CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 14057/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'unico motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2, sugli elementi ritenuti decisivi e rilevanti per il diniego, con i quali il ricorrente neppure completamente si confronta); Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] • 1