CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05186/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza resa il 2 ottobre 2023 dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha respinto l'istanza ex art. 309 cod. proc.pen. proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Salerno, con cui era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, nella veste di indagato in ordine al delitto di partecipazione ad un'associazione a delinquere dedita alla commissione di furti contestata al capo 1, nonché ai delitti di tentato furto e furto contestati ai capi 6 e 7 della incolpazione provvisoria, e di riciclaggio di cui al capo 4. 2.Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di riciclaggio e di tentato furto contestati ai capi 4 e 6 della rubrica. 2.2 Vizio di motivazione in ordine alle ritenute esigenze cautelari e alla ritenuta pericolosità dell'indagato nonostante la sua condizione di incensurato, che di fatto ha commesso un unico reato e riveste una posizione marginale nel sodalizio. 3. Il ricorso è inammissibile. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all'articolo 192 cod. proc.pen) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Pertanto ai fini dell'adozione di una misura cautelare è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'articolo 192 comma 2 cod.proc.pen., come si desume dell'articolo 273 comma 1 bis cod.proc.pen. che richiama i commi terzo e quarto dell'articolo 192 citato, ma non il comma 2 dello stesso articolo, che richiede una particolare qualificazione degli indizi. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando, come nel caso di specie, propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, vero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. 3.1 Il primo motivo è generico poichè, a fronte di una motivazione diffusamente prospettata alle pagg. 11 e 12 dell'ordinanza impugnata in modo logico, senza irragionevolezza, con completa e coerente giustificazione di supporto alla affermata ricorrenza della gravità indiziaria in odine ai delitti di riciclaggio e di tentato furto, il ricorrente non si confronta con detta motivazione, limitandosi a reiterare le censure dedotte con il riesame e invocando nei fatti una diversa valutazione del compendio indiziario. Il ricorso peraltro non contesta la gravità indiziaria in ordine al reato associativo di cui al capo 1 e al furto di cellulari di cui al capo 7, sicchè il primo motivo, che si appunta solo sui delitti di tentato furto e riciclaggio, non appare idoneo ad inficiare la complessiva tenuta del provvedimento cautelare che anche qualora, in ipotesi, dovesse essere annullato limitatamente ai capi impugnati, rimarrebbe efficace in relazione al reato associativo e ad uno degli episodi di furto, comunque idonei a giustificare la misura cautelare applicata. 3.2 Anche il secondo motivo è generico poiché il tribunale ha motivatamente respinto l'assunto difensivo valorizzando le modalità della condotta e la natura permanente e organizzata dell'accordo illecito intercorso tra gli indagati, sintomatici della loro spiccata pericolosità e del concreto e attuale rischio di recidiva e il ricorrente non tiene conto di dette argomentazioni 2.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paciamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen. Roma 12 dicembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]