CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21220/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di TORINO, con sentenza in data 22/10/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di IVREA, in data 26/01/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati, contestato in concorso di rapina e lesioni. Propongono ricorso per cassazione le imputate, deducendo inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 512 CPP in relazione all'affermazione di responsabilità, che si assume fondata unicamente sul contenuto del verbale di dichiarazioni della P.O., nonché vizio di motivazione in ordine alla responsabilità (sotto il profilo dell'apparenza e della carenza). Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata indicato anche altri elementi fondanti la responsabilità tra cui il sequestro all'imputata [OSCURATO:PERSONA] del telefono cellulare della p.o., il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso attestante lesioni del tutto compatibili con l'accadimento dei fatti e le modalità aggressive narrate dalla p.o., nonché l'esito degli accertamenti, anche di carattere individualizzante, su cui ha riferito un teste di PG. La Corte di merito ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio enunciato da questa S.C., a mente del quale le dichiarazioni predibattimentali acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. possono costituire, conformemente all'interpretazione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU con le sentenze 15 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e Tahery c/ [OSCURATO:PERSONA] e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, la base determinante dell'accertamento di responsabilità, purché l'assenza di contraddittorio sia controbilanciata da solide garanzie procedurali, individuabili nella esistenza di elementi di riscontro, che corroborino quei contenuti dichiarativi (Sez. 6, Sentenza n. 50994 del 26/03/2019, Rv. 278195). Il secondo motivo è del tutto generico in quanto non scandito dalla necessaria critica ed analisi del complesso delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, né risultano indicate specificamente le censure alle quali la Corte di merito non avrebbe fornito adeguata e decisiva risposta. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuna al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]