CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43539/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte di Appello di Napoli. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, emessa in data 24 ottobre 2017, la Corte di appello dì Napoli ha confermato la decisione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli in data 23 giugno 2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] Guido è stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa in relazione ai delitti di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 contestati ai numeri 5) e 7) dell'imputazione, previo riconoscimento della continuazione con il reato già giudicato con la sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 23/22/2010. 2. [OSCURATO:PERSONA] Guido ha proposto ricorso per Cassazione avverso tale sentenza denunciando l'erronea applicazione dell'art. 81, comma 2, cod. pen. e la mancata riduzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 novembre 2020, ha disposto l'annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte di appello esclusivamente in relazione al trattamento sanzionatorio. La sentenza di annullamento ha evidenziato l'incongruità e la contraddittorietà del provvedimento impugnato nella parte in cui la pena base è stata determinata previo aumento a titolo di continuazione per poi proporre un calcolo della pena che «non include lo specifico aumento per la continuazione con il reato separatamente giudicato» (vedi pag. 3 della sentenza di annullamento con rinvio). 4. La Corte d'Appello di Napoli, all'esito dell'udienza del 20 ottobre 2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] Guido alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa così determinata: pena base anni 9 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa per il reato di cui al capo 7) dell'imputazione, ridotta per le già concesse attenuanti generiche alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa, aumentata per la continuazione con il capo 5) dell'imputazione in anni 7 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, ulteriormente aumentata per la continuazione esterna di anni due di reclusione ed euro 15.000,00 di multa, ridotta per il rito alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Guido propone ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 20 ottobre 2021 lamentando, con unico motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la violazione ed erronea interpretazione dell'art. 81 cod. pen. Secondo la ricostruzione difensiva la sentenza impugnata, in palese violazione del dictum espresso da questa Corte e con motivazione illogica e contraddittoria, ha determinato una pena base sproporzionata ed eccessiva rispetto alla gravità dei fatti ed alla incensuratezza del ricorrente. Il ricorrente lamenta, inoltre, che l'aumento della pena a titolo di continuazione con il reato già giudicato è assolutamente sproporzionato e pari al doppio di quello previsto per la continuazione interna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. La decisione con la quale la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli del 24 ottobre 2017 aveva segnalato l'incongruità della motivazione, esclusivamente in relazione alla mancata previsione dello specifico aumento a titolo di continuazione con la violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90 separatamente giudicata con la sentenza definitiva emessa dalla Corte di Napoli in data 23 novembre 20202. con conseguente erroneità delle modalità di calcolo del complessivo trattamento sanzionatorio. I giudici di legittimità, a differenza di quanto lamentato dal ricorrente, non facevano alcun riferimento all'eccessività della pena irrogata dalla Corte di Appello a titolo di continuazione né ad una carenza motivazionale in ordine alla congruità del trattamento sanzionatorio. 3. La Corte territoriale, in conformità alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio, si è correttamente limitata ad emendare l'errore presente nel calcolo del trattamento sanzionatorio riscontrato dai giudici di legittimità, prevedendo un aumento pari ad anni due di reclusione ed euro 15.000,00 di multa a titolo di continuazione per il reato già giudicato. 3.1. Deve esser evidenziato, inoltre, che la pena base individuata nella sentenza oggetto di ricorso è pari ad anni 9 di reclusione ed euro 36.000,00 di multa e, quindi, sensibilmente inferiore alla pena base di anni 12 di reclusione ed euro 120.000,00 di multa determinata dal Giudice dell'udienza preliminare e confermata all'esito del primo giudizio di appello. Il ricorrente, peraltro, non si è in alcun modo confrontato con tale individuazione di una pena base a lui maggiormente favorevole, limitandosi ad affermare in modo apodittico ed aspecifico l'eccessiva gravità di tale pena. 3.2. Le modalità di calcolo descritte in motivazione non hanno, peraltro, modificato la pena finale in concreto applicata all'[OSCURATO:PERSONA] e, di conseguenza, non è insorta la necessità di motivare nuovamente in ordine alla congruità della pena ed alla sua adeguatezza alla gravità del fatto ed alla negativa personalità del reo, in considerazione della completezza e logicità del percorso motivazionale seguito nella prima sentenza emessa dalla Corte di Appello, motivazione che non era stata ritenuta carente, contraddittoria o manifestamente illogica dalla Corte di Cassazione in occasione del pregresso annullamento. Va ricordato, sul punto, che il giudizio di rinvio rappresenta una autonoma fase di merito, caratterizzata dal condizionamento che scaturisce dalla sentenza della Corte di cassazione che lo ha disposto, essendo coperta ogni altra questione dal giudicato progressivo. Nella fattispecie, al giudice di rinvio è stato devoluto dalla sentenza rescindente il solo compito di determinare la pena conseguente al riconoscimento della continuazione con il reato già giudicato, al fine di colmare il censurato difetto motivazionale tra pena inflitta e la sua giustificazione. Ne consegue che non si può pretendere che il giudice di rinvio si arrogasse compiti differenti ed ulteriori rispetto al devolutum e di motivare in ordine alla congruità della pena finale applicata all'[OSCURATO:PERSONA] in quanto punto di decisione non più passibile di ulteriore esame. 4. A ciò va aggiunto che anche il secondo motivo di ricorso avente ad oggetto la lamentata eccessività dell'aumento a titolo di continuazione con il reato già giudicato è assolutamente generico ed aspecifico; il ricorrente si è limitato, infatti, ad affermare che tale aumento di pena appare sproporzionato, senza indicare alcun elemento fattuale a sostegno di tale affermazione e senza nessuna enunciazione delle ragioni di diritto atte a sorreggerla con conseguente inammissibilità del ricorso. 5. All'inammissibilità dell'impugnazione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento da parte della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur