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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 15726/2026

Testo disponibile della fonte

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a corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, adita quale giudice dell'esecuzione per la revoca dell'ordine di demolizione di cui ad una sentenza di condanna del 8.1.2003, irrevocabile il 27.1.2006, nell'interesse del proprietario dell'area di sedime [OSCURATO:PERSONA] oltre che di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ottenuto concessione in sanatoria n. 97/2002, rigettava l'istanza.

2. Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione. /(/•

3. Deducono il vizio di violazione di legge e di carenza di motivazione, sostenendo che i giudici avrebbero aderito alle conclusioni del consulente del P.M., in realtà errate quanto alla tesi della incidenza dell'abuso nell'area di rispetto compresa nei 150 metri dai [OSCURATO:PERSONA] con correlata esistenza del vincolo paesaggistico e conseguente illegittimità della rilasciata concessione in sanatoria.

Al contrario, come sostenuto da un consulente della difesa, l'opera non insisterebbe nella predetta fascia di rispetto, e quindi sarebbe legittima l'intervenuta concessione in sanatoria ex art. 13 della L. 47/85.

Peraltro, nel valorizzare anche il parere del tecnico comunale, che sul presupposto condiviso della illegittimità della sanatoria avrebbe prefigurato il prossimo annullamento in autotutela della stessa, i giudici non avrebbero considerato che alla luce della disciplina applicabile ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/90 sarebbero ornai decorsi i termini per un tale intervento in autotutela, come tale irrealizzabile.

4. Il ricorso è inammissibile.

Nel formulare i sopra sintetizzati rilievi, i ricorrenti innanzitutto citano e allegano una relazione tecnica del geometra Manzo per confutare gli assunti del tecnico citato in ordinanza, senza dedurre né allegare la sua sottoposizione all'esame del giudice dell'esecuzione.

Deduzione per vero impossibile, posto che a fronte di una ordinanza qui impugnata del 9.1.2026, la predetta relazione risulta sottoscritta in data 29.1.2026, ossia dopo l'adozione del provvedimento impugnato.

Con la conseguenza che il tema della diversa ricostruzione della distanza dai [OSCURATO:PERSONA] dell'opera, integra un motivo sul punto nuovo, come tale inammissibile in questa sede, oltre che involgente pure valutazioni di merito, anche esse non proponibili in sede di legittimità.

Quanto poi alla censura della citazione - da parte dei giudici - anche del parere del funzionario comunale, concorde con quello del tecnico del pubblico ministero quanto alla illegittimità della rilasciata concessione in sanatoria, si tratta di deduzione non pertinente, nella misura in cui con essa si valorizza la tesi della impossibilità giuridica, per il comune, di procedere all'annullamento in via di autotutela.

Ciò perchè il predetto parere rileva nell'ordinanza solo come autorevole fonte che serve per i giudici a suffragare la tesi della illegittimità della concessione in sanatoria, come già ricostruita dal tecnico del pubblico ministero.

Senza che quindi a tali fini la significatività del predetto parere possa essere scalfita dalla rappresentata impercorribilità, secondo la difesa, del procedimento di annullamento in autotutela.

Questione, come tale, del tutto estranea al presente giudizio.

Piuttosto, essendo emerso il tema della concessione in sanatoria, ed avendo i giudici anche fatto riferimento ad una relativa procedura di rilascio che appare 2prima facíe alquanto singolare e laconica, quanto alla necessaria analisi del relativi requisiti, quali la conformità agli strumenti urbanistici vigenti di cui non sembra esservi stata approfondita verifica, alla luce di quanto accennato nella medesima ordinanza, occorre ricordare i seguenti principi, di cui bisogna fare applicazione eventualmente.

Innanzitutto, si rammenta che in materia edilizia, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è richiesto che l'opera eseguita originariamente in assenza di concessione o autorizzazione presenti la cosiddetta "doppia conformità", ovvero che sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento . del rilascio del provvedimento e che risultasse tale anche al momento della sua realizzazione. (Sez. 3, n. 11149 del 15/02/2002, Rv. 221269 - 01).

Sul piano paesaggistico va anche ricordato che in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (in precedenza art. 13

I. 47/85) di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell'intervento già realizzato. (Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023, Rv. 284314 - 01), e piu' in generale, la sanatoria ex artt. 13

I. 47/85, e ora ex art. 36 DPR 380/01, non è consentita in area paesaggisticamente vincolata stante la mancata previsione, per tale fattispecie, della possibilità di rilasciare in via sopravvenuta il nulla osta paesaggistico, analogamente e accanto al permesso o concessione o licenza edilizia in sanatoria.

Peraltro, non va dimenticato neppure che in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd.

"doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023„ Rv. 284058 - 01)

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3I P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e P.Q.M•useppe [OSCURATO:PERSONA] , Deposi0. in C2a -icZeria 3 0 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doi.s Elisa ti Arrabita

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, adita quale giudice dell'esecuzione per la revoca dell'ordine di demolizione di cui ad una sentenza di condanna del 8.1.2003, irrevocabile il 27.1.2006, nell'interesse del proprietario dell'area di sedime [OSCURATO:PERSONA] oltre che di [OSCURATO:PERSONA], che aveva ottenuto concessione in sanatoria n. 97/2002, rigettava l'istanza. 2. Avverso la predetta ordinanza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione. /(/• 3. Deducono il vizio di violazione di legge e di carenza di motivazione, sostenendo che i giudici avrebbero aderito alle conclusioni del consulente del P.M., in realtà errate quanto alla tesi della incidenza dell'abuso nell'area di rispetto compresa nei 150 metri dai [OSCURATO:PERSONA] con correlata esistenza del vincolo paesaggistico e conseguente illegittimità della rilasciata concessione in sanatoria. Al contrario, come sostenuto da un consulente della difesa, l'opera non insisterebbe nella predetta fascia di rispetto, e quindi sarebbe legittima l'intervenuta concessione in sanatoria ex art. 13 della L. 47/85. Peraltro, nel valorizzare anche il parere del tecnico comunale, che sul presupposto condiviso della illegittimità della sanatoria avrebbe prefigurato il prossimo annullamento in autotutela della stessa, i giudici non avrebbero considerato che alla luce della disciplina applicabile ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/90 sarebbero ornai decorsi i termini per un tale intervento in autotutela, come tale irrealizzabile. 4. Il ricorso è inammissibile. Nel formulare i sopra sintetizzati rilievi, i ricorrenti innanzitutto citano e allegano una relazione tecnica del geometra Manzo per confutare gli assunti del tecnico citato in ordinanza, senza dedurre né allegare la sua sottoposizione all'esame del giudice dell'esecuzione. Deduzione per vero impossibile, posto che a fronte di una ordinanza qui impugnata del 9.1.2026, la predetta relazione risulta sottoscritta in data 29.1.2026, ossia dopo l'adozione del provvedimento impugnato. Con la conseguenza che il tema della diversa ricostruzione della distanza dai [OSCURATO:PERSONA] dell'opera, integra un motivo sul punto nuovo, come tale inammissibile in questa sede, oltre che involgente pure valutazioni di merito, anche esse non proponibili in sede di legittimità. Quanto poi alla censura della citazione - da parte dei giudici - anche del parere del funzionario comunale, concorde con quello del tecnico del pubblico ministero quanto alla illegittimità della rilasciata concessione in sanatoria, si tratta di deduzione non pertinente, nella misura in cui con essa si valorizza la tesi della impossibilità giuridica, per il comune, di procedere all'annullamento in via di autotutela. Ciò perchè il predetto parere rileva nell'ordinanza solo come autorevole fonte che serve per i giudici a suffragare la tesi della illegittimità della concessione in sanatoria, come già ricostruita dal tecnico del pubblico ministero. Senza che quindi a tali fini la significatività del predetto parere possa essere scalfita dalla rappresentata impercorribilità, secondo la difesa, del procedimento di annullamento in autotutela. Questione, come tale, del tutto estranea al presente giudizio. Piuttosto, essendo emerso il tema della concessione in sanatoria, ed avendo i giudici anche fatto riferimento ad una relativa procedura di rilascio che appare 2prima facíe alquanto singolare e laconica, quanto alla necessaria analisi del relativi requisiti, quali la conformità agli strumenti urbanistici vigenti di cui non sembra esservi stata approfondita verifica, alla luce di quanto accennato nella medesima ordinanza, occorre ricordare i seguenti principi, di cui bisogna fare applicazione eventualmente. Innanzitutto, si rammenta che in materia edilizia, ai fini del rilascio della concessione in sanatoria di cui all'art. 13 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 è richiesto che l'opera eseguita originariamente in assenza di concessione o autorizzazione presenti la cosiddetta "doppia conformità", ovvero che sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento . del rilascio del provvedimento e che risultasse tale anche al momento della sua realizzazione. (Sez. 3, n. 11149 del 15/02/2002, Rv. 221269 - 01). Sul piano paesaggistico va anche ricordato che in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, (in precedenza art. 13 I. 47/85) di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell'intervento già realizzato. (Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023, Rv. 284314 - 01), e piu' in generale, la sanatoria ex artt. 13 I. 47/85, e ora ex art. 36 DPR 380/01, non è consentita in area paesaggisticamente vincolata stante la mancata previsione, per tale fattispecie, della possibilità di rilasciare in via sopravvenuta il nulla osta paesaggistico, analogamente e accanto al permesso o concessione o licenza edilizia in sanatoria. Peraltro, non va dimenticato neppure che in tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cd. "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex artt. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. (Sez. 3, n. 2357 del 14/12/2022, dep. 2023„ Rv. 284058 - 01) 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3I P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e P.Q.M•useppe [OSCURATO:PERSONA] , Deposi0. in C2a -icZeria 3 0 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Doi.s Elisa ti Arrabita
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