CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 10374/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AlBOUNI KHALED nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 233/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della mo- tivazione in relazione all'applicazione della recidiva, non ravvisandosi a suo avviso alcuna maggiore pericolosità del reo in relazione al nuovo episodio criminoso, e comunque non avendo il giudice del gravame del merito motivato in relazione alla stessa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte territoriale ha dato atto con motivazione logica e del tutto congrua di avere valutato che la recidiva contestata è stata congruamente ritenuta ed ap- plicata dal giudice di primo grado in ragione dei precedenti riportati dall'odierno imputato sotto le diverse generalità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non solo per reati contro la persona, la fede pubblica ed in materia di immigrazione ma anche per ripetute violazioni alla disciplina stupefacenti. Si ricorda in sentenza che a suo carico risulta in particolare una condanna ad anni 5, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed C 20.000,00 di multa riferita a plurime condotte di detenzione di sostanze stu- pefacenti in violazione dell'art 73, comma 1, d.P.R. 309/90 in relazione alle quali le condotte oggetto del presente giudizio non possono che essere considerate ma- nifestazione di una maggiore pericolosità sociale. Sotto tale profilo si evidenzia anche che l'imputato risulta essere privo di qualsiasi occupazione lavorativa. I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a de- linquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura. Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'ap- plicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 233/2024 R.G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]