un criterio meramente soggettivo - la qualifica dell'ente - senza prendere in considerazione la natura dell'attività concretamente svolta. Con ordinanza nr 25586/2005 questa Corte cassava la decisione con rinvio alla CTR del Piemonte, La causa veniva riassunta dall'Istituto delle Rosine nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e decisa dalla CTR del Piemonte con sentenza nr 1151/2019 con la quale è stata ritenuta legittima la pretesa impositiva. Avverso tale pronuncia l'Istituto delle Rosine propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Si denuncia in particolare la violazione e falsa applicazione dell'ad 6 del D.P.R. 601/1973 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR esteso il principio di diritto enunciato dalla Corte anche ai redditi derivanti da locazioni immobiliari mentre lo stesso avrebbe potuto essere applicato unicamente all'attività di gestione del pensionato " [OSCURATO:PERSONA]" unica attività commerciale non prevalente. La ricorrente in prossimità dell'udienza camerale depositava atto di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese cui l'Avvocatura ha prestato adesione Il procedimento ai sensi dell'art 390 c.p.c. va pertanto dichiarato estinto e le spese vanno compensate avendo l'Agenzia aderito alla richiesta della ricorrente ( art 391 c.p.c.). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio; compensa le spese della fase di legittimità. Roma 12.1.2022 Il Presidente ( ( dott [OSCURATO:PERSONA] DEPOSIT