CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 37056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 22 marzo 2022, la corte di appello di Genova, respingeva l'istanza di rescissione del giudicato avanzata nell'interesse di Pavani SVIEM avverso la sentenza del tribunale di Imperia del 18 giugno 2021 divenuta irrevocabile. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'imputata, tramite atto del difensore e procuratore speciale avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale, con unico motivo, lamentava violazione di legge processale e difetto di motivazione posto che il processo si era svolto benchè la Pavan ne fosse incolpevolmente priva di conoscenza alcuna a seguito del mutamento del domicilio eletto in data 26-1-2017 dinanzi la Polizia di Stato di Sanremo e della avvenuta effettuazione di tutte le notificazioni presso il difensore di ufficio nominato, peraltro, successivamente la elezione di domicilio stessa. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero in tema di processo in absentia le Sezioni Unite di questa Corte di cassazione hanno recentemente affermato come a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 67 del 2014:" il sistema sia basato sulla effettività della conoscenza del processo da parte dell'imputato; la ritualità della notifica non è di per sé sufficiente occorrendo la certezza della conoscenza da parte dell'imputato del contenuto dell'acc.usa e del giorno e luogo dell'udienza. Di conseguenza non è possibile dichiarare l'assenza se manca il ragionevole convincimento della conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato. L'art. 420 quater cod.proc.pen. a riprova che il sistema è incentrato sulla effettività della conoscenza, prevede che il giudice, quando non ha la certezza che la mancata partecipazione sia addebitabile a libera determinazione, deve disporre che l'avviso sia notificato personalmente a mezzo della polizia giudiziaria. ...l'art. 420 bis per la difesa dai finti inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre, pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento. Si deve trattare con evidenza di condotte positive....(Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, Rv. 282848 in motivazione). In precedenza era già stato affermato (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Rv. 279680 - 01) che in tema di rescissione del giudicato, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché non può desumersi dalla mera dichiarazione o elezione di domicilio operata nella fase delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notifica dell'atto introduttivo del giudizio in detto luogo, ancorchè a mano di soggetto diverso dal destinatario, ma comunque legittimato a ricevere l'atto Ed in motivazione la Corte ha precisato che, nel caso di sopravvenuta impossibilità di notifica al domicilio eletto o dichiarato, la notifica della "vocatio in iudicium", effettuata ai sensi dell'art.161, comma 4, cod.proc.pen., in quanto eseguita in luogo diverso dal domicilio indicato, non consente di ritenere la sicura conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta che la corte di appello di Genova non poteva respingere l'istanza di rescissione fondandosi soltanto sul trasferimento volontario del domicilio precedentemente dichiarato da parte dell'imputata, dovendo invece valutare, quale elemento decisivo, se sussistessero atti positivi dai quali inferire la effettiva conoscenza della vocatio in ius e la volontaria sottrazione al processo, altrimenti imponendosi l'accoglimento della istanza. Difatti, come già risultante dagli orientamenti di questa Corte di cassazione in precedenza esposti, la ritualità della notifica effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 quarto comma cod.proc.pen. non è elemento da solo idoneo e sufficiente ad escludere che il processo si sia svolto nei confronti di assente inconsapevole. In assenza di qualsiasi elemento positivo attestante tale conoscenza o volontaria sottrazione, l'avvenuto svolgimento del processo nei confronti di un soggetto dichiarato assente, assistito dal difensore di ufficio presso il quale siano state effettuate le notifiche anche degli atti introduttivi, a seguito di un mutamento di domicilio non comunicato, integra i presupposti per dichiarare la rescissione del giudicato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi fondata e l'impugnata ordinanza annullata senza rinvio; ne consegue la revoca della sentenza datata 18 giugno 2021 del Tribunale di Imperia e pronunciata nei confronti della Pavani nei cui confronti dovrà svolgersi nuovo giudizio ai sensi dell'art. 629 bis comma terzo cod.proc.pen.., P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, per l'effetto, revoca la sentenza pronunciata dal tribunale di Imperia in data 18/6/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dispone la trasmissione degli atti allo stesso tribunale per nuovo giudizio. Roma, 15 settembre 2022 IL CONSIGLIERE T. n a z,k? Pardo À/< [OSCURATO:PERSONA] / Dott. Gep ago ,--t..--7 / ,//