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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02929/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Cosenza respingeva l'impugnazione proposta contro il decreto di convalida del provvedimento di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero nei confronti del ricorrente, indagato per i reati previsti dagli artt. 416, 379, 319, 319 quater, 323, 648 ter cod. pen.

Con il provvedimento impugnato erano stati vincolati telefoni, computers, carte di credito e ,a somma di 165.000 euro.

Il Tribunale rilevava che il fumus del reato associativo si ricavava dal contenuto dell'ordinanza (allegata dal pubblico ministero) con la quale si applicava al ricorrente la misura della custodia in carcere per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. ritenendo che anche le esigenze probatorie fossero ricavabili dalla ordinanza applicativa della misura personale.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. con il primo motivo si deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dai Tribunale, nel decreto di convalida mancherebbe ogni riferimento motivazionale al fumus commissi delicti ed alle finalità probatorie del vincolo; il provvedimento di convalida (a) non indicherebbe se i beni vincolati sono "corpo del reato" o "cose pertinenti al reato";(b) non indicherebbe in relazione a quale dei sei reati per cui si procede sono stati vincolati;(c) non indicherebbe le finalità probatorie.

Tali carenze non possono ritenersi sanate dalla produzione - effettuata dal pubblico ministero in relazione all'udienza di riesame - dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva rilevato la sussistenza del fumus del al reato associativo dato che tale produzione poteva essere, al più rilevante ai fini della indicazione del fumus del reato, ma non delle esigenze probatorie.

Queste ultime, non indicate nel decreto non potevano essere rilevate dal Tribunale per il riesame.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contestava la legittimità del sequestro del denaro: non era stato indicata la ragione della necessità del vincolo a fini probatori e non erano state valutate le allegazioni difensive che dimostravano la liceità della somma.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contestava la legittimità del sequestro che sarebbe illegittimo in quanto correlato ad una perquisizione effettuata fuori dai casi previsti della legge.

3. Con memoria difensiva il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.

1.1. Il collegio ribadisce che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 Botticelli, Rv. 273548 - 01).

Con specifico riguardo alio specifico al sequestro probatorio di denaro si ribadisce che il denaro costituente corpo del reato può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro ed il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto (Sez. 6, Sentenza n. 23046 del 04/04/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 270487; Sez. 6, Sentenza n. 21122 del 29/03/2017, Peritore, Rv. 270785 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 33943 del 15/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270520).

1.2. Il provvedimento impugnato, non rispettando le indicate linee ermeneutiche, non indica né il nesso di pertinenzialità dei beni vincolati con uno dei molteplici reati contestati, né le specifiche ragioni probatorie che sorreggono il vincolo.

Né la motivazione offerta consente di ritenere che si verte in un caso di vincolo obbligatorio ai sensi dell'art. 240 comma 2 cod. pen. che. secondo la autorevole giurisprudenza delle Sezioni Unite rende operativo il divieto di restituzione previsto dall'art.324 comma 7 cod. proc. pen. anche con riguardo ai sequestri probatori (Sez.

U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019 Bellucci, Rv. 276690 - 01).

Tale carenza motivazionale impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

I beni sequestrati devono restituito all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali di Cosenza respingeva l'impugnazione proposta contro il decreto di convalida del provvedimento di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero nei confronti del ricorrente, indagato per i reati previsti dagli artt. 416, 379, 319, 319 quater, 323, 648 ter cod. pen. Con il provvedimento impugnato erano stati vincolati telefoni, computers, carte di credito e ,a somma di 165.000 euro. Il Tribunale rilevava che il fumus del reato associativo si ricavava dal contenuto dell'ordinanza (allegata dal pubblico ministero) con la quale si applicava al ricorrente la misura della custodia in carcere per il reato previsto dall'art. 416 bis cod. pen. ritenendo che anche le esigenze probatorie fossero ricavabili dalla ordinanza applicativa della misura personale. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. con il primo motivo si deduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dai Tribunale, nel decreto di convalida mancherebbe ogni riferimento motivazionale al fumus commissi delicti ed alle finalità probatorie del vincolo; il provvedimento di convalida (a) non indicherebbe se i beni vincolati sono "corpo del reato" o "cose pertinenti al reato";(b) non indicherebbe in relazione a quale dei sei reati per cui si procede sono stati vincolati;(c) non indicherebbe le finalità probatorie. Tali carenze non possono ritenersi sanate dalla produzione - effettuata dal pubblico ministero in relazione all'udienza di riesame - dell'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva rilevato la sussistenza del fumus del al reato associativo dato che tale produzione poteva essere, al più rilevante ai fini della indicazione del fumus del reato, ma non delle esigenze probatorie. Queste ultime, non indicate nel decreto non potevano essere rilevate dal Tribunale per il riesame. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contestava la legittimità del sequestro del denaro: non era stato indicata la ragione della necessità del vincolo a fini probatori e non erano state valutate le allegazioni difensive che dimostravano la liceità della somma. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si contestava la legittimità del sequestro che sarebbe illegittimo in quanto correlato ad una perquisizione effettuata fuori dai casi previsti della legge. 3. Con memoria difensiva il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il collegio ribadisce che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018 Botticelli, Rv. 273548 - 01). Con specifico riguardo alio specifico al sequestro probatorio di denaro si ribadisce che il denaro costituente corpo del reato può essere oggetto di sequestro probatorio a condizione che sia data idonea motivazione non solo della sussistenza del nesso di derivazione o di pertinenza fra la somma sottoposta a sequestro ed il reato, ma anche delle specifiche esigenze probatorie in relazione alle quali è necessario sottoporre a vincolo il denaro rinvenuto (Sez. 6, Sentenza n. 23046 del 04/04/2017 [OSCURATO:PERSONA]. 270487; Sez. 6, Sentenza n. 21122 del 29/03/2017, Peritore, Rv. 270785 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 33943 del 15/03/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270520). 1.2. Il provvedimento impugnato, non rispettando le indicate linee ermeneutiche, non indica né il nesso di pertinenzialità dei beni vincolati con uno dei molteplici reati contestati, né le specifiche ragioni probatorie che sorreggono il vincolo. Né la motivazione offerta consente di ritenere che si verte in un caso di vincolo obbligatorio ai sensi dell'art. 240 comma 2 cod. pen. che. secondo la autorevole giurisprudenza delle Sezioni Unite rende operativo il divieto di restituzione previsto dall'art.324 comma 7 cod. proc. pen. anche con riguardo ai sequestri probatori (Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019 Bellucci, Rv. 276690 - 01). Tale carenza motivazionale impone l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. I beni sequestrati devono restituito all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto Così deciso in