CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Catanzaro;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso, con le statuizioni consequenzialiRITENUTO IN FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], in data 2 febbraio 2025, proponeva al Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudicedell’esecuzione incidente ex art. 671 cod. proc. pen. con cui chiedeva ilriconoscimento della continuazione e la rideterminazione della pena complessivada espiare in ordine ai fatti di reato oggetto delle seguenti sentenze di condanna:1. sentenza di condanna n. 284/2019 emessa dal Giudice dell’udienzapreliminare del Tribunale di Catanzaro (irrev. 20 marzo 2021) alla pena di anni 12di reclusione per il reato di cui agli artt. 110, 56 e 575 cod. pen. (commesso aLamezia Terme l'8 luglio 2002 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], detto Carrà);2. sentenza di condanna n. 24/2004 emessa dalla Corte d'Assise d'[OSCURATO:PERSONA] in data 21 ottobre 2004 (irrev. 16 giugno 2005) alla pena di anni 30 direclusione per il delitto dì cui agli artt. 110 e 575 cod. pen. (commesso a3. sentenza di condanna n. 1/2009 emessa dalla Corte d'Assise d'Appello diCatanzaro in data 23 febbraio 2009 (irrev. il 3 marzo 2010) alla pena di anni 30di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 e 575 cod. pen. (commesso a LameziaTerme il 4 gennaio 1992, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e della coniuge LuciaPrecenzano);4. sentenza di condanna n. 118/2015 emessa dalla Corte d'Appello diCatanzaro in data 22 gennaio 2015 (irrev. 19 aprile 2017) alla pena di anni 12 direclusione per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (commesso in [OSCURATO:PERSONA] 2004 con condotta perdurante).Premettendo che analoga istanza era stata rigettata dal giudicedell’esecuzione con provvedimento emesso il 19 gennaio 2023, confermato dallaSuprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6228/2024, deduceva quali elementidi novità volti a superare la preclusione:a) l’ordinanza emessa in data 3 aprile 2007 dal Giudice per le indaginipreliminari di Bologna, in funzione di Giudice dell'esecuzione, la quale avevariconosciuto il vincolo della continuazione tra: a.1. reato associativo ex.art.416-bis cod. pen. accertato per gli anni 1993 - 1994), reati fini sviluppati dallariconosciuta associazione, come fatti oggetto della sentenza indicata al punto nr.1)dell'ordinanza (Sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 31 gennaio 1997);a.2. reato ex.art.416-bis cod. pen., accertato dal 1995 sino al 1997 e i relativireati satelliti, oggetto della sentenza n. 3/2003 del 7 febbraio 2003 della Corte diAssise di Appello di Catanzaro irr. 25 gennaio 2005 (cd. Operazione “[OSCURATO:PERSONA]”);a.3. reato di omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] oggetto della sentenzaemessa il 20 novembre 2003 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale diBologna, confermata per quanto di interesse dalla sentenza n. 24/2004 emessadalla Corte d'Assise d'Appello dì Bologna in data 21 ottobre 2004, irrev. 16 giugno2005;b) sentenze emesse dalla Corte di Assise e dalla Corte di Assise di appello diCatanzaro nell'ambito del processo penale c.d. "[OSCURATO:PERSONA]" in relazione allacondotta associativa ex.art.416- bis cod. pen. del ricorrente negli anni 90', con ilruolo di capo della cosca c.d. clan [OSCURATO:PERSONA];c) decreto di proroga del regime differenziato di cui all'art.41 bis o.p. emessodal Ministro della Giustizia in data 2 ottobre 2024 nei confronti del ricorrente.In particolare, secondo la prospettazione dell’istanza, i nuovi elementiconsentivano di superare la valutazione con cui la Corte di Cassazione avevarigettato il ricorso contro il diniego dell’originaria istanza analoga motivando chenon risultando «elementi dai quali desumere che la suddetta preordinazione fosseavvenuta sin dall'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] o dalla propria adesione all'associazionemafiosa (peraltro accertata soltanto a far data dal 2004)».1.1. Con provvedimento reso a seguito dell'udienza del 17 giugno 2025, ilgiudice dell'esecuzione, ritenuta la carenza di elementi di novità rispetto al quadrovalutato dal precedente provvedimento di rigetto citato, aveva rigettato l’istanza.1.2. Su ricorso della difesa, la Prima sezione di questa Corte, con la sentenzan. 41391/2025, accoglieva il ricorso, rinviando per un nuovo giudizio al giudicedell'esecuzione.Muovendo dalla citata ratio della sentenza n. 6228/2024, la sentenzarescindente riteneva che, nella prospettiva difensiva, i nuovi elementi (inparticolare la motivazione della sentenza n. 153 del 17 maggio 2013 del giudiceper l'udienza preliminare di Catanzaro - poi confermata dalla sentenza della Corted'appello di Catanzaro del 22 gennaio 2015, e resa irrevocabile da Sez. 1, n. 40855del 19/04/2017) potessero essere funzionali a suffragare che:a) «la cosca [OSCURATO:PERSONA] era operante fin dagli anni '90, ed era capeggiata findagli anni '90 dall'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]»;b) l'associazione mafiosa aveva operato ininterrottamente per decenni, con imedesimi vertici, nella medesima area d'influenza e con le medesime modalità;c) l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] del 1991, gli omicidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 1992ed il tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA] del 2002 erano riconducibili alla cosca [OSCURATO:PERSONA] ederano stati commessi al fine di affermare o di mantenere l'egemonia sul territoriolametino.Ciò mentre «altro provvedimento reso in fase esecutiva (ordinanza resa nel2007 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna) avevariconosciuto la medesimezza del disegno criminoso tra il delitto di associazionemafiosa accertato nei primi anni '90 e l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] commesso nel 1991».Alla stregua delle premesse poste, il mandato rescissorio era definito nelsenso che spettava al giudice del rinvio, nel quadro illustrato, “svolgere la propriaindagine valutando la continuativa appartenenza ed il ruolo ininterrottamentesvolto da [OSCURATO:PERSONA] nella omonima cosca mafiosa nell'arco temporale inquestione, verificando se, sulla base di quanto allegato, fosse possibile ritenere idelitti di cui alle sentenze sub 1), sub 2) e sub 3) - senz'altro riconducibili al clancapeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] - espressione del medesimo disegno criminoso avuto dimira dal ricorrente al momento del suo ingresso nel sodalizio, in coerenza con lecoordinate ermeneutiche fissate da questa Corte, che ha ripetutamente ritenuto«configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazionemafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati almomento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, nonessendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento dellacostituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 -01)”.1.3. L’ordinanza emessa in sede di rinvio dal Giudice dell’esecuzione diCatanzaro qui impugnata ha rigettato nuovamente la richiesta.Muovendo dalla premessa che, dai provvedimenti giurisdizionali in rilievo, risultavache [OSCURATO:PERSONA] aveva fatto parte, quale membro apicale della omonimacosca ndranghetistica, a partire dal marzo 1993, ha reputato che la richiestacontinuazione non era riconoscibile tra l’associazione e gli omicidi tentati oconsumati in quanto non era «rinvenibile alcuna originaria programmazionecriminosa, antecedente o contestuale al reato associativo per cui è intervenutacondanna, quanto, piuttosto, una serie di reati autonomi sotto il profilo dello scopoe dell'occasione, univocamente deponenti solo per un'abitualità nel reato».In particolare: a) l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Bolognaindicava che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta nel contesto mafioso-ndranghetistico, circostanza che, peraltro, non serviva ad avvalorare chel’omicidio avvenuto nell'ottobre dell'anno 1991 fosse stato deliberato dal Giampàe dagli altri compartecipi, perlomeno nelle sue linee essenziali, nel momento in cuilo stesso aveva fatto ingresso nel sodalizio mafioso. Ciò, oltretutto, quando taleingresso risultava peraltro accertato a partire solo dall'anno 1993; b) analogaconsiderazione valeva per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] cl. 53, fatto che,per come si evinceva dalla sentenza, si inseriva nella scia di sangue cominciata,dopo l'adozione della sentenza inerente al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]” (avvioindividuato, con errore materiale, dal giudice “sullo scorcio del settembre 2009”).c) lo stesso principio valeva per l'omicidio ai danni del Sovraintendente della [OSCURATO:PERSONA] e della moglie, che, secondo l’ordinanza impugnata, «siinnesta in una strategia criminale di terrore tesa, nei primi anni 90, aridimensionare l'operato delle forze dell'ordine tentando di attentare ai suoi ganglivitali, nel caso di specie colpendo un investigatore in grado di mettere infibrillazione la cosca; motivazione evidentemente maturata successivamenteall'ingresso nella compagine associativa, per l'evento contingente della scoperta diinvestigazioni a proprio carico ».2. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione affidato ad un unico composito motivo, con il qualesi duole di violazione ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., in relazioneagli artt. 125, comma 3, 627, 666 e 671 cod. proc. pen.,nonché di manifestaillogicità della motivazione.Deduce che, in generale , l’ordinanza non aveva svolto il mandato rescissorioche imponeva di valutare la continuità della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] alla coscaomonima, il suo ruolo apicale sin dagli anni novanta e la riconducibilità, in taleprospettiva unitaria, degli omicidi del 1991 e del 1992, nonché del tentato omicidiodel 2002, al medesimo programma delittuoso perseguito all'atto dell'ingresso nelsodalizio. In particolare rimarca che: a) l’ordinanza si era formalisticamentefondata sul rilievo che la partecipazione associativa sarebbe stata giudizialmenteaccertata soltanto a partire dal marzo 1993; b) era stato pretermesso che gliallegati difensivi erano volti a dimostrare che “la collocazione del [OSCURATO:PERSONA] al verticedella cosca andava retrodatata ai primi anni Novanta, con prosecuzione ben oltreil limite del 2004 (richiamato dalla sentenza n. 6228/2024 della Corte diCassazione), e soprattutto superando il dato meramente formale del primoaccertamento giudiziale riferito al 1993-1994”; c) la decisione impugnata avevatravisato il senso dell’ordinanza “del G.i.p. di Bologna del 2007, la quale non silimitava a registrare un generico "contesto mafioso" (cfr. pag. 5 ord. imp.) - comeerroneamente ritenuto nell'ordinanza gravata, ma aveva già riconosciuto in sedeesecutiva la continuazione tra il reato associativo accertato nei primi anni Novantae l'omicidio [OSCURATO:PERSONA],”. Ciò in coerenza con la sentenza della Corte d'Assised'Appello di Bologna (sent. n.24/2004) che, nel condannare il [OSCURATO:PERSONA] perl'omicidio [OSCURATO:PERSONA], aveva sottolineato la finalità di agevolazione del sodalizioin parola; d) l’ordinanza impugnata aveva valutato l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] maturato in una strategia criminale di terrore tesa a ridimensionare l'operatodelle forze dell'ordine, così reputandolo frutto di una risoluzione successiva,trascurando il portato delle sentenze richiamate dalla difesa, le quali avevano giàinquadrato il duplice omicidio nel contesto storico-organizzativo del sodalizioGIAMPÀ-[OSCURATO:PERSONA]-CERRA, proteso ad affermare la propria egemonia sulterritorio ed aggravato dal fine di agevolazione mafiosa; e) l’ errore metodologicosi ripeteva nella valutazione del tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA] del 2002 che l’ordinanzaimpugnata aveva inquadrato in una stagione di sangue connotata dalla scissionetra il gruppo [OSCURATO:PERSONA] e quello dei CERRA-[OSCURATO:PERSONA]-GUALTIERI, eludendo ilmandato rescissorio che imponeva “di verificare se proprio quelle coordinatefattuali, relative alla risalenza dell'associazione, alla funzionalità dei fatti di sanguerispetto agli scopi di dominio territoriale e al ruolo apicale del ricorrente, siriflettessero anche nel periodo intermedio 1997-2004, ove ricade il tentatoomicidio del [OSCURATO:PERSONA]”; f) complessivamente, l’ordinanza impugnata aveva omessola approfondita verifica che, nel confronto con i precedenti richiamati, era richiestadal mandato rescissorio e, in generale, dalla giurisprudenza di legittimità quantoad esistenza di indicatori che riconducessero i reati fine al reato associativo quali3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsil'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. È appunto infondato l’unico motivo, con cui il ricorrente deduce laviolazione del mandato rescissorio definito dalla ricordata sentenza n. 41391/2025di questa Corte nonché violazione dei principi in materia di continuazione tra i reatie vizio di motivazione.2.1. Come ricordato, la sentenza rescindente ha rimesso al giudicedell’esecuzione investito del giudizio di rinvio il compito di «svolgere la propriaindagine valutando la continuativa appartenenza ed il ruolo ininterrottamentesvolto da [OSCURATO:PERSONA] nella omonima cosca mafiosa nell'arco temporale inquestione, verificando se, sulla base di quanto allegato, fosse possibile ritenere idelitti di cui alle sentenze sub 1), sub 2) e sub 3) - senz'altro riconducibili al clancapeggiato dal [OSCURATO:PERSONA] - espressione del medesimo disegno criminoso avuto dimira dal ricorrente al momento del suo ingresso nel sodalizio». Ha altresì rimarcatocome tale verifica dovesse essere condotta «in coerenza con le coordinateermeneutiche fissate da questa Corte, che ha ripetutamente ritenuto«configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazionemafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati almomento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, nonessendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento dellacostituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 -01)».2.2. L’orientamento richiamato dalla sentenza rescindente è assolutamenteconsolidato.2.2.1. Lo stesso, del resto, si inserisce nella più ampia cornice ermeneuticasecondo cui «il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede diesecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfonditaverifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazionie del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalitàdella condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che,al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). Premessa, quella così posta, da cui è dato,per converso, predicare che «(l)'identità del disegno criminoso, comunque, vaesclusa qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale trale diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale daescludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece,l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quellicronologicamente anteriori » (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali,Rv. 254793).Sono necessari, quindi, elementi sintomatici della riconducibilità anche deireati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che ilmeccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traducain un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato,rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità adelinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451 – 01; Sez. 1, Sentenza,13/02/2025, n. 16632).2.2.2. Con riguardo al più specifico tema in esame è assolutamenteconsolidato il principio posto dalla sentenza Sallai richiamata dalla pronunciarescindente (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 – 01; Sez. 1, n. 1534del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984 - 01) che, del resto, qui concorre adeterminare il vincolo ex art. 627 cod. proc. pen..Merita piuttosto rimarcarsi che è parimenti consolidata l’ affermazione, dariguardarsi quale predicato dell’assunto principale, secondo cui «(n)on èconfigurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine nonprogrammabili "ab origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti eoccasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività delsodalizio criminoso» (Sez. 6 - , n. 4680 del 20/01/2021, Rv. 280595 – 01. Cfr. exmultis Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv. 249930 - 01).Costituisce poi applicazione specifica di quanto così enunciato in generalel’assunto secondo cui, qualora un determinato sodalizio criminoso sia statocostituito anche in vista della perpetrazione d'omicidi, ciò non implica che ogniomicidio che nell'ambito di esso sia stato deliberato sia solo per questoriconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essereconsiderato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo,dovendosi al contrario ritenere legittimo che un tale nesso venga escluso quandol'omicidio presenti il carattere dell'estemporaneità, in quanto determinato daritenute esigenze contingenti (Sez. 5, Sentenza n. 23370 del 14/05/2008 Cc.(dep. 10/06/2008 ) Rv. 240489 - 01)2.2.3. Tanto osservato in ordine al contenuto della nozione, quanto alla suadimostrazione è uniforme l’orientamento secondo cui spetta all’interessato unonere di specifica allegazione degli elementi che, alla stregua delle premesseposte, si sono individuati quali indici sintomatici della unitarietà del disegnocriminoso (Sez. 3 - , Sentenza n. 24052 del 30/05/2024, Rv. 286534 – 01; Sez.3, Sentenza n. 17738 del 14/12/2018, dep. 29/04/2019, Rv. 275451 - 01). Conla precisazione che contenuto dell’onere non è, peraltro, direttamente la provadegli elementi così qualificanti - potendosi al riguardo anche attivare verifiched’ufficio- ma, appunto, l’allegazione degli stessi, in termini idoneamente specificiche li rendano suscettibili di una verifica concreta.2.3. Nel quadro così definito, la difesa ha articolato la sua istanza secondo leseguenti proposizioni essenziali: a) il ricorrente aveva fatto parte della consorteriamafiosa a partire dal 1990 e ne era a capo almeno dagli anni 1993-1994; b)l’unicità del disegno criminoso tra il delitto associativo accertato nei primi anniNovanta e l'omicidio [OSCURATO:PERSONA] del 1991 era stata riconosciuta dalla ricordataordinanza del Giudice dell’esecuzione di Bologna; c) anche l'omicidio delsovrintendente [OSCURATO:PERSONA] e di sua moglie era stato inquadrato nel contestodell'attività della cosca mafiosa diretta dal ricorrente, con contestualericonoscimento dell'aggravante del fine di agevolazione mafiosa; d) analoghecoordinate fattuali si riflettevano anche sul tentato omicidio [OSCURATO:PERSONA] del 2002,collocato dalla sentenza di condanna nel periodo in cui nessun giudicato coprival'arco 1997-2004, ma in cui poteva essere incidentalmente riconosciuta l'esistenzae l'operatività del sodalizio mafioso [OSCURATO:PERSONA]; e) la sentenza sul reato associativoaveva accertato la perdurante posizione apicale del [OSCURATO:PERSONA] anche dal carcere.2.4. L’ordinanza, come rammentato, ha escluso l’unicità del disegno criminosoosservando essenzialmente che: a) la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] all’associazioneex art. 416-bis cod. pen. denominata clan [OSCURATO:PERSONA] era accertata a far data dal1993; b) anche a voler retrodatare l’adesione del ricorrente al clan agli inizi deglianni ’90, nulla consentiva di affermare che i singoli omicidi tentati e consumatifossero stati già in quel momento preordinati nelle loro linee essenziali, potendosianzi desumere dagli atti elementi di segno contrario.In particolare: a) l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Bolognaindicava che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era avvenuta nel contesto mafioso-ndranghetistico, circostanza che, peraltro, non serviva ad avvalorare chel’omicidio avvenuto nell'ottobre dell'anno 1991 fosse stato deliberato dal Giampàe dagli altri compartecipi, perlomeno nelle sue linee essenziali, nel momento in cuilo stesso aveva fatto ingresso nel sodalizio mafioso. Ciò, oltretutto, quando taleingresso risultava peraltro accertato a partire solo dall'anno 1993; b) analogaconsiderazione valeva per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] cl. ‘53, fatto che,per come si evinceva dalla sentenza, si inseriva nella scia di sangue cominciata,dopo l'adozione della sentenza inerente al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]” (avvioindividuato, con errore materiale, dal giudice “sullo scorcio del settembre 2009”).c) lo stesso principio valeva per l'omicidio ai danni del Sovraintendente della [OSCURATO:PERSONA] e della moglie, che, secondo l’ordinanza impugnata, «siinnesta in una strategia criminale di terrore tesa, nei primi anni 90, aridimensionare l'operato delle forze dell'ordine tentando di attentare ai suoi ganglivitali, nel caso di specie colpendo un investigatore in grado di mettere infibrillazione la cosca; motivazione evidentemente maturata successivamenteall'ingresso nella compagine associativa, per l'evento contingente della scoperta diinvestigazioni a proprio carico ».2.5. L’ordinanza impugnata, nei contenuti ricordati, si mostra osservante deiprincipi ermeneutici richiamati e, specificamente, del mandato rescissoriorimessole.2.5.1. La stessa ha valutato la allegazione difensiva indicata dalla pronunciarescindente secondo cui «come rilevato nelle motivazioni della sentenza n. 153 del17 maggio 2013 del giudice per l'udienza preliminare di Catanzaro - poiconfermata dalla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 22 gennaio 2015,e resa irrevocabile da Sez. 1, n. 40855 del 19/04/2017 -, la cosca [OSCURATO:PERSONA] eraoperante fin dagli anni '90, ed era capeggiata fin dagli anni '90 dall'odiernoricorrente [OSCURATO:PERSONA], che anche dopo il suo arresto ha continuato agovernare il clan mediante ordini e direttive espressi durante i colloqui carceraricon i propri congiunti». Per quanto qui è sufficiente osservare, l’ordinanzaimpugnata si è fatta carico di spiegare, con motivazione priva di illogicità, come,anche ad assumere come verificata la premessa esposta, non ne scaturissero leconclusioni trattene dalla difesa per affermare la esistenza di un disegno criminosounitario con gli altri reati in rilievo.2.5.2. Nel senso indicato ha evidenziato come gli omicidi e tentati omicidi inrilievo, articolati su un arco temporale che andava dall’ottobre 1991 (omicidioAndricciola) al luglio 2002 (tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] detto Carrà),una volta assunta la indicata premessa, potevano anche essere ascrittiall’operatività del clan, ma non per questo soltanto potevano essere ricondottiall’unico disegno criminoso alla stregua del criterio indicato dalla stessa pronunciarescindente.L’ordinanza impugnata ha specificato come gli omicidi consumati e tentati inoggetto si legassero indissolubilmente a vicende storiche più o meno specificheche, comunque, non erano previste o anche solo prevedibili al momento dellaadesione del ricorrente al sodalizio mafioso.In particolare, l'omicidio [OSCURATO:PERSONA], secondo l’accertamento tratto dallesentenze definitive, era «maturato all'interno di una dinamica estorsiva,nient'affatto allineabile alle motivazioni sottese agli altri delitti di sangue ».Parimenti, il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si inseriva «nella scia disangue cominciata sullo scorcio del settembre 2009, dopo l'adozione dellasentenza inerente al procedimento "[OSCURATO:PERSONA]” ». Circostanza che, a parte ilriferimento cronologico affetto da errore materiale certamente non disarticolante,risulta priva di incoerenze a quanto accertato con la relativa sentenza ed, anzi,riportato nel corpo della relativa imputazione.Analoga considerazione il provvedimento impugnato ha riservato all'omicidioconsumato ai danni del Sovraintendente della Polizia di [OSCURATO:PERSONA] edella moglie, che ha collegato a una strategia criminale di terrore tesa, nei primianni 90, a ridimensionare l'operato delle forze dell'ordine e a colpire «uninvestigatore in grado di mettere in fibrillazione la cosca; motivazioneevidentemente maturata successivamente all'ingresso nella compagineassociativa, per l'evento contingente della scoperta di investigazioni a propriocarico» Il giudice dell’esecuzione ha altresì correttamente osservato come per ildelitto in oggetto così come per gli altri vi fossero, oltre che indici di unafunzionalità agli interessi del clan, anche elementi per desumere unapreordinazione esistente al momento dell'adesione al sodalizio.L’argomento secondo cui tutti i delitti in oggetto derivavano dall’unico disegnodi affermazione del dominio della cosca, da un lato era generico, dall’altro simostrava incoerente ai principi in materia, già sopra richiamati, che, ai fini delriconoscimento del disegno unitario, richiedono la delineazione iniziale dei profiliessenziali dei delitti tra cui si prospetta la continuazione.2.6. Nei contenuti così enucleati, l’ordinanza ha, quindi, fatto correttaapplicazione dei principi che regolano la disciplina della continuazione in sedeesecutiva come già evidenziata e il vincolo posto dalla sentenza rescindente chetali principi richiamava.2.6.1. Agli enunciati criteri si è attenuto il giudice dell’esecuzione laddove, afronte dell'ordinanza resa nel 2007 dal Giudice per le indagini preliminari diBologna, ha osservato come la mera ricognizione del contesto mafioso-ndranghetistico in cui era maturato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] non era sufficiente adaffermare l’esistenza di un medesimo disegno criminoso con l’associazione mafiosanei termini che erano ora oggetto dell’istanza.In tal senso, l’ordinanza impugnata si mostra osservante anche della specificaindicazione secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito da richiesta ai sensidell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimento delvincolo della continuazione, una precedente valutazione già operata in fase diesecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previadimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fattioggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez.1, Sentenza n. 4716 del 08/11/2013 Cc. (dep. 31/01/2014 ) Rv. 258227 – 01.Cfr. Sez. 1, Sentenza n. 6224 del 13/10/2023 Cc. (dep. 12/02/2024 ) Rv. 285790- 01). Secondo quanto evidenziato, appunto, il giudice del rinvio, nell’applicare ilprincipio di diritto al caso concretamente in esame, ha evidenziato comedall’ordinanza del giudice bolognese non fosse dato evincere alcun elementoidoneo a supportare l’assunto secondo cui, all’atto della sua adesione al sodalizio,qui retrodatata all’inizio degli anni ’90, il ricorrente avesse già anche solo potutogià concepire i tratti essenziali dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA] e, a fortiori, di quellisuccessivi qui in rilievo, siccome fatti connessi a specifici scenari sopravvenutiseppure nel generico quadro delle dinamiche di affermazione del dominio sulterritorio dell’associazione mafiosa in oggetto.2.6.2. Contrariamente a quanto assunto nel ricorso e già nell’istanza del 2febbraio 2025, elementi di segno contrario non si traggono dal provvedimento diproroga del regime differenziato di cui all'art. 41-bis o.p. Al riguardo nessunelemento smentisce l’affermazione secondo cui dal provvedimento ministeriale, inconformità alla sua struttura e funzione, non emergono risultanze innovative delquadro, risultando ricostruito «lo stile di vita delinquenziale serbato dall’esecutato,il quale ha commesso svariati reati con metodica mafiosa e con l'intenzione diconservare e/o rafforzare il sodalizio».2.7. Il motivo si mostra pertanto infondato nelle sue composite articolazioni.3. Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente