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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 24051/2026

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provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dellaproposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l’imputatarinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena, in riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di Roma il 30 settembre 2019, ha rideterminato la penaapplicata a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro6.700 di multa, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestateaggravanti.2.

Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione della sentenza della Corte di appello per avere ritenuta corretta e non illegale esproporzionata la pena applicata e per non avere correttamente motivato sul punto.3.

Il ricorso è inammissibile.La Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanataall'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizidella sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione diuna pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n.30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01) per tale dovendosi intendere quella nonconforme al paradigma normativo (Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino,Rv. 283886-01; Sez.

U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01; Sez.

U, n. 38809del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01).Quanto, in particolare, alle doglianze in ordine alla mancata motivazione sulla misuradella pena, è stato affermato che il giudice di appello, una volta ritenuta equa la penarichiesta dalle parti ex art. 599, comma 4, cod. proc. pen., non ha alcuna necessità dimotivare tale suo convincimento, mentre è tenuto a motivare se decide di rigettare larichiesta di applicazione di una determinata pena.È conseguentemente inammissibile il motivo ricorso relativo alla motivazione sullacongruità della pena, visto che la ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fattaeccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da lei stessa concordato.

Vaevidenziato che la pena irrogata - anche con riferimento alla individuazione del reato su cuicalibrare la pena base e gli incrementi per la continuazione - è quella determinata dallestesse parti e che l'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia adedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte neimotivi rinunciati.

Da qui l'inammissibilità del ricorso, in quanto si deducono questioni sullequali si è formato il giudicato (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577-01, inmotivazione).4.

Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610,comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso.

Alla pronuncia consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergentidal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritieneequa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];procedimento trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dellaproposta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con la quale l’imputatarinunciava a tutti i motivi di appello diversi da quelli concernenti la pena, in riforma dellasentenza emessa dal Tribunale di Roma il 30 settembre 2019, ha rideterminato la penaapplicata a [OSCURATO:PERSONA] in anni quattro, mesi tre e giorni quindici di reclusione ed euro6.700 di multa, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestateaggravanti.2. Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce vizi di violazione di legge e dimotivazione della sentenza della Corte di appello per avere ritenuta corretta e non illegale esproporzionata la pena applicata e per non avere correttamente motivato sul punto.3. Il ricorso è inammissibile.La Corte ha chiarito che le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanataall'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizidella sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione diuna pena illegale (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01; Sez. 2, n.30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01) per tale dovendosi intendere quella nonconforme al paradigma normativo (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino,Rv. 283886-01; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818-01; Sez. U, n. 38809del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01).Quanto, in particolare, alle doglianze in ordine alla mancata motivazione sulla misuradella pena, è stato affermato che il giudice di appello, una volta ritenuta equa la penarichiesta dalle parti ex art. 599, comma 4, cod. proc. pen., non ha alcuna necessità dimotivare tale suo convincimento, mentre è tenuto a motivare se decide di rigettare larichiesta di applicazione di una determinata pena.È conseguentemente inammissibile il motivo ricorso relativo alla motivazione sullacongruità della pena, visto che la ricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fattaeccezione per quello relativo al trattamento sanzionatorio, da lei stessa concordato. Vaevidenziato che la pena irrogata - anche con riferimento alla individuazione del reato su cuicalibrare la pena base e gli incrementi per la continuazione - è quella determinata dallestesse parti e che l'accordo raggiunto in ordine ai punti concordati implica la rinuncia adedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni doglianza sulle questioni coinvolte neimotivi rinunciati. Da qui l'inammissibilità del ricorso, in quanto si deducono questioni sullequali si è formato il giudicato (Sez. 2, n. 32138 del 10/09/2025, Bruno, Rv. 288577-01, inmotivazione).4. Ne consegue l’inammissibilità, pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610,comma 5-bis cod. proc. pen., del proposto ricorso. Alla pronuncia consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergentidal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritieneequa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]
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